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Ordinanza — n. 3075/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on unjust enrichment, citing appellate court's valid assessment of evidence and contract scope.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3075/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected L'IDEA SRL's appeal against the Rome Court of Appeal's dismissal of their unjust enrichment claim against ICCREA Bancaimpresa. L'IDEA argued that subsequent works increased the property's value, while the lower court found these works were already included in previously paid and invoiced components. The court ruled that the appellant's complaints regarding evidence evaluation were inadmissible attempts to re-litigate facts in a jurisdiction of law, which cannot substitute the appellate court's discretionary assessment.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.c.; Art. 115, 116 c.p.c.: Complaints alleging a different evaluation of evidence or a violation of these articles are inadmissible in the jurisdiction of law as they constitute an impermissible attempt to re-examine facts and exercise the discretionary power of the lower court.

Parole chiave

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unjust enrichment jurisdiction of law appellate evidence contractual scope admissibility of complaints subsequent works discretionary assessment prestazioni edilizie

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.c.
348 ter c.p.c., comma 5, il ricorrente in cassazione,per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n.
Art. 115 c.p.c.
Art. 116 c.p.c.
In tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dellaricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.
art. 348 ter c.p
Deve farsi applicazione del seguente principio di diritto: Nell’ipotesi di “doppia conforme” prevista dall’art. 348 ter c.p.c., comma 5, il ricorrente in cassazione,per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art.
art. 360 c.p
348 ter c.p.c., comma 5, il ricorrente in cassazione,per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n.
art. 116 c.p
In tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c.
art. 115 c.p

Giurisprudenza citata

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Sez. U., Sentenza n. 20867 del 30/09/2020
(Sez. U., Sentenza n. 20867 del 30/09/2020, Rv.
Sez. un. 8053/2014
Sez. un. 8053/2014).Nel caso di specie, la grave anomalia motivazionale non esiste, perché la Corte d’Appello conformemente Ric.
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 37374/2019 R.G. proposto da: L'IDEA SRL, elettivamente domiciliata in ROMA , CORSO TRIESTE N. 87, presso lo studio dell’avvocato ARTURO ANTONUCCI che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MAURIZIO BOSCARATO; -ricorrente - contro ICCREA BANCAIMPRESA SPA, elettivamente domiciliata in ROMA , VIA MARCELLO PRESTINARI, N.13, presso lo studio dell’avvocato SAVERIO GIANNI che lsrappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza della CORTE D’APPELLOdi ROMA n. 5825/2019 depositata il 27/09/2019.

Ric. 2019n. 37374sez. S2 - ud. 18 /0 1 /202 4 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/01/2024 dal Consigliere LUCA VARRONE; FATTI DI CAUSA 1. L 'Idea srl citava in giudizio Banca Agrileasing spa (oggi ICCREA Bancaimpresa spa, ndr) per ottenere il pagamento della somma di euro 172.06725. L’attrice sosteneva di avere stipulato un contratto di subappalto con la società La Casa sas di Vitalucci Lorenzo C. – appaltatrice su commessa della A driatica Manifatture srl di Senigallia per la costruzione di uno stabilimento industriale in Marotta (PS) di proprietà dellaAgrileasing.

Di aver eseguito opere interne pressolo stabilimento maturando crediti per il complessivo importo di euro 277.51,92 oltre euro 9.000,00 per materiali rimasti a pièd ’ opera . Di aver incassato in pagamento la somma di euro 116.384,67 e che era ancora creditrice di euro 172.067,25 . L a Adriatica Manifatture era l ’ utilizzatrice del con tr atto di leasing stipulato con Agrileasing per il predetto bene immobile e la Adriatica Manifatture - cui la società La Casa aveva nel frattem p o ceduto la propria azienda - depositava istanza di concordato preventivo ove veniva previsto il soddisfo dei creditorichirografari, tra cui essa attrice, nella misura del 14%.

Tutto ciò premesso, secondo l’attrice si era verificato l'arricchimento di Agrileasing la quale aveva visto aumentare il valore della sua proprietàin misura pari al corrispettivo dei lavori svolti da essa attrice. Pertanto , la Società L’Idea ch iedeva la condanna della Agrileasing al pagamento della somma di euro 172.067,25 . Ric. 2019n. 37374sez. S2 - ud. 18 /0 1 /202 4 2. Banca Agrileasing si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda. 3.Il Tribunale di Roma rigettava la domanda. 4.La società L’Idea srl proponeva appello avverso la suddetta sentenza.

