Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 2391/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to late filing exceeding the 60-day statutory deadline.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2391/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal inadmissible because it was filed after the mandatory 60-day deadline following notification of the lower court's order. Although the appellant argued the appeal was timely, the court found the notification occurred via PEC on October 5, 2018, making the deadline expire on December 4, 2018. Consequently, the appeal submitted on February 18, 2019, was untimely, leading to the dismissal of the request to review the lower court's decision.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 325, comma 2 c.p.; Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.: A cassation appeal is inadmissible if filed after the expiration of the 60-day period from notification of the challenged order, regardless of the appellant's subjective belief regarding the timing.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility 60 day filing deadline PEC notification timing statutory time limit untimely appeal filing decesso del coniuge legittimazione attiva dell'erede responsabilità per debiti ereditari

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 325, comma 2 c.p.
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.
Con il proposto motivo, il ricorrente denuncia – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Infine, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
art. 86 c.p
PULCINI RENATO, rappresentato e difeso da se stesso ai sensi dell’art. 86 c.p.c.
art. 702-ter c.p
Gerardo Milani e con indicazione di domicilio telematico all’indirizzo PEC: ; -controricorrente - avversol’ordinanza resa ai sensi dell’art. 702-ter c.p.c.
art. 233 c.p
e dell’art. 233 c.p.c., nonché il vizio di motivazione apparente dell’ordinanza impugnata.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. SU n. 5615/1998
L’eccezione è fondata (v., in generale, Cass. SU n. 5615/1998 e, da ultimo, in senso specifico, Cass.
Cass. n. 18004/2021
5615/1998 e, da ultimo, in senso specifico, Cass. n. 18004/2021), dal momento che – in base alla produzione documentale acquisita – risulta che l’ordinanza (emessa ai sensi dell’art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

da: avv. PULCINI RENATO, rappresentato e difeso da se stesso ai sensi dell’art. 86 c.p.c. e con indicazione di domicilio telematico all’indirizzo PEC. ; -ricorrente - contro TADDEI ADRIANA, rappresentata e difesa, giusta procura speciale rilasciata su foglio separato allegato al controricorso, dall’Avv. Gerardo Milani e con indicazione di domicilio telematico all’indirizzo PEC: ; -controricorrente - avversol’ordinanza resa ai sensi dell’art. 702-ter c.p.c. del Tribunale di Brescia, depositata il 18 luglio 2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 gennaio 2024 dal Presidente relatore Aldo Carrato; lettele memorie depositate dai difensori di entrambe le parti.

RITENUTO IN FATTO

1. L’Avv. Renato Pulcini proponeva domanda giudiziale, ai sensi dell’art. 14 del d. lgs. n. 150/2011, dinanzi al Tribunale di Brescia R.G.N. 7893/2019 C.C. 18/01/2024 CONTRATTO D’OPERA PROFESSIONALE chiedendo la condanna di Taddei Adriana al pagamento della somma di euro 9.221,40 per un’attività difensiva giudiziale svolta in favore del coniuge (poi deceduto) della citata convenuta, la quale si costituiva in giudizio, eccependo la sua carenza di legittimazione passiva e, comunque, la prescrizione presuntiva relativamente al credito fatto valere dal professionista ricorrente.

All’udienza collegiale del 26 marzo 2018 (nel corso della quale veniva prodotta apposita documentazione da cui emergevache la Taddei era l’unica erede del coniuge), l’Avv. Pulcini deferiva giuramento decisorio nei confronti della convenuta a fronte della formulata eccezione di prescrizione presuntiva, indicando, in proposito, tre capitoli di prova. Il collegio si riservava la decisione e, con ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. (depositata il 18 luglio 2018), rigettava la domanda, rilevando l’inammissibilità del deferito giuramento decisorio, siccome nei relativi capitoli non risultava specificato in quale modo la convenuta avesse appreso che il di lei marito non aveva pagato il debito nei confronti dell’avv.

Pulcini.

2. Avverso detta ordinanza l’avv. Pulcini ha proposto ricorso straordinario per cassazione affidato ad un unico motivo. L’intimata Taddei Adriana ha resistito con controricorso. Le difese di entrambe le parti hanno depositato memoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il proposto motivo, il ricorrente denuncia – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e falsa applicazione dell’art. 2736 n. 1 c.c. e dell’art. 233 c.p.c., nonché il vizio di motivazione apparente dell’ordinanza impugnata. In particolare, con detta censura, il ricorrente – trascrivendo specificamente i tre capitoli indicati a sostegno del deferito giuramento decisorio – ha inteso confutare l’ordinanza impugnata con la quale erano stati ritenuti, rispettivamente, generico il primo capitolo, inidoneo a definire la causa il secondo capitolo e difettante dell’illustrazione di necessarie circostanze di fatto il terzo capitolo, nel mentre si sarebbe dovuto ritenere che i tre capitoli erano assolutamente stati dedotti nelle forme e nei modi prescritti dall’art.233 c.p.c., con formula congegnata in modo tale che il destinatario potesse a sua scelta giurare e vincere la causa o non giurare e risultare soccombente.

2. Rileva il collegio che bisogna farsi carico, in via pregiudiziale, dell’eccezione di inammissibilità del ricorso - avanzata dalla controricorrente – per asserita decadenza in virtù dell’assunta intempestività della sua proposizione, siccome avvenuta oltre il termine di 60 giorni dalla notificazione dell’ordinanza impugnata (come previsto dall’art. 325, comma 2, c.p.c.). L’eccezione è fondata (v., in generale, Cass. SU n. 5615/1998 e, da ultimo, in senso specifico, Cass. n. 18004/2021), dal momento che – in base alla produzione documentale acquisita – risulta che l’ordinanza (emessa ai sensi dell’art. 702-ter c.p.c., all’esito di un procedimento exart. 14 d. lgs. n. 150/2011) era stata regolarmente notificata dalla difesa della Taddei presso la pec (con apposita ricevuta di accettazione) dell’avv.

Pulcini, per cui, in questo caso, dal momento dell’avvenuta notificazione – in data 5 ottobre 2018 - cominciava a decorrere il termine breve di 60 giorni per proporre ricorso per cassazione, che è, invece, risultato formulato tardivamente, ovvero in data 18 febbraio 2019 (quindi quando era già scaduto, in data 4 dicembre 2018, il suddetto termine massimo). Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del soccombente ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo.

Infine, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 2.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e cpa nella misura e sulle voci come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile della Corte di cassazione, in data 18