Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal of case closure. The appellant, Giovanni Vargiu, did not act to preserve the right to a ruling, while the opposing party, Santina Vargiu, argued for the dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed renounced under the Civil Procedure Code, extinguishing the proceedings and ordering the appellant to pay the associated legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on the proposal of case closure within the statutory period results in the deemed renunciation of the appeal and the extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.2722/2023 R.G. proposto da : VARGIU GIOVANNI, elettivamente domiciliato in Arezzo Via Guido Monaco n. 100, presso lo studio dell’avvocato CHERUBINI MARIO (CHRMRA56H14D077K) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro VARGIU SANTINA, elettivamente domiciliata in SASSARI VIA ROMA, 106, presso lo studio dell’avvocato PILECI GERARDO (PLCGRD67A31I452L) che larappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro VARGIU PASQUALE VELASCO -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARIn.189/2022depositata il 15/06/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di le