Cassation court allows lawyer's fee claim for preparatory investigative acts despite criminal case extinction by prescription.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court overturned a lower court order that denied legal fees for the investigative phase of a criminal defense. The defense attorney argued that preparatory activities, such as submitting witness lists and summoning experts, constituted valid investigative work even though the criminal case was later extinguished by prescription. The court ruled that the lower tribunal incorrectly equated the investigative phase solely with witness examinations, ignoring statutory provisions that include preparatory requests and summonses as part of the investigative stage.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 12, comma 3 del D.M. 10.3.2014, n.55; Art. 360, comma 1, n.3 c.p.c.: The investigative phase encompasses preparatory activities like witness lists and expert summonses, not merely witness examinations, and must be compensated if performed regardless of subsequent case extinction.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7070/2022 R.G. proposto da : PINO PAOLO, rappresentato e difeso da sé medesimo; ricorrente contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, PROCURA REPUBBLICA TRIBUNALE BARCELLONA POZZO DI GOTTO-intimati- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE BARCELLONA POZZO DI GOTTOn.1808/2021 depositata i l 12/01/2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/01/2024 dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI. Rilevato che: - con ordinanza dell’11.1.2022, il Presidente del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto ha rigettato l’opposizione, proposta ex art.170 del DPR 115/2002, dall’Avv.
Paolo Pino avverso il decreto di liquidazione del compenso per l’attività svolta in un processo penale, quale difensore di Scaffidi Salvatore Francesco, ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato; - per quel che ancora rileva in questa, il Tribunale non ha liquidato il compenso per la fase istruttoria, ritenendo che detta fase non si fosse mai svolta in quanto il processo, che aveva tratto origine dall’opposizione a decreto penale di condanna, dopo una serie di rinvii, era stato definito con la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione; - per la cassazione della citata ordinanza, l’Avv.
Paolo Pino ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo; - il Ministero della Giustizia non ha svolto attività difensiva; - il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; Ritenuto che: - con l’unico motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 12 del D.M. 10.3.2014, n.55, in relazione all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c., per avere il Tribunale omesso di liquidare la fase istruttoria sull’erroneo presupposto che essa non si fosse svolta, sebbene il difensore avesse depositato una lista testimoniale ed avesse citato i testi, attività, questa, espressamente prevista dall’art.12, comma 3 del D.M. 55/2014: - il motivo è fondato; - il Tribunale ha escluso il compenso per la fase istruttoria perché il processo penale era stato definito con la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione, senza considerare che l’art.12, comma 3 del D.M. 55/2014 prevede che la fase istruttoria non consiste solo nell’escussione dei testi, acquisizione di documentazione etc., ma comprende anche l’attività preparatoria all’istruttoria, vale a dire “le richieste, gli scritti, le partecipazioni o assistenze relative ad atti ed attività istruttorie procedimentali o processuali anche preliminari, rese anche in udienze pubbliche o in camera di consiglio, che sono funzionali alla ricerca di mezzi di prova, alla formazione della prova, comprese liste, citazioni e le relative notificazioni, l'esame dei consulenti, testimoni, indagati o imputati di reato connesso o collegato”; - nel caso di specie, il Tribunale ha omesso di liquidare la fase istruttoria, bench é il ricorrente avesse depositato la lista testimoniale e citato due testi, attività inequivocabilmente compresa nella fase istruttoria; - il ricorso deve, pertanto, essere accolto; - l’ordinanza impugnata va cassata con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto in persona di altro magistrato;
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto in persona di altro magistrato; Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda S