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Ordinanza — n. 2506/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows late incidental appeal by losing party to prevent appeal from overturning favorable parts of judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2506/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed a late incidental appeal filed by the losing party against the winning party's main appeal. The lower court had previously dismissed this appeal as inadmissible, but the Supreme Court reversed this procedural bar. The court reasoned that the legislative intent of Article 334 of the Civil Procedure Code is to encourage settlement, not to block appeals that protect the losing party's previously favorable rulings from being overturned by the winner's new arguments.

Regesto Legislator

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Art. 334 co. 1 cod. proc. civ.; The late incidental appeal is admissible when the main appeal targets only the losing party's unfavorable rulings, as the rule's transactive purpose remains valid to prevent the main appellant from indirectly challenging the appellant's own favorable decisions.

Parole chiave

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late incidental appeal admissibility of appeal transactive purpose favorable rulings Civil Procedure Code procedural bar appeal against appeal tardivo pagamento delle spese

Disposizioni normative citate

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Art. 334 co. 1 cod. proc. civ.
codice civile” la ricorrente lamenta che il suo appello incidentale sia stato dichiarato inammissibile; evidenzia che l’art. 334 cod.proc.
Art. 336 co. 1 cod. proc. civ.
La decisione sull’appello incidentale necessariamente comporterà la decisione anche sulle questioni dipendenti, in applicazionedell’effetto espansivo interno previsto dall’ art. 336 co. 1 cod. proc. civ.(Cass.
Art. 385 co. 3 cod. proc. civ.
Il giudice del rinvio statuirà anche sulle spese del giudizio di legittimità ex art. 385 co. 3 cod. proc. civ.
art. 1460 cod. civ
Per tali ragioni l’attrice dedusse l’inadempimento della convenuta, sostenne la legittimità ex art. 1460 cod. civ.
art. 327 cod. proc. civ
o all’art. 327 cod. proc. civ., nella fattispecie non rispettati.
art. 334 cod. proc. civ
Come evidenziato nei precedenti sopra citati, la ratio dell’art. 334 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U 7-11-1989 n. 4640
Cass. Sez. U 23-1-1998 n. 652
464074-01, Cass. Sez. U 23-1-1998 n. 652 Rv.
Cass. Sez. 2 24-4-2012 n. 6470
511882-01, Cass. Sez. 2 24-4-2012 n. 6470 Rv.
Cass. Sez. 5 12-7-2018 n. 18415
662126-01, Cass. Sez. 5 12-7-2018 n. 18415Rv.
Cass. Sez. L 17-11-2020 n. 26164
Cass. Sez. 3 5-9-2022 n. 26139
659545 - 01, Cass. Sez. 3 5-9-2022 n. 26139 Rv.
Cass. Sez. 2 28-11-2023 n. 33015
Cass. Sez. L 1-3-2021 n. 5550
Cass. Sez. 3 26-9-2019 n. 23985
660830 - 01, Cass. Sez. 3 26-9-2019 n. 23985 Rv.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso n.22002 /2022 R.G. proposto da: SHIFT S.P.A., p.i. 00719480956, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Macciotta, con indirizzo pec giuseppe.macciotta@pec.macciottaeassociati.it ricorrente contro TIB ECOLOGICA S.R.L. in liquidazione, p.i. 00456170927, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Sebastiano Li Rosi, con indirizzo pec sebastiano.lirosi@pec.ordineavvocaticatania.it controricorrente avverso la sentenza n. 86/2022 della Corte d’appello di Cagliari pubblicata il 23-2-2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12-1- 2024 dalla dott.

