Italian Supreme Court dismisses appeal due to late filing of the cassation petition beyond the statutory 20-day limit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal improcedible because the original petition was filed late, exceeding the mandatory 20-day deadline following notification. The appellant, a condominium owner, challenged a prior ruling regarding exclusive court spaces, but the procedural defect rendered the substantive arguments irrelevant. The court ruled that strict time limits are peremptory and cannot be cured by the opposing party's failure to raise the exception.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 369, comma 1, c.p.c.; Art. 156 c.p.c.: The failure to file a cassation appeal within the strict 20-day peremptory term renders the appeal improcedible, regardless of whether the opposing party raises the exception.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21614/2018 R.G. proposto da : GIRELLI ROBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA , PIAZZALE CLODIO, 56, presso lo studio dell’avvocato PIZZI MARCELLO (PZZMCL62D12H501Z) e rappresentato e difeso dall'avvocato SOFFIATI MASSIMILIANO (SFFMSM70M23L781Q); -ricorrente- contro CONDOMINIO CORTILE D'ONORE VILLA SAGRAMOSO SACCHETTI GIA' D'ARCO VIA CORNO ALTO VIA G B DALLA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI SAVORELLI 11, presso lo studio dell’avvocato CHIOZZA ANNA (CHZNNA59R62H501Z), che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato TOLENTINATI MAURIZIO (TLNMRZ62H05L781R); -controricorrente- avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n. 2972/2017 , depositata il27/12/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/01/2024 dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI. Rilevato che: - Girelli Roberto, proprietario di due unità immobiliari del complesso monumentaledi Villa Cipolla d’Arco impugnò innanzi al Tribunale di Verona la delibera condominiale del 24.2.2011, limitatamente ai punti 1) e 2) dell’ordine del giorno, con la quale era stato costituito il condominio denominato Cortile d’onore della Villa Sagramoso Sacchetti ( già D’Arco ) , deducendone la nullità perché erano stati assegnati spazi esclusivi della corte comune senza il consenso unanime dei condomini; - il Condominio si costituì per resistere alla domanda; - all’esito dei giudizi di merito, la Corte d’appello di Venezia, con sentenza n. 2972/2017 (pubblicata il 27. 12 .201 7) confermò la decisione di primo grado, che aveva rigettato l’opposizione; - per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Girelli Roberto sulla base di due motivi; - il Condominio Cortile d’Onore della Villa Sagramoso Sacchetti ha resistito con controricorso; - Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; - in prossimità della camera di consiglio, il controricorrente ha depositato memoriaillustrativa.
Ritenuto che: - il ricorso, come eccepito dal controricorrente, è improcedibile perché non è stato depositato nel termine di venti giorni dalla notifica del ricorso; - il tardivo deposito dell'originale del ricorso per cassazione - dopo la scadenza del ventesimo giorno dall'ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto - comporta l'improcedibilità dello stesso; - l’improcedibilità è rilevabile anche d'ufficio e non è esclusa dalla costituzione del resistente, posto che il principio - sancito dall'art. 156 c.p.c. - di non rilevabilità della nullità di un atto per mancato raggiungimento dello scopo si riferisce esclusivamente all'inosservanza di forme in senso stretto e non di termini perentori, per i quali vigano apposite e separate norme (Cass.n. 25453/2017;
Cass. n. 34916/2021); - la dichiarazione di improcedibilità non è, quindi, esclusa dalla circostanza che il controricorrente non abbia formulato apposita eccezione (ex multisCass. n. 11092/2019); - nel caso di specie, dall’esame degli atti processuali risulta che il ricorso è stato notificato via pec al procuratore costituito del Condominio in data 27 giugno 2018 ed il deposito è avvenuto tardivamente in via telematica in data 26 luglio 2018, ben oltre il termine perentorio di venti giorni prescritto dall’art. 369 , comma 1,c.p.c. - Il ricorso va, pertanto, dichiarato improcedibile. - Le spese seguono la soccombenza e si liquida no in dispositivo. - Ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater, del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.
P.Q.M.
dichiara il ricorso improcedibile e condanna i l ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 3 . 500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di cassazione, in data 18 gennaio