Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, causing case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal extinguished because the primary appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal. The appellant, Pozzoli Moreno, did not act to preserve the right to a ruling, while the opposing parties, Immobiliare San Francesco S.R.L. and others, argued for the dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court applied Article 380-bis and 391 of the Code of Civil Procedure to terminate the proceedings and order the appellant to pay the legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within the prescribed term results in the deemed renunciation of the appeal and the extinction of the cassation proceedings.
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CASSAZIONE(artt. 380-bise 391 c.p.c.) IL CONSIGLIERE DELEGATO Visti gli atti del procedimento n. 11582/2022R.G., relativo al ricorso proposto da: POZZOLI MORENO + 1, difesocome in atti; contro IMMOBILIARE SAN FRANCESCO S.R.L., difesacome in atti ( controricorrente ) ; FERRARI CESARE ED ALTRI, difesi come in atti (controricorrenti e ricorrenti incidentali condizionati); Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrenteprincipale abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto,che ‒ a norma dell ’ art. 380 - bis , secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso principale deve intendersi rinunciatoe il ricorso incidentale condizionato assorbito,e deve provvedersi a dichiarare l ’ estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle speseprocessuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrenteprincipale al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 (duemila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Manda alla cancelleria di comunicare il presente decreto alle parti costituite. Roma, 1