Linalisa Cavallino FATTI DI CAUSA 1.Shift s.r.l. convenne avanti il Tribunale di Cagliari Tib Ecologica, esponendo che con contratto del 4-11-2010 l’aveva incaricata di OGGETTO: appalto – appello incidentale tardivo R.G.22002/2022 C.C. 12-1-2024 provvedere al conferimento di rifiuti speciali non pericolosi nella discarica sita in Bolotana, per il corrispettivo di Euro 45,68 per tonnellata di rifiuti conferita; la discarica era autorizzata dalla Regione Sardegna per lo smaltimento di 200.000 mc di rifiuti speciali non pericolosi, da ripartirsi in tre moduli, dei quali il primo aveva una capacità ricettiva di 45.000 mc; in prossimità dell’esaurimento della capacità del primo modulo Tib Ecologica, invece di attivarsi tempestivamente per presentare la richiesta volta a ottenere l’autorizzazione alla prosecuzione dell’attività di conferimento nel secondo modulo, aveva presentato istanza alla Provincia di Nuoro al fine di ottenere l’autorizzazione a sovraccaricare il primo modulo di ulteriori 22.000 mc; tale richiesta comportava un iter più lungo e complesso, così che in data 10-3-2012 era stata disposta la chiusura della discarica e la società attrice si era trovata costretta a reperire altre discariche, con costi di trasporto e conferimento maggiori.

Per tali ragioni l’attrice dedusse l’inadempimento della convenuta, sostenne la legittimità ex art. 1460 cod. civ. del proprio rifiuto ad adempiere all’obbligazione di pagamento del corrispettivo per i conferimenti eseguiti e chiese la risoluzione del contratto per inadempimento della convenuta, con condanna della stessa al risarcimento dei danni. Tib Ecologica s.r.l. contestò il proprio inadempimento e in via riconvenzionale chiese la condanna della società attrice al pagamento dell’importo di Euro 50.413,53 calcolato al netto dell’acconto ricevuto, a titolo di corrispettivo maturato per l’attività svolta, con gli interessi di mora ex d.lgs. 231/2002.

Con sentenza n. 2924/2019 il Tribunale di Cagliari rigettò la domanda dell’attrice Shift s.p.a. e accolse parzialmente la domanda riconvenzionale di Tib Ecologica s.r.l., condannando l’attrice a pagare il corrispettivo di Euro 37.215,00 quantificato sulla base della consulenza tecnica d’ufficio, con gliinteressi legali dalla domanda.2.Tib Ecologica s.r.l. ha proposto appello e Shift s.p.a. ha proposto appello incidentale, che la Corte d’appello di Cagliari ha deciso con sentenza n. 86/2022 depositata il 23-2-2022. La sentenza ha dichiarato inammissibile l’appello incidentale svolto da Shift s.p.a.con comparsa di costituzione depositata il 23-9-2020 (a fronte di udienza fissata per il 16-10-2020) al fine di lamentare il rigetto delle sue domande di risoluzione del contratto per inadempimento di Tib Ecologica s.r.l. e di risarcimento dei danni, in quanto tardivamente proposto.

La sentenza, richiamando i principi posti da Cass. 20040/2015 e Cass. 10243/2016, ha dichiarato che nel caso in cui l’appello incidentale investisse capi della sentenza non oggetto dell’appello principale e l’interesse all’appellante incidentale non derivasse dal contenuto dell’appello principale, l’appellante incidentale doveva proporre l’impugnazione nei termin i di cui all’art.325 cod. proc. civ. o all’art. 327 cod. proc. civ., nella fattispecie non rispettati. La sentenza ha accolto l’appello principale, con il quale Tib Ecologica s.r.l. aveva lamentato il riconoscimento di corrispettivo inferiore a quello a essa spettante e, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha condannato Shift s.p.a. al pagamento a favore di Tib Ecologica s.r.l. in liquidazionedi Euro 50.413,56 con interessi di mora ex d.lgs. 231/2002e rifusione delle spese di lite del grado. 3.Shift s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione affidato a unico motivo.

Tib Ecologica s.r.l. ha resistito con controricorso. Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ. e in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio entrambe le parti hanno depositato memoriaillustrativa. All’esito della camera di consiglio del 1 2 - 1 - 202 4 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza.RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con l’unico motivo rubricato “art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. – violazione o falsa applicazione di legge in relazione al combinato disposto di cui agli articoli 334 comma 1 codice procedura civile e 12 comma 1 disp. prel. codice civile” la ricorrente lamenta che il suo appello incidentale sia stato dichiarato inammissibile; evidenzia che l’art. 334 cod.proc. civ persegue lo scopo di agevolare l’accettazione della sentenza e richiama la dottrina e la giurisprudenza sull’ammissibilità dell’appello incidentale tardivo senza limitazioni, nonché i principi sovranazionali che depongono in tal senso. 2.Il motivo è fondato.

