Cassation appeal dismissed for lack of standing; intervenor must challenge merits only if limited to intervention qualification or costs.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the cassation appeal inadmissible because the intervenor, Cinzia Laino, lacked independent standing to challenge the appellate judgment's merits. Although she voluntarily joined the opposition proceedings, she neither opposed the original debt nor filed an incidental appeal, limiting her role to an accessory intervention. The Court ruled that such intervenors can only appeal if the challenge is strictly confined to the qualification of their intervention or the allocation of costs, neither of which was the case here.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 36 c.p.c.; Art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.: An accessory intervenor lacks independent standing to file a cassation appeal against the merits of the appellate judgment unless the appeal is limited to questioning the qualification of the intervention or the award of costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26690/2021 R.G. proposto da : LAINO CINZIA, elettivamente domiciliatain ROMA, VIA ISOLA CAPO VERDE 26 -OSTIA, presso lo studio dell’avvocato DI BENEDETTO ALFONSO (DBNLNS58R12H501C),che la rappresenta e difende; -ricorrente- contro LAINO EMILIO ORLANDO, PETRONGELLI MARIA PIA, LAINO CRISTIAN, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 19, presso lo studio dell’avvocato COZZI GIANDOMENICO (CZZGDM68H12H501O),rappresentati e dife si d all'avvocato SERAPIGLIA FERDINANDO (SRPFDN70S21L120Y); -controricorrenti- nonchécontro DI PIETRO MAURIZIO, elettivamente domiciliato in ROMA,VIA L.
SETTEMBRINI N.30, presso lo studio dell’avvocato GIUNTA GIUSEPPE (GNTGPP60C25G273W) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 2121/2021,depositata i l 19/03/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5/10/2023dal Consigliere CHIARA BESSO MARCHEIS. PREMESSO CHE 1. Emilio Orlando Laino, Maria Pia Petrongelli e Cristian Laino hanno proposto, davanti al Tribunale di Roma, opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 13367/2011 - avente ad oggetto il pagamento della somma di euro 66.800,00 in favore di Maurizio Di Pietro- deducendo di non avere mai ricevuto somme in relazione al contratto di mutuo posto a base del decreto e del quale disconoscevano le sottoscrizioni, aggiungendo che il documento disconosciuto presentava grafia e interpolazioni verosimilmente attribuibili a Cinzia Laino, che all'epoca intratteneva una relazione sentimentale con Maurizio Di Pietro ed era figlia di Emilio Orlando Laino e Maria Pia Petrongelli, nonché sorella di Cristian Laino.
Si costituiva Maurizio Di Pietro chiedendo la verificazione delle sottoscrizioni. Nel giudizio di opposizione interveniva volontariamente Cinzia Laino, nei confronti della quale era stato pure notificato il decreto ingiuntivo che ella non aveva opposto, riconoscendosi debitrice della somma verso Maurizio Di Pietro. Con sentenza n. 16440 del 2016 il Tribunale di Roma accoglieva l'opposizione proposta da Emilio Orlando Laino, Maria Pia Petrongelli e Cristian Laino, revocava il decreto ingiuntivo nei loro confronti e lo confermava nei confronti di Cinzia Laino che non aveva proposto nessuna opposizione.
2. La sentenza è stata impugnata in via principale dal creditore oppostoMaurizio Di Pietro, il quale ha chiesto che, in riforma della sentenza, anche Emilio Orlando Laino, Maria Pia Petrongelli e Cristian Laino fossero condannati alla restituzione della somma mutuata di euro 66.800,00. Appello incidentale è stato proposto da Emilio Orlando Laino, Maria Pia Petrongelli e Cristian Laino, affinché la sentenza venisse corretta nella parte in cui aveva ammesso l'intervento di Cinzia Laino, nei cui confronti aveva pure erroneamente confermato il decreto ingiuntivo e attribuito anche a Maria Pia Petrongelli la sottoscrizione della scrittura. Ha resistito Cinzia Laino, chiedendo che in riforma della sentenza fosse rigettata l'opposizione dei genitori e del fratello e fosse confermato nei loro confronti il decreto ingiuntivo.
3. La Corte d’Appello di Roma, con la sentenza 19 marzo 2021, n. 2121, ha rigettato l’appello principale del creditore Di Pietro e quello incidentale, compensando integralmente le spese del giudizio. In relazione all'appello incidentale, la Corte d'appello ha rilevatoche è vero che il Tribunale aveva erroneamente confermato il decreto ingiuntivo nei confronti di Cinzia Laino, la quale non aveva neppure proposto tempestiva opposizione, lasciandocosì che l'ingiunzione nei suoi confronti divenisse inoppugnabile, né con il suo successivo intervento avrebbe potuto mettere nuovamente in discussione la domanda monitoria proposta nei suoi confronti; tuttavia, ha concluso la Corte, i genitori e il fratello di Cinzia Laino non avevano interesse a impugnare questa parte della sentenza che non li riguardava, né da un simile errore poteva discendere l'inammissibilità di un intervento che non conteneva contestazione della domanda monitoria divenuta inoppugnabile, ma aderiva integralmente alle ragioni della parte ingiungente, sostenendo le ragioni del creditore opposto.
