Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 2651/2024 — snciv Generato dall'IA

Third-party opposition dismissed because appellate judgment lacked res judicata certification preventing binding effect on new owner.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2651/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected Antonella Rocca's third-party opposition against Benedetto Labita regarding a building modification judgment. Although the lower court had previously obtained a res judicata certificate, the original appellate decision was not yet certified as final when the property was sold to the appellant. The Court ruled that without this specific certification, the judgment could not bind the new owner, necessitating a remand to verify the res judicata status before enforcing the order.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 404 c.p.c.; Art. 124 disp. att. c.p.c.: A third-party opposition against a judgment rendered inter alios is admissible only if the judgment has attained the status of res judicata, which requires a specific certification of finality; mere notification or lack of transcription does not suffice to establish binding effect against a subsequent acquirer.

Parole chiave

Generato dall'IA
third-party opposition res judicata certification inter alios judgment binding effect on acquirer appellate decision finality legge sugli alloggi legittimazione a contestare licenza diritto di ottenere una decisione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 404, first paragraph, Code of Civil Procedure
622/2011, ha respinto l’opposizione di terzo ex art. 404, primo comma, cod.
Art. 124, disp. att., Code of Civil Procedure
4219/2014: «la mera produzione di una copia della sentenza resa inter alios notificata alle parti che avrebbero avuto il diritto di proporre impugnazione, non munita della certificazione di cui all’art. 124 disp.
Art. 2909, Civil Code
Art. 166, Code of Civil Procedure
Labita, costituitosi nel giudizio di rinvio oltre il termine dell’art. 166, cod.
Art. 384, first paragraph, second comma, last part, Code of Civil Procedure
il secondo motivo – “ nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 384 c.p.c.
Art. 13, first paragraph, fourth comma, D.P.R. n. 115/2002
ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
art. 384 c.p
il secondo motivo – “ nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 384 c.p.c.
art. 124 disp. att. c.p
4219/2014: «la mera produzione di una copia della sentenza resa inter alios notificata alle parti che avrebbero avuto il diritto di proporre impugnazione, non munita della certificazione di cui all’art. 124 disp. att. c.p.c.
art. 394 c.p
8889 del 2003); è stato altresì affermato che n el giudizio di rinvio, configurato dall'art. 394 c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 4219/2014
Cass. n. 622/2011
Cass. n. 98/2000
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso n.8711/2019 proposto da: ROCCA ANTONELLA ANNA MARIA, domiciliata ex legein Roma, Piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesadall’avvocato Nicolò Solina (SLNNCL61M31A176B). -Ricorrente – Contro LABITA BENEDETTO, domiciliato ex lege in Roma, Piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato Baldassare Lauria (LRABDS65M15A176S). -Controricorrente – Nonché contro LA MONICA IGNAZIO, PALMERI MARIA, GUASTELLA PIETRO , PICCOLO ANNA MARIA. -Intimati – Avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo n. 1612/2018 depositata il 31/07/2018. Opposizione di terzo Udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Guida nella camera di consiglio del23 gennaio 202 4 . Rilevato che:

1. la Corte d’appello di Palermo, con sentenza n. 622/2011, ha respinto l’opposizione di terzo ex art. 404, primo comma, cod. proc. civ., di Antonella Anna Maria Rocca avverso la sentenza d’appello n. 98/2000 sul rilievo che quest’ultima decisione – che , in accoglimento della domanda di Benedetto Labita nei confronti di Ignazio La Monica e Maria Palmeri, ordinava ai convenuti l’eliminazione di balconate, pluviali e vedute , realizzati nel loro edificio sito in Alcamo ( c.da S. Anna) in prossimità del confine con il fondo dell’attore – era passata in giudicato anteriormente all’acquisto, da parte della sig.ra Rocca, della proprietà dell’immobile dei sig.ri La Monica e Palmeri, con atto pubblico del febbraio 2003, e che ciò prevaleva su ogni considerazione inerente ai tempi della trascrizione della sentenza d’appello (o della domanda introduttiva del giudizio in cui essa era stata pronuncia) e dell’atto di acquisto del diritto, per l’efficacia vincolante del giudicato nei confronti dell’avente causa derivante dall’art. 2909, cod. civ.;

2. su ricorso della sig.raRocca, la sentenza d’appello n. 622/2011 è stata cassata con rinvio con ordinanza n. 4219/2014 di questa Corte di legittimità che ha rilevato che la mera produzione di una copia della sentenza resa inter aliosnotificata alle parti che avrebbero avuto il diritto di proporre impugnazione, non munita della certificazione del passaggio in giudicato, non consente di verificare lo stabilizzarsi del giudicato che si pone come unica condizione per l’opponibilità alla sig.ra Rocca della condanna al facere disposta nei confronti dei suoi autori;

3. riassunta la causa da parte dell’opponente, la Corte d’appello di Palermo quale giudice di rinvio , nel contraddittorio di Benedetto Labita, ha rigettato l’opposizione di terzo avverso la sentenza n. 98/2000, ritenendo ammissibile la produzione, da parte del sig. Labita, costituitosi nel giudizio di rinvio oltre il termine dell’art. 166, cod. proc. civ., dell’attestazione del passaggio in giudicato della stessa decisione;

