Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days under Art. 380-bis c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the court's proposal. The parties involved were the Antonini family against the Dalla Riva family, with the appellant's counsel remaining silent on the procedural deadline. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a renunciation of rights under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure, resulting in the dismissal of the case and an order for the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: If the appellant fails to request a decision on the proposal for termination within forty days, the appeal is deemed withdrawn and the proceedings are extinguished.
Parole chiave
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.4669/2023 R.G. proposto da : ANTONINI DIEGO, BOSARO SILVANA, ANTONINI FABIO, elettivamente domiciliati in Verona Piazza Renato Simoni, 3, presso lo studio dell’avvocato SELLA ANTONIO DOMENICO (SLLNND53B20L781O) che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro DALLA RIVA ORNELLA, ANTONINI DANIELE, ANTONINI ELISABETTA, elettivamente domiciliati in SAN BONIFACIO VIA CAMPOROSOLO, N. 26, presso lo studio dell’avvocato GIACON GIUSEPPE (GCNGPP73L12E512K) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n.2609/2022 depositata il 07/12/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legg