Cassation Court dismisses appeal for inadmissibility due to material factual error regarding missing first-instance judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the lower court incorrectly ruled that the first-instance judgment was missing from the file. The lower court had dismissed the appeal based on the absence of the appealed judgment, which the appellants argued was physically present in their file. The Court determined this was a mere material factual error rather than a legal violation, as the document existed and could have been examined.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 347, comma 2 c.p.c.; Art. 395, n. 4 c.p.c.: A lower court's dismissal of an appeal due to the non-finding of the appealed judgment constitutes a material factual error (error of fact) under Art. 395, n. 4 c.p.c., not a ground for cassation under Art. 395, n. 2.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17536/2022 R.G. proposto da: ALBACORA S.R.L., MAGLIOCCA VALTER, rappresentati e difesi dall’avvocato FRANZESE NICOLA; -ricorrente- contro POLIZIA STRADALE DI NAPOLI, PREFETTURA DI CASERTA; -intimati- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE n. 24/2022,depositata il 04/01/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/01/2024 dal Consigliere Antonio Scarpa. FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE 1. La s.r.l. Albacora e Valter Magliocca hanno proposto ricorso articolato in due motivi (violazione, erronea e/o falsa applicazione degli artt. 115, 116, 416 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c.) avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 24/2022, che ha dichiarato inammissibile l’appello della s.r.l.
Albacora e di Valter Magliocca contro la sentenza del Giudice di pace di Caserta n. 9120/2011, in tema di opposizione a sanzione amministrativa per violazione del codice della strada ingiunta in data 23 maggio 2009. Gli intimati Prefettura di Caserta e Polizia Stradale di Napoli non hanno svolto attività difensive.
2. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, 4-quater, e 380 bis.1 c.p.c.
3. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha dichiarato inammissibile l’appello, affermando di non disporre in atti della sentenza di primo grado impugnata, non reperibile nel fascicolo d’ufficio e non essendo stato ridepositato dagli appellanti per l’udienza cartolare del 21 settembre 2021 il fascicolo di parte ritirato all’udienza del 27 marzo 2013. 3.1. Dall’esame diretto degli atti del giudizio di appello, risulta invece che il fascicolo di parte degli appellanti, comprensivo di copia della sentenza di primo grado, fu restituito al momento del deposito della comparsa conclusionale in data 19 novembre 2021, come allegano i ricorrenti a sostegno delle loro censure. 3.2.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha perciò erroneamente argomentato che era preclusa la possibilità di pronunciare nel merito del gravame in ragione della mancata produzione della copia della sentenza impugnata, non potendo esso disporre di elementi sufficienti ad esprimere la sua decisione. Invero, l'art. 347, comma 2, c.p.c. non prevede eccezioni alla regola che il deposito di copia della sentenza appellata vada effettuato dalla parte appellante mediante inserimento nel proprio fascicolo (sia pure non a pena di inammissibilità o di improcedibilità dell'appello; da ultimo, Cass. n. 24461 del 2020); ciò, peraltro, non deve necessariamente avvenire all'atto della costituzione dell'appellante, né entro la prima udienza, essendo comunque sufficiente che sia assicurata la possibilità dell'esame della sentenza impugnata da parte del giudice d'appello al momento della sua decisione.
La sentenza delle Sezioni Unite n. 4835 del 2023 ha altresì affermato che il giudice d'appello può porre a fondamento della propria decisione il documento in formato cartaceo già prodotto e non rinvenibile nei fascicoli di parte apprezzandone il contenuto trascritto (oppure indicato) nella sentenza impugnata o in altro provvedimento o atto del processo ovvero, se lo ritiene necessario, può ordinare alla parte interessata di produrre, in copia o in originale, determinati documenti acquisiti nel primo grado.
4. Deve però considerarsi che le affermazioni ripetutamente contenute nella pronuncia del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (“la parte appellante, dopo aver ritirato la sua produzione di parte … ha omesso di restituirla…”, “tra gli atti a disposizione del giudice non vi è la sentenza impugnata”, “non risultando in atti la sentenza impugnata”, “la sentenza appellata manca del tutto”) circa l'inesistenza, nei fascicoli processuali (d'ufficio o di parte), di un atto che, invece, risultava essere disponibile, non si concretano in un errore di giudizio, bensì in una mera svista di carattere materiale, costituente errore di fatto e, quindi, motivo di revocazione a norma dell'art. 395, n. 4, c.p.c., e non di ricorso per cassazione (Cass. n. 1562 del 2021; n. 19174 del 2016; n. 11196 del 2007).
7. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Non occorre regolare le spese processuali, in quanto gli intimati non hanno svolto attività difensive. Sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -dell'obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione dichiarata inammissibile.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella