Cassation appeal dismissed for failure to submit authenticated appeal judgment with notification certificate as required by law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellants failed to submit the authenticated copy of the appealed judgment accompanied by the notification certificate. Although the appellants claimed the judgment was notified on May 30, 2019, the procedural rules require such documentation to be filed within a strict short-term deadline. The court rejected the argument that the time interval between the judgment's publication and the filing of the appeal exempted them from this formal requirement.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 369, second comma, n. 2 of the Code of Civil Procedure; The failure to produce the authenticated copy of the appealed judgment with the notification certificate renders the appeal inadmissible, regardless of the time interval between publication and filing.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
to la seguente ORDINANZA sul ricorso n.23961/2019 proposto da: FORTUNATO MADDALENA, FORTUNATO FRANCESCO, FORTUNATO ANTONIO, elettivamente domiciliati in Roma Piazza Margana 19, presso lo studio dell’avvocato Domenico Scordino (SCRDNC66A23H224X) rappresentati e difesi dall’avvocato Walter Mauriello (MRLWTR73P10A509V). -Ricorrenti – Contro CIARDO LUIGI, domiciliato ex lege in Roma , Piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione , rappresentato e difeso dall’avvocato Fabrizio Licchetta (LCCFRZ61P14E506G). -Controricorrente – Avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce n. 423/2019 depositata il 02/05/2019.
Udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Guida nella camera di consiglio del23 gennaio 202 4 . Distanze FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con ricorso depositato il 16/10/2001, Maddalena Fortunato, Francesco Fortunato, Antonio Fortunato e Virginia Florio,proprietari di un immobile posto in Gagliano del Capo (via Verdi n. 44), assumendo che Luigi Ciardo, proprietario del terreno confinante, aveva iniziato la costruzione di un edificio in aderenza al loro, prees istente al nuovo fabbricato, e che il progetto era illegittimo sotto diversi profili e, soprattutto, per quanto ancora rileva, perché la costruzione non rispettava il piano particolareggiato che prevedeva la distanza di tre metri tra edifici su fondi confinanti, domandarono al Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Tricase, di vietare al convenuto di portare a termine l’opera intrapresa, il ripristino dello stato dei luoghi ed il ristoro dei danni.
Il sig. Ciardo, nel resistere alla domanda, oppo se che il progetto non violava le distanze legali poiché la costruzione era in aderenza a quella dei ricorrenti. Il Tribunale, con sentenza n. 2516/2015, rigettò la domanda sul presupposto che lo strumento urbanistico del Comune di Gagliano del Capo consentiva di costruire in aderenza ad un edificio preesistente posto sul confine.
2. La Corte d’appello di Lecce, con la sentenza indicata in epigrafe, ha respinto l’appello dei sig.ri Fortunato e Florio. Maddalena Fortunato, Francesco Fortunato, Antonio Fortunato ricorrono, con tre motivi, per la cassazione della sentenza d’appello; Luigi Ciardo resiste con controricorso. Le parti hanno depositato ciascuna una memoria in prossimità dell’adunanza camerale.
3. Il ricorso è improcedibile per mancata produzione, da parte dei ricorrenti, della copia autentica della sentenza impugnata munita della relata di notifica (art. 369, secondo comma, n. 2), cod. proc. civ.). I ricorrenti (cfr. pag. 1 del ricorso) dichiara no che la sentenza d’appello gli è stata notificata in data 30/05/2019 e , quindi, per la disposizione sopra richiamata, dovevano produrre, a pe n a di improcedibilità, la sentenza munita della relata di notifica. Ed infatti la dichiarazione contenuta nel ricorso per cassazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata, attesta un “fatto processuale”- la notificazione della sentenza - idoneo a far decorrere il termine “ breve ” di impugnazione e, quale manifestazione di “autoresponsabilità” della parte, impegna quest ’ ultima a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere in capo ad essa l’onere di depositare, nel termine stabilito dall’art. 369, cod. proc. civ., copia della sentenza munita della relata di notifica ( Sez.
U , Sentenza n. 21349 del 06/07/2022, Rv. 665188 -01). Non soccorre il principio (cfr. Sez. 6 - 3, ordinanza n. 11386 del 30/04/2019 Rv. 653711; Sez. 6 - 3, sentenza n. 17066 del 10/07/2013 Rv. 628539) che esenta dalle formalità di deposito della copia notificata nel solo caso di intervallo, tra pubblicazione della sentenza e notifica del ricorso, inferiore al termine breve, visto che tale intervallo è, nella specie, maggiore (sentenza d’appello pubblicata il 02/05/2019e ricorso notificato il 29/07/2019).
4. L e spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
5. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdel citato art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in euro 1.800,00, più euro 200,00, per esborsi, oltre alle spese generali, e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrent i , d i un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del cita