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Ordinanza — n. 2616/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows division of common hallway by applying old law, rejecting unanimity requirement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2616/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the request to interrupt proceedings due to the death of a co-plaintiff, ruling that such events do not halt litigation in cassation. The court found the lower court erred by applying the 2013 amendment to Article 1119 of the Civil Code, which requires unanimous consent, to a case initiated in 2009. Consequently, the cassation appeal was allowed, the appellate judgment was quashed, and the case was remanded for retrial based on the law valid at the time of filing.

Regesto Legislator

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Art. 1119 c.c.; Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.: The principle of non-retroactivity of laws requires that the version of the Civil Code in force at the time of the lawsuit's initiation governs the indivisibility of common parts, meaning unanimity is not required if the old law only mandated inconvenience.

Parole chiave

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non-retroactivity of laws condominium division unanimous consent requirement civil code interpretation remand for retrial piano di ripartizione divorzio su richiesta comune divisione della proprietà

Disposizioni normative citate

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Art. 1119 c.c.
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Art. 4 della L. 11.12.2012, n.220
Art. 299 e ss. c.p.c.
Art. 380-bis.1 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cassazione civile sez. III, 03/12/2015, n.24635
Cass. 23/03/2017, n. 7477
III, 03/12/2015, n.24635 Cass. 23/03/2017, n. 7477, Cass.13/10/2010, n.
Cass.13/10/2010, n. 21153
7477, Cass.13/10/2010, n. 21153); - con l’unico motivo di ricorso, si deduce la v iolazione dell’art.1119 c.p.c., in relazione all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c., per avere la Corte di merito fatto applicazione del novellato art.1119 c.c., come modificato dall’art.4 della L.
sentenza n. 26041/19
bene, in motivazione,la sentenza n. 26041/19); - il ricorso deve, pertanto, essere accolto; la sentenza impugnata va cassata con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’Appello di Palermo in diversa composizione.
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13945/2018 R.G. proposto da : DI FEDE MARIA SOFIA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TIBULLO 10, presso lo studio dell’avvocato PIACENTE MARIA VITTORIA (PCNMVT73A68M208S) rappresentato e difeso dall'avvocato DI FEDE ANGELO (DFDNGL58C17B602T) -ricorrente- contro AUGELLO FILOMENA, rappresentata e difes a dall'avvocato LI CALSI FABIO (LCLFBA66D08B602F) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO PALERMO n. 359/2018 depositata il20/02/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/01/2024 dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI.

Rilevato che: - i l giudizio trae origine dalla domanda di divisione di un pianerottolo posto al primo piano di un edificio condominiale, proposta innanzi al Tribunale di Agrigento, con atto notificato in data 7.11.2009, da Maria Sofia Di Fede nei confronti di Filomena Augello; - all’esito dei giudizi di merito, la Corte d’appello di Palermo, in riforma della sentenza di primo grado, rigettò la domanda ritenendo che la divisione di una parte comune dell’edificio, ai sensi dell’art.1119 c.c., richiedesse il consenso di tutti i condomini; - per la cassazione della sentenza d’appello ha proposto ricorso Di Fede Maria Sofia sulla base di un unico motivo; - F ilomena Augello ha resistito con controricorso; - il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; - in prossimità della camera di consiglio, il difensore della controricorrente ha depositato istanza di interruzione del giudizio;

Ritenuto che: - in via preliminare, deve essere rigettata l’istanza di interruzione del giudizio per la morte di Filomena Augello poiché nel giudizio dicassazione, dominato dall'impulso d'ufficio, non trova applicazione l'istituto dellainterruzione del processo per uno degli eventi previsti dagli artt. 299 e ss. c.p.c., sicché, una volta instaurato il contraddittorio con la notifica del ricorso, la morte dell'intimato non produce l'interruzionedel processo neppure se intervenuta prima della notifica del ricorso presso il difensore costituito nel giudizio di merito, dalla cui relata non emerga il decesso del patrocinato (ex multis Cassazione civile sez.

III, 03/12/2015, n.24635 Cass. 23/03/2017, n. 7477, Cass.13/10/2010, n. 21153); - con l’unico motivo di ricorso, si deduce la v iolazione dell’art.1119 c.p.c., in relazione all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c., per avere la Corte di merito fatto applicazione del novellato art.1119 c.c., come modificato dall’art.4 della L. 11.12.2012, n.220 – che ha inserito le parole: «e con il consenso di tutti i partecipanti al condominio» - ancora non vigente al momento dell’introduzione del giudizio, avvenuta con atto di citazione notificato il 7.11.2009, trattandosi di modifica entrata in vigore il 18 giugno 2013; - il motivo è fondato; - la Corte d’appello ha rigettato la domanda di divisione del pianerottolo posto al primo piano di un edificio condominiale sulla base del solo dissenso manifestato dalle parti laddove nell’originaria previsione dell’art.1119 c.c., ratione temporis applicabile - trattandosi di giudizio o introdotto con atto di citazione notificato il 7.11.2009 - era ostativa all’indivisibilità delle parti comune la circostanza che la divisione rendesse più incomodo l'uso della cosa a ciascun condomino; - tale valutazione è stata del tutto omessa dalla Corte d’appello di Palermo,la quale ha tenuto conto del requisito dell’unanimità dei condomini, che non solo non era richiesto dalla norma vigente all’epoca in cui era stato introdotto il giudizio, ma che, altresì, ha una valenza del tutto diversa da quella che la soluzione accolta dalla Corte di merito lascia supporre (per l a corretta ricostruzione dell’iter formativo della modifica dell’art.1119 c.c. in base alla legge n. 220/12, e per la sua conseguente interpretazione di detta norma nel testo vigente, v. bene, in motivazione,la sentenza n. 26041/19); - il ricorso deve, pertanto, essere accolto; la sentenza impugnata va cassata con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’Appello di Palermo in diversa composizione.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, innanzi alla Corte d’Appello di Palermo in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio de