Cassation court dismisses appeal and remands case for public hearing regarding commercial interest claim against Ministry of Defense.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed Capitalitalia S.R.L.'s appeal against a partial judgment awarding the Ministry of Defense payment for seized vehicle custody. Capitalitalia argued the custodian relationship constituted a commercial transaction entitling them to commercial interest rates, while the Ministry contended the relationship was administrative. The court rejected the commercial characterization of the custody contract and ordered the case to be retried in public session.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2 comma 1 lett. A e B d.lgs. 231/2002; Art. 8 d.p.r. 571/1982: The relationship between a custodian appointed under the seizure regulations and the public administration is not a commercial transaction, thereby excluding the applicability of commercial interest rates.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso n.18624/2022 R.G. proposto da: CAPITALITALIA S.R.L., c.f. 10215981001, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Domenico Parrotta, elettivamente domiciliata in Roma presso il suo studio al Lungotevere dei Mellini n.7 ricorrente contro MINISTERO DELLA DIFESA, c.f. 80425650589, intimato RILEVATO CHE: 1.Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato avanti il Tribunale di Roma Capitalitalia s.p.a., quale cessionaria dei crediti vantati da Società Centro Artigiano Recupero Auto di Marini Enzo s.n.c. inclusa negli elenchi ex art. 8 D.P.R. 571/1982,chiedeva che fosse ingiunto al Ministero della Difesa il pagamento di Euro 76.905,04, oltre interessi ex d.lgs. 231/2001 calcolati sulla sorte capitale dal 31° giorno successivo alla ricezione delle richieste di pagamento, a titolo di OGGETTO: indennità di custodia di beni sequestrati – interessiex art. 5 d.lgs.231/2002 R.G.18624/2022 C.C. 24-1-2024 compenso per trasporto e custodia di veicoli sottoposti a sequestro amministrativo tra il 2006 e il 2009.
Avverso il decreto ingiuntivo emesso in conformità alla domanda propose opposizione il Ministero della Difesa, che il Tribunale di Roma con sentenza n. 24559/2018 accolse parzialmente, condannando il Ministero a pagare Euro 48.711,63 per capitale ed Euro 10.716,55 per iva, con gli interessi al saggio di cui all’art. 5 d.lgs. 231/2002 dal trentunesimo giorno successivo alle richieste di pagamento pervenute alle Prefettura di Roma il 20-5-2013, come riportato nei decreti di liquidazione. Propose appello il Ministero della Difesa, che la Corte d’appello di Romaha parzialmente accolto con sentenza n. 192/2022 pubblicata il 13-1-2022, con esclusivo riguardo agli interessi, che ha riconosciuto nell’entità degli interessi legali previsti dal codice civile e non nell’entità degli interessi moratori ex d. lgs. 231/2002. 2.Avverso la sentenza Capitalitalia s.r.l. ha proposto ricorso per cassazionesulla base di unico motiv o .
Il Ministero della Difesa, al quale il ricorso è stato ritualmente notificato a mezzo pec all’avvocatura Generale dello Stato all’indirizzo ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it, èrimasto intimat o . Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ.e in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio la ricorrenteha depositato memoria illustrativ a . CONSIDERATO CHE: 1.Con l’unico motivo rubricato “ violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 1, lettere A e B, del d.lgs. 9 ottobre 2002 n. 231, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3 c.p.c. violazione e falsa applicazione dell’art. 8 del d.p.r. 29 luglio 1982 n. 571, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.” la società ricorrente lamenta che la sentenza impugnata abbia escluso la debenza degli interessi commerciali richiamando il precedente di Cass. 208/2020, riguardante fattispecie diversa e non sovrapponibile.
Evidenzia che il custode ex art. 8 d.p.r. 571/1982 non è ausiliario del giudice e vanta il diritto al compenso, determinato dalla Prefettura competente e non in base al Testo Unico delle spese di giustizia, in forza del contratto di custodia che si perfeziona dalla data del verbale di affidamento del singolo reperto; quindi sostiene che la prestazione di custodia sia l’oggetto del contratto perfezionatosi tra un imprenditore e una Pubblica Amministrazione che agisce iure privatorum. 2.Rileva la Corteche l a question e post a dal ricorso, con riguardo alla definizione quale transazione commerciale ex art. 2 d.lgs. 9 ottobre 2002n. 231 del rapporto con il custode nominato ai sensi del d.P.R. 29-7-1982 n. 571, giustifica la trattazione della causa in pubblica udienza.
P.Q.M.
La Corte dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo per la fissazione in pubblica udienza. Così deciso in Roma, nella camera di consigli