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Sentenza — n. 2130/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to lack of full adversarial proceedings against the Ministry of Economy and Finance.

Numero d'incarto Sentenza — n. 2130/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court quashed the appellate court's decision regarding unreasonable litigation duration because the Ministry of Economy and Finance, the proper defendant for the enforcement phase, was not summoned to the proceedings. The appellant argued for compensation based on a four-year delay, while the Ministry of Justice contended the appeal lacked necessary adversarial elements. Consequently, the case was remanded to the lower court for a new hearing with all proper parties present.

Regesto Legislator

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Art. 111 Cost.; Art. 111 c.p.p.: A judgment quashing a lower court decision for lack of full adversarial proceedings when a party with legitimate standing was not summoned.

Parole chiave

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unreasonable litigation duration equa riparazione lack of adversarial proceedings proper party standing remand for retrial Ministry of Economy procedural defect risarcimento per errore giudiziario

Disposizioni normative citate

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Art. 3, Legge n. 89 del 2001
50463/2021, ex art. 3, legge n.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U., 23/07/2019, n. 19883
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Testo completo

ciato la seguente SENTENZA sul ricorso n. 2745/2023proposto da: ACAMPORA DOMENICA, elettivamente domiciliato in Napoli Centro Direz.le Isola F 10, presso lo studio dell’avvocato Michele Liguori (LGRMHL58P14F839K) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato Vincenzo Liguori (LGRVCN90T17F839C). -Ricorrente - Contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA. -Intimato - Avverso il decreto della Corte d ’ appello di Roma n. 51019/2021 depositata il 14/07/2022. Udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Guida nella pubblica udienza del9 gennaio 2024.

Equa riparazione Udito il SostitutoProcuratore Generale Corrado Mistri che ha chiesto il rigetto del ricorso. FATTI DI CAUSAE RAGIONI DELLA DECISIONE 1. La Corte d’appello di Roma, con il decreto indicato in epigrafe, ha rigettato l’opposizione di Domenica Acampora avverso il decreton. cron. 50463/2021, ex art. 3, legge n. 89 del 2001, emesso dal la stessa Corte, in composizione monocratica , che condannava l’Amministrazione a corrispondere alla sig.ra Acampora euro 1.600, oltre accessori, a titolo di equa riparazione per irragionevole durata del giudizio presupposto anch’esso di equa riparazione, durato (sommando le fasi della cognizione e dell’ottemperanza) 5 anni, 11 mesi e 27 giorni, periodo dal quale dovevano essere detratti il tempo di ragionevole durata, rispettivamente, del giudizio di cognizione, pari a un anno, e del giudizio di ottemperanza, pari a sei mesi, così pervenendosi ad una durata irragionevole di quattro anni, al netto della frazione di tempo inferiore a sei mesi, non indennizzabile. 2.Nello specifico, la Corte territoriale, per quanto qui rileva - sulla premessa che il giudizio presupposto è durato 5 anni, 11 mesi e 27 giorni – richiamati i princìpi enunciati dalla Corte EDU e dalla giurisprudenza di legittimità (Cass.

Sez. U., 23/07/2019, n. 19883), ha determinato la durata ragionevole in un anno e 6 mesi, attribuendo rilevanza anche al termine ragionevole previsto dalla Corte EDU per la fase esecutiva, sicchél’unitario giudizio presupposto si sarebbe protratto irragionevolmente per un periodo di 4 anni, 5 mesi e 27 giorni (a. 5, m. 11 e gg. 27 – a. 1 e m. 6), e, dunque, al netto della frazione di tempo inferiore a sei mesi, per il periodo di quattro anni indicato nel decreto opposto.

3. Domenica Acampora ricorre, con un motivo, per la cassazione del decreto della Corte territoriale. La parte ha depositato due memorie.Il Ministero della giustizia non ha svolto difese.

4. Con ordinanza interlocutoria n. 21686/23 di questa sezione, la causa è stata rimessa alla pubblica udienza.

5. Preliminarmente la Corte rileva che il contraddittorio non è integro: il Ministero della Giustizia, nei confronti del quale è stato instaurato il contraddittorio, ha legittimazione passiva per la pretesa indennitaria relativa alla prospettata irragionevole durata della fase di cognizione, mentre legittimato passivo per la fase dell’ottemperanza è il Ministero dell’economia e delle finanze, che non è stato evocato in giudizio.

6. Il decreto impugnato, pertanto, va cassato con rinvio della causa al giudice a quo.

7. Nulla si dispone sulle spese del giudizio di cassazione, nel quale il Ministero intimato non ha svolto difese.

P.Q.M.

La Corte, decidendo sul ricorso , cassa il decreto impugnato e rinvia alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione. Così deciso in