Cassation court dismisses appeal declaring administrative fine extinguished due to defendant's death under Art. 7 L. 689/1981.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the subject matter of the dispute ceased following the death of the appellant, Bruno Di Giuseppe, who died in June 2023. The Province of Teramo had sought to enforce a monetary fine, but the defense argued the obligation could not be transmitted to heirs. The court ruled that under Article 7 of Law No. 689 of 1981, administrative fines do not pass to successors, thereby extinguishing the debt and dismissing the appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 7 L. 689/1981; Art. 372 c.p.c.: The death of the person subject to an administrative fine extinguishes the pecuniary obligation, preventing transmission to heirs and necessitating a declaration of ceased subject matter.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18689/2021 R.G. proposto dalla: PROVINCIA DI TERAMO, elettivamente domiciliata in presso lo studio dell’avvocato ZECCHINO ANTONIO (ZCCNTN67L02L103P), che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato D'IGNAZIO GAETANO (DGNGTN68B11A488W); -ricorrente- contro DI GIUSEPPE BRUNO, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato ACRONZIO FABRIZIO (CRNFRZ62R26L103K) che lo rappresenta e difende; -controricorrente- avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO L'AQUILA n. 640/2021 , depositata il28/04/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/01/2024 dal Consigliere DIANORA POLETTI. - laCorte di appello di - proposto ricorso per cassazione la motivi; - BrunoDi Giuseppe ha resistito con controricorso; - il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ; - il Sostituto Procuratore Generale, in persona del dott. Corrado Mistri , ha depositato conclusioni scritte, ai sensi del citato art. 380 - bis .1. c.p.c., chiedendol’accoglimento del ricorso; - il difensore del controricorrente ha depositato il certificato di morte dello stesso sopravvenuta, nelle more, in data 30.06.2023; - in prossimità dell’udienza, i difensori di entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.
Ritenuto che: - va dichiarata la cessazione della materia del contendere in ragione del decesso del ricorrente Di Gi u seppe Bruno, avvenuta in data 30.6.2023, come risultante dal certificato di morte prodotto dal difensore (circostanza confermata anche dalla Provincia controricorrente nelle sua memoria difensiva finale); - secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, la morte dell'autore della presunta violazione comporta, quale espressione del principio di personalità della sanzione amministrativa, l'inefficacia dell'ordinanza-ingiunzione e l'estinzione dell'obbligazione di pagamento della sanzione pecuniaria irrogata; - tale obbligazione, infatti, ai sensi dell’art. 7 della L. n. 689 del 1981, non si trasmette agli eredi, con la conseguente inefficacia dell' adottata ordinanza - ingiunzione e la correlata cessazione della materia del contendere, la cui declaratoria può essere effettuata anche in sede di legittimità, ove il decesso sia documentato ex art. 372 c.p.c. (ex multis, Cass.n. 3505 del 6/02/2023;
Cass. n. 16747 del 24/05/2022; Cass. n. 27650 del 30/10/2018; Cass. n. 6737 del 7/04/2016; Cass.n. 5880 del 13/03/2007) ; - quanto alle spese di lite, la cessazione della materia del contendere conseguente alla morte dell’autore della violazione non dà luogo ad alcuna regolamentazione, poiché non possono essere applicati i principi della soccombenza e dellacausalità propri della soccombenza virtuale o potenziale in quanto l'erede succede nel processo ma non nel lato passivo del rapporto giuridico sanzionatorio che ne forma l'oggetto sostanziale , sicch é trova applicazione l’art. 8, comma 1, del D.P.R. n. 115 del 2002, in base al quale ciascuna parte anticipa e sostiene le proprie (Cass. n. 16747 del 24/05/2022;n. 29577 del 22/10/2021). - In definitiva, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, senza alcuna regolamentazione in ordine alle spese del presente giudizio e senza che trovi, altresì, applicazione la disciplina sull’attestazione delle condizioni per il versamento del raddoppio del contributo, se dovuto.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendereper sopravvenuta estinzione dell’obbligazione di pagamento della sanzione pecuniaria irrogata nei confronti del ricorrente. Così deciso in Ro