Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 2416/2024 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal against judge's transfer order, ruling it must be appealed normally, not via jurisdiction regulation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2416/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared Feliciano Banotti's appeal for jurisdiction regulation inadmissible regarding Soledad Esposito's opposition to a default judgment. The lower court had transferred the case to Rome and dismissed the opposition, while Banotti argued the transfer violated procedural rules. The court held that such transfer orders are not subject to jurisdiction appeals but require a standard appeal.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 380-ter c.p.c.; Art. 50 c.p.c.: A transfer of jurisdiction order issued during an opposition to a default judgment is not subject to an appeal for jurisdiction regulation but must be challenged via ordinary appeal.

Parole chiave

Generato dall'IA
jurisdiction regulation appeal transfer of jurisdiction default judgment opposition ordinary appeal requirement procedural transfer rules motivi di competenza trasmissione per incompetenza istanza di autorizzazione all’esecuzione – Competenza

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-ter c.p.c.
Il procedimento va regolato alla stregua dell’art. 380-ter c.p.c., come modificato dal d.lgs.
Art. 375, comma 2, n. 4) c.p.c.
149 del 2022, e dell’art. 375, comma 2, n.
Art. 35, comma 7, d.lgs. n. 149 del 2022
c.p.c., secondo il regime transitorio dettato dall’art. 35, comma 7, del medesimo d.lgs.
Art. 645 c.p.c.
Art. 50 c.p.c.
645, 643, comma 3, e 50 c.p.c., sostenendo che “gli effetti di un’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dinanzi ad un giudice funzionalmente incompetente non possono essere fatti salvi mediante il richiamo all’art. 50 c.p.c.”.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
In ragione della natura impugnatoria del ricorso per regolamento di competenza, sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
art. 380-ter c.p
Il procedimento va regolato alla stregua dell’art. 380-ter c.p.c., come modificato dal d.lgs.
art. 50 c.p
645, 643, comma 3, e 50 c.p.c., sostenendo che “gli effetti di un’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dinanzi ad un giudice funzionalmente incompetente non possono essere fatti salvi mediante il richiamo all’art. 50 c.p.c.”.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 26935 del 2018
da Cass. n. 26935 del 2018; n.
Cass. n. 379 del 1976
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4585/2023 R.G. proposto da: BANOTTI FELICIANO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CAMPO MARZIO, 69, presso lo studio dell’avvocato D'ALESSANDRO VINCENZO, che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro ESPOSITO SOLEDAD, rappresentata e difesa dall’avvocato MARTUSCIELLO ERMANNO -controricorrente- avverso l’ORDINANZA del TRIBUNALE di VELLETRI n. 3146/2022 depositata il 19/01/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/09/2023 dal Consigliere ANTONIO SCARPA. FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Feliciano Banotti ha notificato il 14 febbraio 2023 ricorso per regolamento di competenza avverso l’ordinanza resa in data 19 gennaio 2023 dal Tribunale di Velletri nel procedimento R.G. n. 3146/2022. Soledad Esposito ha depositato in data 3 marzo 2023 scrittura difensiva, ai sensi dell’art. 47, ultimo comma, c.p.c.

2. Il procedimento va regolato alla stregua dell’art. 380-ter c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022, e dell’art. 375, comma 2, n.

4) c.p.c., secondo il regime transitorio dettato dall’art. 35, comma 7, del medesimo d.lgs.

3. Sono state depositate conclusioni scritte del pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Corrado Mistri, il quale ha richiesto di dichiarare inammissibile il ricorso per regolamento di competenza. La resistente Soledad Esposito ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.

4. Il Tribunale di Velletri ha dichiarato la propria incompetenza in ordine alla opposizione proposta da Soledad Esposito contro il decreto ingiuntivo n. 22436/2021 emesso dal Tribunale di Roma in data 30 dicembre 2021, indicando quale giudice competente, ai sensi dell’art.645 c.p.c., il medesimo Tribunale di Roma e fissando il termine di novanta per la riassunzione della causa. 4.1. L’opposto Feliciano Banotti aveva eccepito in via pregiudiziale l’incompetenza funzionale del Tribunale di Velletri, siccome il decreto ingiuntivo era stato emesso dal Tribunale di Roma, ed aveva chiesto di dichiarare inammissibile l’opposizione. All’udienza del 15 novembre 2022 entrambe le parti avevano poi chiesto di dichiarare l’incompetenza del Tribunale di Velletri, domandando, tuttavia, l’opponente altresì l’assegnazione del termine per la riassunzione della causa innanzi al Tribunale di Roma, mentre l’opposta aveva contestato l’applicabilità al caso di specie dell’art. 50 c.p.c.

5. Il ricorso per regolamento di Feliciano Banotti denuncia la violazione degli artt. 645, 643, comma 3, e 50 c.p.c., sostenendo che “gli effetti di un’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dinanzi ad un giudice funzionalmente incompetente non possono essere fatti salvi mediante il richiamo all’art. 50 c.p.c.”. Il ricorrente domanda di cassare l’ordinanza del Tribunale di Velletri “nella parte in cui concede termine di novanta giorni all’opponente per la riassunzione del giudizio dinanzi al Tribunale di Roma e contestualmente dichiarare l’inammissibilità della opposizione stessa”. Soledad Esposito nella scrittura depositata ai sensi dell’art. 47, ultimo comma, c.p.c. ha chiesto di rigettare il ricorso per regolamento.

6. Conformemente a quanto sostenuto dal pubblico ministero nelle conclusioni scritte, il ricorso per regolamento deve dichiararsi inammissibile. 6.1. In sede di opposizione a decreto ingiuntivo, il provvedimento che rechi la dichiarazione di incompetenza del giudice adito e di competenza dell’ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto, fissando altresì il termine per la riassunzione della causa, non è impugnabile dall’opposto, parte vittoriosa sulla questione di competenza, con il regolamento di competenza per censurare, come nella specie,l'applicabilità della "translatio iudicii" di cui all'art. 50 c.p.c., trattandosi di statuizione di diritto processuale che non attiene in modo diretto e necessario alla pronuncia sulla designazione del giudice competente a decidere la lite (nel che si esaurisce il compito della Corte di cassazione in tale sede), e che va perciò impugnata con il rimedio ordinario dell'appello, esperibile in ragione della natura decisoria del provvedimento indipendentemente dalla circostanza che la controparte abbia aderito all'eccezione di incompetenza (arg. da Cass. n. 26935 del 2018; n. 379 del 1976).

7. Stante l’inammissibilità del ricorso, il ricorrente deve essere condannato a rimborsare alla resistente le spese del procedimento di regolamento, liquidate in dispositivo. In ragione della natura impugnatoria del ricorso per regolamento di competenza, sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per regolamento di competenza e condanna il ricorrente a rimborsare alla resistente le spese del procedimento di regolamento, che liquida in complessivi € 3.200,00, di cui € 200,00 per esborsi. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Rom