Italian Court dismisses cassation appeal due to mutual withdrawal of litigation by both parties.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished following the formal withdrawal of the case by both the appellant and the respondents. The appellant, representing a religious order, and the respondents, including Carla Falanga and Giuseppe Cundari, mutually submitted acts of renunciation to terminate the proceedings. Consequently, the court ruled that the litigation was terminated without any further proceedings on the merits or allocation of costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 c.p.c.; The mutual withdrawal of the appeal and the counter-appeal by both parties results in the extinction of the cassation proceedings without the need to address the merits or assign costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 26219/2018R.G. proposto da: CASA DELL’ORDINE DEI CHIERICI REGOLARI POVERI DELLA MADRE DI DIO DELLE SCUOLE PIE, c.f. 00414590752, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Mario Ciancio, elettivamente domiciliata in Roma presso l’avv. Ferdinando Barucco nel suo studio in piazza Adriana n.4 ricorrente contro FALANGA CARLA,c.f. FLNCRL44S56F839B, in proprio e nella qualità di legale rappresentante pro tempore di STUDIO ATO, c.f. 06513330636, CUNDARI GIUSEPPE, c.f. CNDGPP57S25F839O, rappresentat i e difes i dall’avv.Ernesto De Maria e dall’avv.
Luca Migliore, con indirizzi pec ernestodemaria@avvocatinapoli.legalmail.it, lucamigliore@avvocatinapoli.legalmail.it controricorrenti avverso la sentenza n.172/2018 della Corte d’Appello di Lecce , depositata in data 8-2-2018 OGGETTO: contratto di prestazione d’opera professionale RG.26219/2018 P.U.11-1-2024 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 11-2-2024 dal consigliere relatore nella persona della dott. Linalisa Cavallino sentito ilSostituto Procuratore Generale, nella persona della dott. Rosa Maria Dell’Erba, la qualeha concluso per la dichiarazione di estinzione RILEVATO CHE: 1.Con sentenza n. 172/2018 pubblicata in data 8-2-2018 la Corte d’appello di Lecce ha rigettato l’appello proposto da Casa dell’Ordine dei Chierici Regolari Poveri della Madre di Dio delle Scuole Pie nei confronti di Carla Falanga, Giuseppe Cundari e lo Studio Ato avverso la sentenza non definitiva n. 5376/2016 del Tribunale di Lecce, che aveva rigettato l’eccezione di nullità dell’atto di citazione e aveva dichiarato l’obbligo della Casa di provvedere al pagamento del corrispettivo per l’attività svolta dagli attori Carla Falanga, Giuseppe Cundari e lo Studio Ato. 2.Casa dell’Ordine dei Chierici Regolari Poveri della Madre di Dio delle Scuole Pie ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi.
Carla Falanga in proprio e nella qualità di legale rappresentante di Studio Ato e Giuseppe Cundari hanno resistito con controricorso. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio e all’esito dell’adunanza camerale del 13-4-2023 con ordinanza interlocutoria n. 17090/2023 è stata rimessa la decisione alla pubblica udienza, al fine di vagliare la sussistenza di eventuale questione da decidere avanti le Sezioni Unite ai sensi dell’art. 374 cod. proc. civ., a fronte del primo motivo di ricorso che aveva riproposto l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo.In data 29-6-2023 è stato depositato dai controricorrenti atto di rinuncia regolarmente notificato e in data 18-7-2023 è stato depositato dal ricorrente atto di rinunciaal ricorso regolarmente notificato.
CONSIDERATO CHE: 1.L’atto di rinuncia depositato dai ricorrenti è rispettoso dei requisiti di forma di cui all’art. 390 co.2 cod. proc. civ. e di conseguenza deve essere dichiarata ai sensi degli artt. 390 e 391 cod. proc. civ. l’estinzione del giudizio di cassazione, con ordinanza ex art. 391 co.1 cod. proc. civ. Poiché i controricorrenti, depositando a loro volta rinuncia, hanno manifestato la volontà di aderire alla rinuncia, ai sensi dell’art. 391 ult. co. cod. proc. civ. non si deve provvedere sulle spese del giudizio di legittimità. 2.La rinuncia non comporta l’obbligo ex art. 13 co.1-quater d.P.R. 30-5-2002 n. 115 di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato (Cass.
Sez. 6-1 12-11-2015 n. 23175, Rv. 637676-01).
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seco