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Ordinanza — n. 2639/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds failing to cite specific Article 360 civil procedure violations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2639/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant's grounds were too generic and lacked the required technical specificity under Article 360 of the Civil Procedure Code. The appellant merely listed legal articles and cited a lower court decision without identifying the precise legal error or violation. Consequently, the court ruled that the appeal failed to meet the mandatory requirements for a binding review judgment.

Regesto Legislator

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Art. 360 cod. proc. civ.; Art. 380 bis 1 cod. proc. civ.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds do not specifically identify the exact legal violation or error falling within the categories enumerated in Article 360, as the review is strictly bound by the technical formulation of the grounds.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds Article 360 CPC binding review specificity requirement legal error identification procedural defect procedimento dilatorio

Disposizioni normative citate

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Art. 360 cod. proc. civ.
Art. 380 bis 1 cod. proc. civ.
l. 89/2001
art. 360 cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. Sez. 6, n. 11603 del 14/05/2018
Cass. Sez. 6, n. 19959 del 22/09/2014
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Testo completo

nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 23854– 2021 proposto da: LOPREIATO DOMENICO, elettivamente domiciliato in San Gregorio d’Ippona, presso lo studio dell'avv . Rosario Lopreiato dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, con indicazione dell’indirizzopec; -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato ope legis; -controricorrente - avverso il decreto cronol. n. 749/2021 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, reso in data 22/2/2021;

Ric. 2021n. 23854sez. S2 - ud. 11 - 7 - 20 23 - 2 - udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11/7/2023dal consigliere PATRIZIA PAPA; vista la memoria del ricorrente; rilevato che: - c on ricorso del 22/02/2020 Domenico Lopreiato chiese l’indennizzo per irragionevole durata di un procedimento civile svoltosi davanti al Tribunale di Vibo Valentia e conclusosi con ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo, dichiarativa dell’estinzione del giudizio per inattività delle parti; -il Consigliere delegato rigettò il ricorso e la Corte d’appello di Catanzaro rigettò l’opposizione, ritenendo operante la presunzione ex 2 comma 2 sexiesl. 89/2001; -avverso il decreto di rigetto, Lopreiato ha proposto ricorso per cassazione, per tre motivi a cui il Ministero ha resistito con controricorso, eccependo l’inammissibilità dell’impugnazione; considerato che: -preliminarmente deve rilevarsi l’inammissibilità della memoria del ricorrente, in quanto pervenuta soltanto in data 10/7/2023, in violazione del termine prescritto dall’art. 380 bis 1 cod. proc. civ.; -inammissibile è altresì il ricorso, perché i tre motivi sono stati soltanto indicaticome «A) violazione della legge n. 89/01;

B) violazione degli art. 633 e ss c.p.c.; C) omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della controversia»(così testualmente), a conclusione di una esposizione dei fatti di causa, di principi di diritto disciplinanti la materia e di trascrizione di un precedentedecreto della stessa Corte di Catanzaro, senza alcuna indicazione di una delle ipotesi del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ. e senza alcuna specifica argomentazione né indicazione delle norme violate; - questa Corte ha più volte ribadito che i l giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato dai motivi di ricorso che Ric. 2021n. 23854sez.

S2 - ud. 11 - 7 - 20 23 - 3 - assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito; conseguentemente, il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall'art. 360 cod. proc. civ., sicché è inammissibile la critica generica della sentenza impugnata, formulata con un unico motivo sotto una molteplicità di profili tra loro confusi e inestricabilmente combinati, non collegabili ad alcuna delle fattispecie di vizio enucleate dal codice di rito(Cass.

Sez. 6 -2, n. 11603 del 14/05/2018; Sez. 6 - 5, n. 19959 del 22/09/2014 ); -secondo il principio di soccombenza, al ricorrente deve essere imposto, in favore del Ministero,l’onere di rimborso delle spese della presente fase di legittimità, liquidate in riferimento al valore della causa.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna Domenico Lopreiato al pagamento, in favore del Ministero della Giustizia, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500 ,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della