Cassation court dismisses appeal on cessation of dispute due to intervening settlement and orders transcription cancellation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible because the parties had already reached a settlement, terminating the dispute. Although the appellants requested cessation of the matter, the court noted that the opposing party's lawyers had formally deposited requests for settlement with cost compensation. Consequently, the court dismissed the appeal, awarded full costs to the opposing side, and ordered the cancellation of the lawsuit's transcription.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 149, comma 1, lett. a) c.p.c.; Art. 5587, comma 1, lett. a) c.p.c.: When a settlement terminates the dispute, the court must declare the appeal inadmissible and order the cancellation of the lawsuit's transcription.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21958/2018 R.G. proposto da : CABIDDU PIERLUISA, elettivamente domiciliato in ROMA LARGO TEMISTOCLE SOLERA N7/10, presso lo studio dell’avvocato PIROCCHI FRANCESCO (PRCFNC30S20F942F) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato DE CRISTOFARO MARCO (DCRMRC69P16B157B) -ricorrente- contro CADONI GIOVANNI NICOLO', CADONI MARIO RIMEDIO, CADONI GIUSEPPINA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CARLO MIRABELLO, presso lo studio dell’avvocato CRISCI SIMONETTA (-) rappresentato e difeso dagli avvocati SOLLAI GIANFRANCO (SLLGFR59E02I719Q), TEGAS TONINO (TGSTNN60T11L036O) -controricorrenti- nonchécontro CADONI MARIA BONACATU, CADONI MARCO -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CAGLIARI n. 721/2017 depositata il 28/07/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/01/2024 dal PresidenteFELICE MANNA. IN FATTO E IN DIRITTO Rilevato: che i difensori delle parti ricorrente e controricorrente hanno depositato conformi istanze di declaratoria di cessazione della materia del contendere, per intervenuta transazione della lite, con compensazione delle spese e ordine di cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale; che tali dichiarazioni sono idonee all’effetto domandato, in quanto provenienti da difensori che dalle rispettive procure speciali risultano abilitati (anche) a rinunciare agli atti (cfr. n. 149/14); che va, altresì, ordinata la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale (cfr. nn. 5587/07 e 8991/12); che non ricorrono le condizioni del raddoppio del contributo unificato (cfr. nn. 20697/21 e 3542/17);
P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso per cessazione del la materia del contendere, compensa integralmente le spese e ordina al Conservatore dell’Ufficio provinciale del territorio di Oristano la cancellazione della trascrizione della citazione introduttiva del presente giudizio, effettuata con nota n. 1188 registro generale e n. 827 registro particolare del 27.2.2004, con esonero da ogni responsabilità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della se