Italian Supreme Court annuls opposition proceedings due to failure to notify a necessary co-litigant, violating mandatory joinder rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the opposition proceedings null and void because the court failed to notify the opposition to a necessary co-litigant, Archimede 2007 s.r.l. The lower court erroneously classified this company as a voluntary co-litigant, ignoring that the expert's findings regarding asset tracing could financially impact the company. Consequently, the entire procedure was annulled and remitted to the President of the Court of Appeal for a new hearing with proper notification.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 170 DPR n. 115/2002; When a technical expert's opinion in an asset tracing proceeding may have financial repercussions for a party, that party is a necessary co-litigant, and failure to notify them renders the opposition proceedings null.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16942/2019 R.G. proposto da: CAPUANO CLAUDIA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CARLO POMA 2, presso lo studio dell’avvocato CAPUANO ALDO (CPNLDA41R08F839N) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CAPUANO PAOLA (CPNPLA66C43H501M) -ricorrente- contro DE PIERRO GIOVANNI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VIRGINIO ORSINI, 25 BIS, presso lo studio dell’avvocato SICARI GIOVANNI (SCRGNN76M28H501N) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato NIGRO BRUNO (NGRBRN62C03H501B) -controricorrente e ricorrente in via incidentale - nonchè MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente incidentale- avverso ORDINANZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 6469/2018 depositata il27/03/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/01/2024 dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI. Rilevato che: - nel corso del giudizio d’appello, avente ad oggetto l’applicazione della misura di prevenzione patrimoniale nei confronti di Giovanni De Pierro, la Corte d’appello di Roma nominò come perito la dott.sa Claudia Capuano, alla quale conferì il seguente incarico “accertare i tempi e le modalità di acquisizione delle società oggetto di ablazione, la provenienza delle provviste utilizzate per la costituzione e l’acquisto di altre società e successivi finanziamenti ed incrementi patrimoniali, e sulla base di tali elementi quali siano le evidenze da indicare e ritenere la riferibilità di dette società a De Pierro Giovanni e/o l’incapacità di acquisire o incrementare da parte dei soci apparenti.
Evidenzi inoltre il rilevante elemento di sproporzione ravvisabile nel patrimonio sottoposto a confisca a fronte dei redditi e delle rendite di accertata provenienza lecita con particolare riferimento alla moglie Salvini”; - nel giudizio di primo grado, il Tribunale di Roma aveva disposto la confisca delle quote societarie di novanta società che aveva ritenuto riferibili al proposto; - la Corte d’appello liquidò al perito la somma di € 401.340,50, applicando i minimi tariffari previsti dall’art.2 della tabella allegata al DM 30.5.2002, ponendo le spese a carico della procedura e, solo in caso di incapienza, a carico dell’Erario in applicazione dell’art.4 DPR 115/2002; - in seguito all’opposizione proposta da Giovanni De Pierro, ex art.170 DPR 115/2002, il Presidente Delegato ha riformato il decreto di liquidazione, ponendo le spese a carico dell’Erario e riducendo il compenso del perito perché ha ritenuto applicabile l’art. 3 della tabella allegata al DM 30.5.2002; - per quel che rileva in questa sede, il giudice dell’opposizione ha rilevato che il ricorso non era stato notificato alla società Archimede 2007 s.r.l., ma non ha disposto la rinotifica, come richiesto dal difensore dell’opponente all’udienza camerale del 28.2.2019, perché ha ritenuto che si trattasse di litisconsorte processuale facoltativo; - per la cassazione della predetta ordinanza ha proposto ricorso Claudia Capuano sulla base di un unico motivo; - ha resistito con controricorso Giovanni De Pierro, che ha proposto ricorso incidentale condizionato sulla base di un unico motivo; - anche il Ministero della Giustizia ha proposto ricorso incidentale sulla base di un unico motivo; - Giovanni De Pierro ha resistito con controricorso al ricorso incidentale del Ministero della Giustizia; - il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; - in prossimità della camera di consiglio, Giovanni De Pierro e Claudia Capuano hanno depositato memorie illustrative;
Ritenuto che: - deve essere dichiarata la nullità dell’ordinanza impugnata e dell’intero procedimento relativo al giudizio di opposizione , per omessa notifica del ricorso in opposizione nei confronti della società Archimede 2007 s.r.l., nei cui confronti la consulenza tecnica espletata nel giudizio di merito può avere riflessi patrimoniali; - nel giudizio di opposizione al decreto di pagamento emesso a favore del consulente tecnico d'ufficio, ai sensi dell'art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, le parti del processo nel quale è stata espletata la consulenza sono litisconsorti necessarie in quanto, in caso di condanna, lespese di consulenza sono poste a loro carico sicchél’esito del giudizio di opposizione potrebbero avere riflessi patrimoniali nei lor confronti; - ne consegue che il decreto presidenziale di comparizione degli interessati doveva essere notificato dal ricorrente a tutte le parti del giudizio di merito; - l'omessa notifica del ricorso in opposizione e del decreto di comparizione ad una di tali parti determina la nullità del procedimento e della decisione, sicché quest'ultima deve essere cassata con rinvio, affinché il giudice "a quo" riesamini l'opposizione, previa integrazione del contraddittorio (Cassazione civile sez.
VI, 22/07/2019, n.19694;(Cassazione civile sez. VI, 31/12/2020, n.30053); - la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario , non rilevata dal giudice dell’opposizione, vizia, pertanto, l'intero procedimento ed il giudice di legittimità deve disporre l'annullamento, anche d'ufficio, della pronuncia emessa con rinvio al Presidente della Corte d’appello, titolare della competenza funzionale in materia (Cassazione civile sez. II, 30/03/2006, n7528); - nel caso di specie, il ricorso ex art.170 del DPR n.115 del 2002 non è stato notificato alla società Archimede 2007 s.r.l., (pag.3 dell’ordinanza impugnata) sull’erroneo presupposto che avesse la qualifica di litisconsorte processuale facoltativo mentre nei suoi confronti doveva essere integrato il contraddittorio in poiché rivestiva la qualifica di litisconsorte necessario; nei confronti di detta società, la misura di prevenzione aveva sicuri riflessi in quanto riconducibile, secondo quanto deciso dal Tribunale di Roma in sede di confisca, al proposto Giovanni De Pierro; - va, pertanto, dichiarata la nullità dell’ordinanza impugnata e dell’intero procedimento, con rimessione della causa al Presidente della Corte d’appello di Roma in persona di altro Magistrato.
P.Q.M.
dichiara la nullità dell’ordinanza impugnata e dell’intero procedimento e rimette la causa al Presidente del Presidente della Corte d’appello di Roma in