4. Antonella Anna Maria Rocca ricorre, con quattro motivi, per la cassazione della sentenza d’appello. Benedetto Labita resiste con controricorso. Ignazio La Monica, Maria Palmeri, Pietro Guastella, Anna Maria Piccolonon hanno svolto difese; Consideratoche:

1. il primo motivo di ricorso – “ nullità della sentenza e del procedimento per violazione ed errata applicazione degli artt. 394, 384, 166 e 345 c.p.c. (art. 360 n. 4 c . p.c.)” – lamenta che la Corte d’appello, quale giudice del rinvio, ha illegittimamente ammesso la produzione della certificazione del passaggio in giudicato della sentenza n. 98/2000 e d ha attribuito a tale pronuncia efficacia di giudicato opponibile alla sig.ra Rocca, in contrasto con il principio di diritto enunciato dall’ordinanza della S.C. n. 4219/2014, che aveva esaminato la sentenza n. 98/2000 e l’aveva dichiarata improduttiva di effetti nei confronti dell’opponente.

Da un diverso punto di vista, la ricorrente ascrive alla Corte d’appello di avere ammesso la produzione della certificazione del passaggio in giudicato della sentenza n. 98/2000 benché Benedetto Labita, nel giudizio di rinvio,si fosse costituito oltre il termine dell’art. 166, cod. proc. civ., e fosse quindi decaduto dalla facoltà di produrre documenti. Infine, la ricorrente si duole della violazione dell’art. 345, cod. proc. civ., in quanto la produzione della certificazione del passaggio in giudicato, risalente al 2001, era avvenuta senza che la parte avesse dedotto e provato di non avere potuto produrla nel giudizio di primo grado;

2. il secondo motivo – “ nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 384 c.p.c. (art. 360 n. 4 c.p.c.)” – denuncia che il giudice del rinvio avrebbe dovuto uniformarsi al principio di diritto enunciato dall’ordinanza della Cassazione n. 4219/2014 che dichiarava la sentenza n. 98/2000 non coperta da giudicato e con effetti non opponibili alla sig.ra Rocca;

3. il terzo motivo – “ violazione ed errata applicazione degli artt.394, 384, 166 e 345 c.p.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.)” – ascrive al giudice del rinvio di avere ammesso la certificazione prodotta dal sig. Labita al fine di acquisire la prova del passaggio in giudicato della sentenza n. 98/2000 prima della trascrizione del trasferimento della proprietà dell’immobile in favore dell’opponente, senza considerare che la struttura chiusa del giudizio di rinvio vieta alle parti di variare l’assetto degli elementi acquisiti e sottoposti alla disamina della Cassazione;

4. il quarto motivo – “violazione ed errata applicazione dell’art.384 c.p.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.)” –censura la sentenza impugnata che non si è attenuta al seguente principio di diritto , enunciato dall’ordinanza n. 4219/2014: «la mera produzione di una copia della sentenza resa inter alios notificata alle parti che avrebbero avuto il diritto di proporre impugnazione, non munita della certificazione di cui all’art. 124 disp. att. c.p.c. non consente di verificare lo stabilizzarsi del giudicato che si pone come unica condizione – stante la mancata trascrizione sia della domanda giudiziale sia, a quanto risulta, della decisione della Corte d’Appello – per l’opponibilità alla Rocca della condanna al facere ottenuta nei confronti dei suoi autori , tanto più che detta parte, a sostegno della propria domanda, pose genericamente la esecutività della sentenza di appello resa inter alios, non collegandola al passaggio in giudicato di detta pronuncia», che impediva al giudice del rinvio di rivedere l’accertamento dei fatti costituenti l’antecedente logico del principio medesimo;

5. i quattro motivi di ricorso, suscettibili di esame congiunto per connessione, sono infondati; 5.1. è principio di diritto consolidato (Sez. U, Sentenza n. 10598 del 28/10/1997, Rv. 509307 – 01 ; conf. , tra le tante , Sez. 2 , n. 33198del 20/11/2022; Sez. 2, Sentenza n. 448 del 14/01/2020 , Rv. 656830 – 01 ; Sez. L., Sentenza n. 27337 del 24/10/2019 , Rv. 655553- 01 ; Sez. 1, Sentenza n. 17790 del 07/08/2014 , Rv. 632551 - 01 ) che il sindacato della Corte di c assazione sulla sentenza del giudice di rinvio, gravata di ricorso per infedele esecuzione dei compiti affidati con la precedente pronunzia di annullamento, si risolve nel controllo dei poteri propri di detto giudice per effetto di tale affidamento, e dell’osservanza dei relativi limiti la cui estensione, nell’ipotesi in cui (come nel caso di specie) l’annullamento stesso sia avvenuto per violazione di norme di diritto, fa sì che egli sia tenuto soltanto ad uniformarsi, ai sensi dell’art. 384, primo comma, cod. proc. civ., al principio di diritto enunciato nella sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l’accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo.

