Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza Interlocutoria — n. 2813/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands appeal for notification to necessary party, the Naples Public Prosecutor's Office.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 2813/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation remanded the appeal to a new hearing order because it was not properly notified to the necessary party, the Public Prosecutor's Office in Naples. The appellant had incorrectly sent the document via certified email to the General State Attorney's office instead of the specific local prosecutor. Consequently, the court assigned the appellant sixty days to correct this procedural defect before the case can proceed.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 170 DPR 115/2002; Art. 360 c.p.c.: An appeal against a liquidation decree regarding seized goods custodian fees must be notified to the Public Prosecutor's Office of the tribunal where the underlying criminal proceeding is pending; failure to notify the necessary party requires remand for correction.

Parole chiave

Generato dall'IA
necessary party notification public prosecutor office custodian fees liquidation procedural defect remand art 170 dpr 115/2002 compenso per prestazioni indennità di patrocinio contributi per le attività di vigilanza

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 170 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Il Tribunale di Napoli ha rigettato l’opposizione ex art. 170 del d.P.R.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. nn. 13806/2022
Cass. nn. 21889/2022
Cass. nn. 30150/2023
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

to la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso n.25880/2020 proposto da: MESSINA GIACOMO, titolare della ditta EUROSOCCORSO 2002 , domiciliato ex lege in Roma, Piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione , rappresentato e difeso dall'avvocato Gabriele Foreste(FRSGRL59T28F799U). -Ricorrente – Contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in Roma Via Dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende. -Resistente – Nonché contro PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI. -Intimata – Avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di NAPOLI n. 32300/2018 depositata il 24/12/2019.

Compenso custode giudiziario Udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Guida nella camera di consiglio del24 gennaio 202 4 . FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Giacomo Messina, titolare della ditta Eurosoccorso 200 2, ha proposto ricorso, con due motivi, avverso l’ordinanza del Tribunale di Napoli,pubblicata il 24/12/2019. Ha resistito ai fini dell’eventuale discussione orale il Ministero della Giustizia, mentre la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli non ha svolto attività difensive. Il Tribunale di Napoli ha rigettato l’opposizione ex art. 170 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, proposta dalla ricorrente avverso il decreto di liquidazione del compenso al custode di beni sequestrati (colli contenenti vestiti contraffatti per il periodo dal 04 / 03 /2008 al 12/03/2018) nell’àmbito di un procedimento penale, iscritto presso la citata Procura della Repubblica.

2. Il decreto di liquidazione opposto aveva riconosciuto al custode la somma di € 1.830,50, sul presupposto che, non essendo applicabili usi locali, il compenso andava determinato in via equitativa. Secondo il giudice dell’opposizione, poiché non erano più applicabili le tariffe prefettizie, e non avendo la parte istante allegato né provato l’esistenza di usi locali, occorreva far riferimento al criterio residuale dell’equitàche, in questa vicenda, era stato applicato.

3. Preliminarmente rispetto all’esame dei motivi di ricorso, la Corte rileva che il ricorso risulta notificato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli mediante posta elettronica certificata indirizzata alla casella ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it facente capo all’Avvocatura Generale dello Stato, mentre andava notificato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, come parte necessaria.Il ricorso va dunque rinviato a nuovo ruolo (in termini, Cass. nn. 13806/2022; 21889/2022; 30150/2023) e al ricorrente va assegnato il termine indicato in dispositivo per provvedere alla notificazione del ricorso alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli.

P.Q.M.

La Corte rinvia il ricorso a nuovo ruolo e assegna al ricorrente un termine di sessanta giorni, dalla comunicazione della presente ordinanza, per la notificazione del ricorso alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli.