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Decreto — n. 2856/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within forty days.

Numero d'incarto Decreto — n. 2856/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory forty-day period. The appellant, a partnership representing a depositer, had not responded to the court's proposal for case definition, while the respondent, the Ministry of the Interior, did not participate in the proceedings. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver under the Civil Procedure Code, resulting in the termination of the litigation without a substantive ruling on the merits.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: A cassation appeal is deemed withdrawn and the proceedings extinguished if the appellant fails to request a decision within forty days of the proposal's communication.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal forty day period extinction of proceedings Civil Procedure Code waiver of appeal spese di difesa riduzione delle spese giudiziarie spese di gratuito patrocinio

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391 cod. proc. civ.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.2497/2023 R.G. proposto da : DEPOSITERIA COSTANTIN GINO C. S.N.C., elettivamente domiciliata in VIBO VALENTIA VIA LACQUARI 62, presso lo studio dell’avvocato ALTIERI GIUSEPPE NICOLA (LTRGPP64M16F537Q) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato PANNIA MICHELE (PNNMHL50S04H941M) -ricorrente- contro MINISTERO DELL'INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -resistente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TRIESTE n.455/2022 depositata il 23/11/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva, essendosi costituita solo in vista della non tenuta udienza pubblica;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Cos