Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The procedural outcome was a formal declaration of case termination under Article 380-bis and 391 of the Code of Civil Procedure. Consequently, the appellant was ordered to pay the opposing party's litigation costs totaling €1,000 plus statutory fees.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within the prescribed period results in the deemed renunciation of the appeal and the extinction of the proceedings.
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.4890/2021 R.G. proposto da : ERMETI ANDREA, BROLLI SANTA, elettivamente domiciliati in ROMA VIALE DELLE MILIZIE, 9 SC C - 2 PIANO INT. 2 - 3, presso lo studio dell’avvocato RIENZI CARLO (RNZCRL46R08H703I) che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati LEUZZI GIULIANO (LZZGLN72M05H501P), GIULIANO GINO (GLNGNI65A02D636M) -ricorrenti- contro MONTEBELLI QUARTO, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato TORNANI SIMONE (TRNSMN71R30H294E) -controricorrente- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE RIMINI n.4574/2019 depositata il 11/11/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di l