Cassation appeal dismissed due to failure to submit authenticated appeal judgment with notification certificate.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellants failed to submit the authenticated copy of the appealed judgment accompanied by the notification certificate. Although the appellants claimed the judgment was notified on February 11, 2022, the court found the required document was never produced. Consequently, the court ruled that the appellants are bound by their declaration of notification and must bear the consequences of this procedural omission.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 369, second comma, n. 2, cod. proc. civ.; The failure to produce the authenticated copy of the appealed judgment with the notification certificate renders the cassation appeal inadmissible, binding the party to the consequences of their declaration of notification.
Parole chiave
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to la seguente ORDINANZA sul ricorso n.12131/2022 proposto da: OPRETTI SONIA, OPRETTI SANTO, OPRETTI SALVATORE, OPRETTI ZAIRA, OPRETTI LORENA, OPRETTI TIZIANA, domiciliati ex lege in Roma, Piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi Fabio Fargetta (FRGFBA75L18D960X). -Ricorrenti – Contro INCORVAIA CARMELO, elettivamente domiciliato in Mazzarino C.so Vittorio Emanuele, 80/82, presso lo studio dell’avvocato Fausto Gaetano Giuliana (GLNFTG66B24F065Y) che lo rappresenta e difende. -Controricorrente – Avverso la sentenza della Corte d’appello di Caltanissetta n. 506/2021 depositata il 10/12/2021.
Udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Guida nella camera di consiglio del23 gennaio 202 4 . Distanze FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il Tribunale di Gela, con sentenza n. 207/2015, in accoglimento della domanda di Carmelo Incorvaia – il quale assumeva di essere proprietario di un fondo in Gela (foglio 136, particella ex 71/E) a confine con quello di proprietà di Lucia Fonsi che, nel 1980, insieme con il coniuge Santo Opretti, aveva edificato una costruzione a piano terra che non rispettava la distanza legale dal confine, come accertato dal Pretore di Gela con sentenza n. 59/19 88, passata in giudicato, e che successivamente i vicini avevano sopraelevato l’edificio realizzando il primo, il secondo e il terzo piano – ha condannato i coniugi Fonsi e Opretti ad arretrare a distanza legale (25 metri dal confine con il fondo di proprietà dell’attore) le porzioni dell’edificio di loro proprietà poste ai piani primo , secondo e terzo, costruite sopra il piano terreno del medesimo edificio.
2. I nterposto appello da Santo Opretti e da Sonia Opretti, Salvatore Opretti, Lorena Opretti, Tiziana Opretti e Zaira Opretti, in proprio e quali eredi della sig.ra Fonsi, nel frattempo deceduta, e nel contraddittorio del sig. Incorvaia, la Corte d’appello di Caltanissetta, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la sentenza di primo grado.
3. Santo Opretti,Sonia Opretti, Salvatore Opretti, Lorena Opretti , Tiziana Opretti, Zaira Opretti ricorrono, con tre motivi, per la cassazione della sentenza d’appello. Carmelo Incorvaia Ciardo resiste con controricorso , illustrato da una memoria.
4. Il ricorso è improcedibile per mancata produzione, da parte dei ricorrenti, della copia autentica della sentenza impugnata munita della relata di notifica (art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ.).I ricorrenti (cfr. pag. 2 del ricorso) dichiara no che la sentenza d’appello gli è stata notificata in data 11/02/2022 e , quindi, per la disposizione sopra richiamata, dovevano produrre, a pe n a di improcedibilità, la sentenza munita della relata di notifica. Ed infatti la dichiarazione contenuta nel ricorso per cassazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata, attesta un “fatto processuale”- la notificazione della sentenza - idoneo a far decorrere il termine “ breve ” di impugnazione e, quale manifestazione di “autoresponsabilità” della parte, impegna quest ’ ultima a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere in capo ad essa l’onere di depositare, nel termine stabilito dall'art. 369, cod. proc. civ., copia della sentenza munita della relata di notifica ( Sez.
U , Sentenza n. 21349 del 06/07/2022, Rv. 665188 -01). Non soccorre il principio (cfr. Sez. 6 - 3, ordinanza n. 11386 del 30/04/2019 Rv. 653711; Sez. 6 - 3, sentenza n. 17066 del 10/07/2013 Rv. 628539) che esenta dalle formalità di deposito della copia notificata nel solo caso di intervallo, tra pubblicazione della sentenza e notifica del ricorso, inferiore al termine breve, visto che tale intervallo è, nella specie, ben maggiore (sentenza d’appello pubblicata il 10/12/2021e ricorso notificato il 12 /0 4/2022).
5. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
6. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdel citato art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in euro 4.500,00, più euro 200,00, per esborsi, oltre alle spese generali, e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del