In linea con l’indirizzo delle Sezioni unite, recentemente questa Corte (Sez. 3, Ordinanza n. 20790 del 20/08/2018, Rv. 650411 - 01) ha ricordato che, in tema di giudizio di rinvio, il principio processuale della rilevabilità del giudicato (sia interno che esterno) — in ogni stato e grado del giudizio — deve essere coordinato con i princ ì pi, parimenti processuali, che disciplinano il giudizio di rinvio e, segnatamente, con la prospettata efficacia preclusiva della sentenza di cassazione con rinvio, che riguarda non solo le questioni dedotte dalle parti o rilevate d’ufficio dal giudice — nel giudizio di legittimità - ma anche le questioni che costituiscano il necessario presupposto della sentenza, ancorché non siano state dedotte o rilevate in quel giudizio.

Ne consegue che il giudice di rinvio non può prendere in esame neanche la questione concernente l’esistenza di un giudicato esterno o interno, ove l’esistenza dello stesso giudicato — pur potendo essere allegata o rilevata — risulti tuttavia esclusa, quantomeno implicitamente, dalla sentenza di cassazione con rinvio (Cass. 08/02/2016, n. 2411; 8 30/07/2015, n. 16171; 15/06/2006, n. 13787; 23/03/2005, n. 6260; n. 3621 del 2004; n. 4070 del 2003; n. 8889 del 2003); è stato altresì affermato che n el giudizio di rinvio, configurato dall'art. 394 c.p.c. quale giudizio ad istruzione sostanzialmente "chiusa", é preclusa l'acquisizione di nuove prove e segnatamente la produzione di nuovi documenti, salvo che la stessa sia giustificata da fatti sopravvenuti riguardanti la controversia in decisione, da esigenze istruttorie derivanti dalla sentenza di annullamento della Corte di cassazione o dall'impossibilità di produrli in precedenza per causa di forza maggiore(cfr. tra le varie, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27736 del 22/09/2022 Rv. 665728;

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 26108 del 18/10/2018 Rv. 651434; Sez. 5, Sentenza n. 19424 del 30/09/2015 Rv. 636813; Sez. 2, Sentenza n. 21587 del 12/10/2009 Rv. 609889; 5.2. passando dalla cornice dogmatica all’esame della fattispecie concreta, l’ordinanza rescindente di questa Corte ha affermato che (cfr. punto IV) «la mera produzione di una copia della sentenza resa inter alios notificata alle parti che avrebbero avuto il diritto di proporre impugnazione, non munita della certificazione di cui all’art.124 disp. att. cpc non consente di verificare lo stabilizzarsi del giudicato che si pone come unica condizione – stante la mancata trascrizione sia della domanda giudiziale sia, a quanto risulta, della decisione della Corte d’Appello – per l’opponibilità alla Rocca della condanna al facere ottenuta nei confronti dei suoi autori, tanto più che detta parte, a sostegno della propria domanda, pose genericamente la esecutività della sentenza di appello resa inter alios, non collegandola al passaggio in giudicato di detta pronuncia»; ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio, demanda ndo alla Corte di Appello di Palermo, in diversa composizione, un novellato esame alla luce del principio di diritto sopra formulato.

Mantenendosi entro il perimetro tracciato dal giudizio rescindente, la Corte di Palermo ha affermato l’esistenza di un giudicato esterno, dopo avere legittimamente acquisito il certificato di passaggio in giudicato della sentenza n. 98/2000, exart. 124, disp. att. cod. proc. civ., acquisizione che si rendeva giustificata proprio dalle esigenze istruttorie derivanti dalla sentenza di annullamento della Corte di cassazione(e quindi del tutto in linea con la giurisprudenza da ultimo richiamata). Del resto – ed il rilievo tronca ugni ulteriore discussione sull’argomento-se fosse corretta la te si della ricorrente , questa Corte di Cassazione con la precedente sentenza n. 4219/2014 cit. , anziché disporre un inutile annullamento con rinvio dall’esito praticamente scontato, avrebbedeciso direttamente la causa nel merito ex art. 384 cpc comma 2 ultima parte accogliendo l’opposizione di terzo, ma così non è stato, segno inequivocabile che la ratio della pronuncia di annullamentocon rinvio sta proprio nell’avere ravvisato – lo si ripete - l’esistenza di esigenze istruttorie, demanda ndo al giudice di merito di verificare, in sede di rinvio, lo stabilizzarsi del giudicato, quale unica condizione per l’opponibilità alla sig.ra Rocca della condanna al facereottenuta dai suoi danti causa, evidentemente previa eventuale acquisizione del certificato di passaggio in giudicato della sentenza n. 98 del 2000.

6. in conclusione, il ricorso va rigettato;7. le spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;

8. ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdel citato art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna Antonella Anna Maria Rocca a corrispondere a Benedetto Labita le spese del giudizio di cassazione , che liquida in euro 3.500,00, più euro 200,00, per esborsi, oltre al quindici per cento per spese generali, e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrent e , di un u