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Ordinanza — n. 2507/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to mutual withdrawal of proceedings and agreement on costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2507/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal extinguished following a mutual withdrawal of proceedings by both parties. Francesco Nocelli and Gianfranco Vittori submitted a formal renunciation of the case, which was accepted by the opposing party. Consequently, the Court ruled that the litigation ended without addressing the merits or ordering any further costs.

Regesto Legislator

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Art. 390, 391, 391-bis, 391 ult. co. c.p.c.: A mutual withdrawal of proceedings results in the extinction of the appeal, and if the parties agree on cost compensation, no further judicial provision on expenses is required.

Parole chiave

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mutual withdrawal of proceedings extinction of appeal compensation of costs Cassation appeal formal renunciation rinuncia al diritto retrocessione di credito nullità delle intese

Disposizioni normative citate

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Art. 390 co.2 c.p.c.
Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
l’estinzione del giudizio di cassazione.Poiché le parti hanno concordato anche in ordine alla compensazione delle spese del giudizio, ai sensi dell’art. 391 ult.
Art. 391-bis c.p.c.
l’estinzione del giudizio di cassazione.Poiché le parti hanno concordato anche in ordine alla compensazione delle spese del giudizio, ai sensi dell’art. 391 ult.
Art. 391 ult. co. c.p.c.
l’estinzione del giudizio di cassazione.Poiché le parti hanno concordato anche in ordine alla compensazione delle spese del giudizio, ai sensi dell’art. 391 ult.
Art. 13 co.1-quater D.P.R. 115/2002
2.La rinuncia non comporta l’obbligo ex art. 13 co.1-quater d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 6-1 12-11-2015 n. 23175
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Testo completo

ente ORDINANZA sul ricorso n.16296 /2023 R.G. proposto da: NOCELLI FRANCESCO, quale titolare dell’IMPRESA NOCELLI FRANCESCO, p.i. 01507430443, rappresentato e difeso dall’avv. Raffaele Giammarino, con indirizzo pec avv.raffaelegiammarino@pec,giuffre.it ricorrente contro VITTORI GIANFRANCO, c.f. VTTGFR68D14A462J, rappresentato e difeso dall’avv. Tonino Pulcini, con indirizzo pec avvtoninopulcini@cnfpec.it controricorrente nonché contro VITTORI GIANFRANCO, VITTORI GIUSEPPINA, FAZZINI MARCO, QUAQUARELLI GIAMPAOLO, quali eredi di Vittori Decima, VITTORI UMBERTO, intimati avverso l’ordinanza n. 2197/2023 della Corte suprema di Cassazione sezione 6-2 pubblicata il 24-1-2023 OGGETTO: vendita - revocazione R.G.16296/2023 C.C. 12-1-2024 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12-1- 2024 dalla dott.

Linalisa Cavallino RILEVATO CHE: 1.Francesco Nocelli, quale titolare dell’omonima impresa, ha proposto ricorso per revocazione ex artt. 395 co.1 n. 4 e 391-bis cod. proc. civ. sulla base di due motivi avverso l’ordinanza n.2197 della Corte suprema di cassazione - sesta sezione civile sottosezione seconda, depositata il 24-1-2023, che ha dichiarato inammissibile il suo ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona n. 915/2020. Gianfranco Vettori, già controricorrente nel giudizio conclusosi con ordinanza n. 2197/2023, ha resistito con controricorso.

Umberto Vittori, rimasto intimato nel precedente giudizio e Giuseppina Vittori, Marco Fazzini, Giampaolo Quaquarelli e Umberto Vittori, citati quali eredi dell’intimata nel precedente giudizio Decima Vittori, sono rimasti intimati. 2.Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex artt. 375 co.2 n. 4ter e 380bis.1 cod. proc. civ. In data 2-1-2024 è stata depositata rituale rinuncia agli atti del giudizio da parte di Francesco Nocelli con contestuale accettazione della rinuncia da parte di Gianfranco Vittori in persona del procuratore speciale, contenente anche accordo sulla compensazione delle spese del giudizio.

CONSIDERATO CHE: 1.L’atto di rinuncia è rispettoso dei requisiti di forma di cui all’art.390 co.2 cod. proc. civ. e di conseguenza deve essere dichiarata ai sensi degli artt. 390 e 391 cod. proc. civ. l’estinzione del giudizio di cassazione.Poiché le parti hanno concordato anche in ordine alla compensazione delle spese del giudizio, ai sensi dell’art. 391 ult. co. cod. proc. civ. non si deve provvedere sulle spese del giudizio di legittimità. 2.La rinuncia non comporta l’obbligo ex art. 13 co.1-quater d.P.R. 30-5-2002 n. 115 di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato (Cass.

Sez. 6-1 12-11-2015 n. 23175, Rv. 637676-01).

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione c