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Ordinanza — n. 2645/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal claiming negligence in car registration renewal due to client's failure to prove duty of care.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2645/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's finding of the client's contributory negligence. The appellant argued that the agency's assurance of renewal absolved him of the duty to verify customs authorization, but the court ruled this constituted an impermissible re-evaluation of factual findings. Consequently, the court held that the appellate court correctly applied the law by attributing responsibility to the client for failing to follow known procedures.

Regesto Legislator

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Art. 360, c.p.c.; Art. 1227, 1708, 1710, c.c.: A party cannot challenge a court of appeal's finding of contributory negligence by claiming the lower court erred in factually reconstructing the case, as such errors do not constitute a violation of law.

Parole chiave

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contributory negligence mandate law inadmissible appeal factual findings duty of care contrassegno stradale guida senza autorizzazione revoca della licenza condurre

Disposizioni normative citate

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Art. 360, c.p.c.
con l’unico motivo di ricorso – (art. 360, primo comma, n.
Art. 1227, c.c.
civ.) violazione o falsa applicazione dell’art. 1227, cod.
Art. 1708, c.c.
civ., in relazione all’art. 1708, cod.
Art. 1710, c.c.
civ., e alla diligenza richiesta al mandatario ex art. 1710, cod.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Sez. L, Sentenza n. 17313 del 19/08/2020
Si tratta di una critica inammissibile in ragione del fatto che l’ipotetica erronea ricognizione della fattispecie concreta, di necessità mediata dalla contestata valutazione delle risultanze probatorie di causa, non integra il vizio di violazione di legge ( ex multis , Sez. L, Sentenza n. 17313 del 19/08/2020, Rv.
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso n.7803/2021 proposto da: IPPOLITO ROBERT CHARLES, domiciliato ex lege in Roma , Piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione , rappresentato e difeso dall’avvocato Luca Francesco Perego (PRGLCU67A06E507N). -Ricorrente – Contro RAPIZZA CONSULENZA AUTOMOBILISTICA SRL. -Intimata – Avverso la sentenza della Corte d’appello di Brescia 1319/2020 depositata il 15/12/2020. Udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Guida nella camera di consiglio del24 gennaio 202 4 . Rilevato che:

1. con sentenza n. 2630/2018, il Tribunale di Bergamo, accertato che l’agenzia di consulenza automobilistica Rapizza S.r.l. (in seguito, agenzia automobilistica ) aveva svolto con negligenza l’incarico ricevuto da Robert Charles Ippolito, cittadino americano, di rinnovare, Mandato per un ulteriore anno, l’immatricolazione dell’autoveicolo nuovo Mini Cooper, acquistato in Italia, con targa con la sigla EE (“Escursionisti Esteri”), condannava la convenuta a risarcire all’attore i danni dal medesimo subìti per essere stato sottoposto a un procedimento penale per fatti di contrabbando, e per essere stato privato della disponibilità del veicolo sottoposto a sequestro per quattro anni , danni che, tenuto conto del concorso di colpa del cliente nella misura del 40 per cento, liquidava,in via equitativa, in euro 6.000,00 ;

2. interposto appello dall’attore, la Corte d’appello di Brescia, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la pronuncia di primo grado sul rilievo che, se pure l’agenzia automobilistica aveva eseguito l’incarico con negligenza, dal canto suo il cliente avrebbe dovuto essere maggiormente diligente : a vrebbe dovuto verificare la documentazione di cui era in possesso e, come aveva fatto in occasione della prima immatricolazione, avrebbe dovuto richiedere l’autorizzazione doganale al rinnovo della carta di circolazione e della targa con sigla EE;

3. Robert Charles Ippolito ricorre, con un motivo, illustrato con una memoria, per la cassazione della sentenza d’appello. L’agenzia Rapizza Consulenza Automobilistica S.r.l. non ha svolto difese; Consideratoche:

1. con l’unico motivo di ricorso – (art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ.) violazione o falsa applicazione dell’art. 1227, cod. civ., in relazione all’art. 1708, cod. civ., e alla diligenza richiesta al mandatario ex art. 1710, cod. civ. – il ricorrente assume che la sentenza impugnata ha accertato la negligenza e il conseguente inadempimento dell’agenzia di pratiche automobilistiche Rapizza e ha altresì riconosciuto un concorso di colpa del cliente , nella causazione del danno, per avere quest’ultimo colposamente fatto affidamento sulladiligenza della mandataria .

Ciò premesso, il sig. Ippolito ascrive alla Corte di Brescia di avere trascurato che, in base alle prove acquisite in primo grado, egli non aveva peccato di negligenza in quanto l’agenzia automobilistica gli aveva assicurato che era possibile rinnovare, per un ulteriore anno , sia l’originaria targa con sigla EE sia la carta di circolazione della Mini Cooper; 1.1. il motivo è inammissibile; 1.2. la Corte d’appello ha affermato che, accertata con statuizione passata in giudicato la negligenza dell’agenzia automobilistica nell’eseguire l’incarico, per non avere controllato che la documentazione fosse completa e che esistesse l’autorizzazione della dogana (cd. bolletta doganale) al rinnovo della carta di circolazione e della targa con sigla EE , sussisteva un concorso di colpa del mandante, il quale avrebbe dovuto verificare la documentazione in suo possesso e ripetere lo stesso iter, a lui noto, che aveva seguito al momento della prima immatricolazione , ossia chiedere l’autorizzazione doganale al rinnovo della carta di circolazione e della targa con sigla EE; 1.3. il ricorrente, che intende ottenere una diversa ricostruzione della vicenda, censura l’accertamento di fatto operato dal giudice di merito che, si ripete, ha ravvisato il su o concorso colposo nella causazione del danno.

Si tratta di una critica inammissibile in ragione del fatto che l’ipotetica erronea ricognizione della fattispecie concreta, di necessità mediata dalla contestata valutazione delle risultanze probatorie di causa, non integra il vizio di violazione di legge ( ex multis , Sez. L, Sentenza n. 17313 del 19/08/2020, Rv. 658541);

2. il ricorso,pertanto, va dichiarato inammissibile;3. nulla si dispone sulle spese del giudizio di cassazione, nel quale la parte vittoriosa non ha svolto difese;

4. ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdel citato art. 13, se dovuto;

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art.