5. Iccrea Bancaimpresa (succeduta a Banca Agrileasing) resisteva al gravame.

6. La Corte d’Appello di Roma rigettava l’appello. Per quel che ancora rileva la Corte d’Appello affermava che i lavori svolti successivamente al collaudo del 21 giugno 2005 erano ricompresi in quelli già pagati da Agrileasing e fatturati dalla società La Casa, trattandosi di opere la cui natura era strettamente connessa all’esecuzione di componenti essenziali per considerare completo e funzionante l 'organismo edilizio oggetto del medesimo contratto Agrileasing/La Casa.Pertanto, c ome affermato dal CTU , i suddetti lavori dovevano essere ricompres i nel rapporto contrattualeAgrileasing/La Casa ancorché la loro esecuzione fosse eventualmente successiva alla data di collaudo (21.6.2005) .

I n sostanza vi era una perfetta sovrapponibilità e,dunq ue, inclusione delle opere realizzate da L'IDEA in quelle oggetto del rapporto intercorso tra Agrileasing e La Casa integralmente fatturato e d i conseguenzanon vi era stato alcun indebito a rricchimento . La Corte d’Appello affermava di condividere, come già il Tribunale, leconclusioni del l'Ausiliario secondo il quale i lavori per i quali L 'Idea reclamava l ’ indebito arricchimento di Agrileasing eranoricompresi nel contratto di appalto tra Agrileasing e La Casa sas", non ravvisandosi l'esecuzio n e di ulteriori lavori, né, conseguentemente, alcunaulteriore fatturazione.

Correttamente il Ric. 2019n. 37374sez. S2 - ud. 18 /0 1 /202 4 Tribunale avevaritenuto che il credito di IDEA per il pagamento dei lavori eseguiti, come accertato anche dal CTU, avesse natura contrattuale nei confronti de LA CASA e non potevaravvisarsi alcun ingiustificato arricchimento da parte di Agrileasing atteso che, per l'asserito incremento d i valore dell'immobile, la società aveva sopportato il relativo sacrificio economico contrattualmente previsto.

5. L’idea srl ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza.

6. Iccrea Bancaimpresa ha resistito con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: motivazione apparente, omesso esame del fatto (decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione fra le parti) costituito dalla ass o luta estraneità dei lavori oggetto della domanda de L'Ideas.r.l. rispetto a quelli collaudati e pagati daAgrileasing, contrasto irriducibile tra affermazioniinconciliabili. La ricorrente insiste nel sostenere che i pagamenti effettuati da Agrileasing all'appaltatore La Casa avevano riguardato lavori risalenti agli anni 2002/2004, oggetto delle fatture elencate alle pagine 17 e 18 della relazione del CTU (la penultima delle quali, datata 28.9.2004, si riferiva appunto al SAL finale, mentre l'ultima, emessa a collaudo avvenuto, riguardava lo svincolo dei decimi di garanzia), lavori (essi e solo essi) inclusi nell'" Atto Unico di Collaudo e di Consegna Definitiva", firmato in data 21.6.2005.

Mentre le pretese oggetto di giudizio erano (e sono) riferibili a lavori svolti successivamente a quelli collaudati, che Agrileasing non ha mai pagato a La Casa, che La Casa (divenuta insolvente) non ha Ric. 2019n. 37374sez. S2 - ud. 18 /0 1 /202 4 mai pagato a L'Idea, e del cui valore dunque la stessa Agrileasing si è indebitamente arricchita ai danni de L'Idea. I lavori in oggetto non sarebbero tra quelli collaudati, eseguiti, fatturati da La Casa ad Agrileasing e da questa pagati a La Casa fra il 2002 e la prima metà del 2004. La Corte d’Appello non avrebbe minimamente esaminato tale aspetto che le opere collaudate nel giugno del 2005 riguardavano stati di avanzamento lavori risalenti al 2002 – 2004, l'ultimo dei quali (lo stato finale) fatturato il (e dunque completato ben prima del) 28.9.2004, sarebbe storicamente e materialmente impossibile che l'"importo complessivo integralmente fatturato" oggetto di quel collaudo comprenda "anche quello di euro. 138.795,61 che IDEA rivendica nei confronti di AGRILEASING a titolo di indebito arricchimento", essendo evidente che l'importo di euro 138.795,61 riguarda lavori successivi e diversi (anche se "essenziali per considerare completo e funzionante l'organismo edilizio oggetto del medesimo contratto Agrileasing-La Casa") rispetto a quelli collaudati.

Inoltre, vi sarebbe una palese illogicità irriducibili e (denunciabile in sede di legittimità) tra l a affermata omnicomprensività del collaudo e la (affermata anch'essa) inclusione tra i lavori collaudati di quelli eseguiti successivamente al collaudo stesso: come avrebbero potuto essere collaudati lavori non ancora eseguiti. 1.1 Il primo motivo di ricorso è in ammissibile . La censura si incentra integralmente sul fatto che i lavori successivi al collaudo non avrebbero dovuto essere ricompresi tra quelli oggetto del pagamento effettuato dalla società A grileasing Ric. 2019n. 37374sez.