La sentenza impugnata ha dichiarato inammissibile l’appello incidentale tardivo sulla base del dato che l’interesse alla sua proposizione non potesse ritenersi insorto per effetto dell’impugnazione principale. Diversamente, secondo l’indirizzo prevalentedella giurisprudenza di legittimità al quale si intende dare continuità, l’impugnazione incidentale proposta dalla parte contro la quale è stata proposta l’impugnazioneprincipale è sempre ammissibile, qualora l’impugnazione principale metta in discussione l’assetto di interessiderivante dalla sentenza, alla quale la parte non impugnante aveva prestato acquiescenza, per cui detta impugnazione può riguardare anche un capo della decisione diverso e autonomo da quello oggetto dell’impugnazione principale (Cass.

Sez. U 7-11-1989 n. 4640 Rv. 464074-01, Cass. Sez. U 23-1-1998 n. 652 Rv. 511882-01, Cass. Sez. 2 24-4-2012 n. 6470 Rv. 662126-01, Cass. Sez. 5 12-7-2018 n. 18415Rv. 649766-01, Cass. Sez. L 17-11- 2020 n. 26164 Rv. 659545 - 01, Cass. Sez. 3 5-9-2022 n. 26139 Rv. 665649 - 01, Cass. Sez. 2 28 - 11-2023 n. 33015 Rv. 669415-01, per tutte). Invece, l e ulteriori questioni che si pongono con riguardo alle impugnazioni incidentali tardive nei processi con pluralità di parti, che con ordinanza interlocutoria n. 20588/2023 sono state rimesse alla decisione delle Sezioni Unite,non rilevano nella presente causa, nella quale si tratta di impugnazione incidentale in senso stretto ex art. 334 co.1 cod. proc. civ., proveniente dalla parte contro la quale è stata proposta l’impugnazione principale e da questa parte diretta contro l’impugnante principale, in un processo con solo due parti.

Come evidenziato nei precedenti sopra citati, la ratio dell’art. 334 cod. proc. civ. è una finalità transattiva-ritorsiva, in quanto la disposizione ha lo scopo di indurre la parte parzialmente vittoriosa a rinunciare all’impugnazione, per non correre il rischio che l’appellato, attraverso l’impugnazione tardiva, possa rimettere in discussione anche le parti della sentenza favorevoli all’appellante principale; se questa è la ratio della norma, la stessa sarebbe frustrata escludendo che l’appellato possa impugnare tardivamente capi della sentenza diversi da quelli impugnati in via principale, perché l’esigenza di favorire la definitiva composizione della lite, dissuadendo le parti dall’impugnazione, sussiste anche in tale ipotesi; quindi, l’interesse a proporre l’impugnazione tardiva non coincide con quello che sorge dalla mera soccombenza, ma è un interesse diverso e sorge dall’impugnazione altrui, che tende a modificare l’assetto di interessi che l’impugnato, in mancanza dell’impugnazione principale, avr ebbe accettato (Cass. 26139/2022, in motivazione, con riferimento ai principi già posti da Cass.

Sez. U 652/1998; si rinvia a Cass.26139/2022, par.2.7.2 anche per l’analitica c ritica alle pronunce dissonanti, di cui sono espressione i precedenti ai quali ha fatto riferimento la sentenza impugnata). Ne consegue che, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata ne l capo che ha dichiarato inammissibile l’appello incidentale, con rinvio alla Corte d’appello di Cagliari in diversa composizione, per l’esame e ladecisione dell’appello incidentale. La decisione sull’appello incidentale necessariamente comporterà la decisione anche sulle questioni dipendenti, in applicazionedell’effetto espansivo interno previsto dall’ art. 336 co. 1 cod. proc. civ.(Cass.

Sez. L 1 - 3 - 2021 n. 5550 Rv. 660830 - 01, Cass. Sez. 3 26-9-2019 n. 23985 Rv. 655106-01, per tutte) , per cui non ricorrono le condizioni per rilevare in questa sede il passaggio in giudicato di tutte le statuizioni non impugnate secondo quanto chiesto nel controricorso. Il giudice del rinvio statuirà anche sulle spese del giudizio di legittimità ex art. 385 co. 3 cod. proc. civ.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Cagliari in diversa statuizione, anche per la statuizione sulle spese del g