Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, representing construction firms, challenged a lower court judgment against a defendant, but remained silent on the proposed settlement. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to treat the silence as a waiver, terminating the case and ordering the appellant to pay the opposing party's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Silence by the appellant within the forty-day period following the proposal of judgment termination constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.4400/2023 R.G. proposto da : CASSA EDILI ED AFFINI PROVINCIA DI MODENA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ARMINJON 5, presso lo studio dell’avvocato GUIDETTI STEFANO (GDTSFN69S17F257G) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GUIDETTI GIORGIO (GDTGRG38D06F257R) -ricorrente- contro FIGURELLI FABRIZIO, elettivamente domiciliato in MODENA VIA VIGNOLESE, presso lo studio dell’avvocato MAIDA FABIO (MDAFBA54S23A952S) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PASSACQUA ALESSIA (PSSLSS80D63B819Z) -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE MODENA n.1238/2022 depositata il 19/10/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di