S2 - ud. 18 /0 1 /202 4 alla appaltatrice La Casa sas di Vitalucci Lorenzo C. attività poi ceduta alla Adriatica Manifatture srl In realtà, tanto il Tribunale quanto la Corte d’Appello , con la medesima motivazione e fondandosi sugli accertamenti del consulente, hanno ritenuto che i lavori svolti successivamente al collaudo del 21 giugno 2005 erano ricompresi in quelli già pagati da Agrileasing e fatturati dalla società La Casa, trattandosi di opere la cui natura era strettamente connessa all’esecuzione di componenti essenziali per considerare completo e funzionante l’organismo edilizio oggetto del medesimo contratto Agrileasing/La Casa e ciò ancorché la loro esecuzione fosse eventualmente successiva alla data di collaudo del 21giugno 2005.

In altri termini, vi era una perfetta sovrapponibilità, e,dunque, inclusione delle opere realizzate da L'IDEA in quelle oggetto del rapporto intercorso tra Agrileasing e La Casa integralmente fatturato e dunque non vi era stato alcun indebito arricchimento. 1.2 Ciò premesso,deve evidenziarsi che la censura di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti non è ammissibile in un caso come quello in esame in cui la sentenza della Corte d’Appello è del tutto conforme a quella di primo grado (c.d. “doppia conforme”).

Deve farsi applicazione del seguente principio di diritto: Nell’ipotesi di “doppia conforme” prevista dall’art. 348 ter c.p.c., comma 5, il ricorrente in cassazione,per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse(Cass. 5528/2014), adempimento non svolto. Ric. 2019n. 37374sez. S2 - ud. 18 /0 1 /202 4 Va invero ripetuto che ai sensi del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 2, le regole sulla pronuncia cd. doppia conforme si applicano ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto (id est, ai giudizi di appello introdotti dal giorno 11 settembre 2012).

Peraltro, come si è detto, il fatto che i lavori eseguiti fossero successivi al collaudo è stato espressamente esaminato, sicchéla censura è inammissibile anche in relazione a tale ulteriore profilo. Nessun contrasto irriducibile tra affermazioni è dato riscontrare nella motivazione sopra riportata, e anche la censura proposta come vizio di motivazione è inammissibile. Questa Corte a sezioni unite ha chiarito che dopo la riforma dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., operata dalla legge 134/2012, il sindacato sulla motivazione da parte della cassazione è consentito solo quando l'anomalia motivazionale si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; in tale prospettiva detta anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (cfr.

Cass. Sez. un. 8053/2014).Nel caso di specie, la grave anomalia motivazionale non esiste, perché la Corte d’Appello conformemente Ric. 2019n. 37374sez. S2 - ud. 18 /0 1 /202 4 al giudice di primo grado ha evidenziato che quanto pagato dalla Agrileasing comprendeva anche i lavori eseguiti successivamente al collaudo e tale accertamento non ha alcunchè di illogico o intrinsecamente contraddittorio.

2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., con riferimento alla omessa valutazione dei documenti attestanti la diversità dei lavori eseguiti nel 2005 rispetto a quelli oggetto di collaudo. Secondo la ricorrente esisterebbero numerosi documenti, la cui valenza probatoria sarebbe stata ignorata dalla Corte d’Appello, attestanti la non coincidenza tra i lavori effettuati dopo il collaudo e quelli pagati da Agrileasing. In particolare, i l verbale di collaudo del 21 giugno 2005 , il computo delle opere realizzate da L'Idea nel luglio 2005, la dichiarazione del Direttore dei Lavori Arch.

Solazzi17.1.2007. 2.1 Il secondo motivo di ricorso è inammissibile. In tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la Ric. 2019n. 37374sez.

S2 - ud. 18 /0 1 /202 4 censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione. (Sez. U., Sentenza n. 20867 del 30/09/2020, Rv. 659037 -02). Inoltreper dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. (Sez.

U., Sentenza n. 20867 del 30/09/2020, Rv. 659037 -01). I suddetti principi espressi da questa Corte a Sezioni Unite evidenziano l’inammissibilità delle censure proposte dallaricorrente per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. risolvendosi in sostanza nella richiesta di una diversa valutazione del materiale istruttorio (verbale di collaudo e dichiarazione del direttore dei lavori), cosi mostrando di anelare ad una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito giudizio di merito, nel quale ridiscutere tanto il contenuto di fatti e vicende processuali, quanto ancora gli apprezzamenti espressi dal giudice di appello non condivisi e per ciò solo censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni ai propri desiderata, quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa potessero ancora legittimamente porsi dinanzi al giudice di legittimità.

Ric. 2019n. 37374sez. S2 - ud. 18 /0 1 /202 4 3. Il ricorso è rigettato.

4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

5. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dellaricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e c ondanna l a ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità nei confronti della parte controricorrente che liquida in euro 5200,più 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario al 15% IVA e CPA come per legge; ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, I. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dellaricorrente di un u