3. Avverso la sentenza della Corte territoriale Cinzia Laino ricorre per cassazione. Resistono con controricorso Emilio Orlando Laino, Maria Pia Petrongelli e Cristian Laino, che anzitutto eccepiscono l’inammissibilità del ricorso per assenza di una autonoma legittimazione a impugnare della ricorrente. Controricorso è stato depositato anche da Maurizio Di Pietro, aderendo ai motivi di ricorso di Cinzia Laino. La ricorrente ha depositato memoria. CONSIDERATO CHE I. Il ricorso è articolato in tre motivi.
1) Il primo motivo contesta violazione dell’art. 2702 c.c. in correlazione agli artt. 216 e 221 c.p.c.: gli opponenti hanno firmato un foglio in bianco, implicitamente asserendo che esso sia stato successivamente riempito, ma tale tipo di contestazione presuppone necessariamente la proposizione della querela di falso, azione che però non è stata mai proposta dagli opponenti in primo grado.
2) Il secondo motivo allega violazione degli artt. 1199, 1362, 1363, 1366, 2727 e 2729 c.c.: nell'ipotesi di infondatezza del primo motivo, si rileva che ha errato la Corte d'appello laddove da un lato ha attribuito valore di quietanza alla sottoscrizione della scrittura e dall'altro lato ha negato a questa efficacia, ritenendo che la postilla in cui si reitera l'indicazione della somma corretta data mutuo sia stata verosimilmente scritta successivamente alla sottoscrizione della scrittura, senza tenere conto del fatto che è pacificamente emerso in giudizio che la scrittura sia stata redatta a mani da Cinzia Laino, il che avrebbe dovuto fare presumere che Cinzia Laino, nel vergare la detta scrittura, abbia scritto una cifra erronea e abbia poi in seguito, una volta cancellata la parte errata, inserito la cifra corretta seguita dalla sua sola firma.
3) Il terzo motivo lamenta, infine, la violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. per vizio di manifesta e irriducibile contraddittorietà della motivazione: è manifestamente contradditorio e illogico ritenere, come ha fatto il giudice di merito, che avendo Cinzia Laino apposto la propria firma accanto alla correzione, la postilla successiva non potesse riferirsi ai sottoscrittori, non avendo costoro firmato la correzione, con la conseguenza “paradossale” che una condotta improntata alla buona fede e allo zelo come quella posta in essere da Cinzia Laino, la quale poteva anche omettere di firmare accanto alla correzione, venga interpretata come costituzione di una obbligazione solo a suo carico.
I tre motivi sono inammissibili. Innanzitutto va rimarcato che l’odierna ricorrente Cinzia Laino non ha mai proposto opposizione al decreto ingiuntivo ed è intervenuta volontariamente nel giudizio di opposizione spiegando un intervento meramente adesivo rispetto alla posizione del creditore opposto Maurizio Di Pietro. E in sede di gravame, non ha proposto neppure appello incidentale. Orbene, a fronte della mancata impugnazione per cassazione della sentenza d’appello da parte del Di Pietro che, scaduto il termine per impugnare, si è limitato a presentare controricorso aderendo ai motivi della ricorrente, Cinzia Laino non ha un’autonoma legittimazione a proporre ricorso per cassazione contro la sentenza d’appello.
Secondo l’orientamento di questa Corte, infatti, l’autonoma legittimazione ad impugnare spetta all’interventore adesivo solo qualora l’impugnazione sia limitata alle questioni specificamente attinenti la qualificazione dell’intervento o la sua condanna alle spese (vedere al riguardo Cass. n. 2818/2018), ipotesi che certamente non ricorrono nel caso in esame, ove la ricorrente ha proposto censure rivolte nei confronti del merito della decisione d’appello. II. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza nei rapporti tra la ricorrente e i controricorrenti Emilio Orlando Laino, Maria Pia Petrongelli e Cristian Laino; vanno invece compensate tra la ricorrente e Maurizio Di Pietro, che ha aderito alla sua impugnazione.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del la ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto (SSUU, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020 Rv. 657198 – 03).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore dei controricorrenti Emilio Orlando Laino, Maria Pia Petrongelli e Cristian Laino che liquida in euro 4.200, 00 di cui euro 200 ,00 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge; compensa le spese tra la ricorrente e Maurizio Di Pietro. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello