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Ordinanza — n. 2056/2024 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 2056/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2056/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il primo motivo lamenta violazione o falsa applicazione degli artt. 81 e 112 c.p.c. e 2697 c.c., per avere il giudice d’appello del tutto omesso di pronunciarsi sull’eccezione preliminare di difetto di legittimazione della Edilborgo. Il motivo non può essere accolto. È vero che la ricorrente aveva riproposto in appello la doglianza relativa alla mancanza di legittimazione attiva della Edilborgo “per le ragioni esposte nell’atto di citazione, nonché negli scritti difensivi di primo grado” (si vedano al riguardo le sue conclusioni riportate alla pag. 1 della sentenza impugnata) e che la Corte d’appello non ha espressamente pronunciato al riguardo.

Regesto Legislator

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art. 96 c.p; Ordinanza — n. 2056/2024 — snciv · Corte di Cassazione: Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.

Parole chiave

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mercede dell'appaltatore aggiudicazione d'appalto edile contratto di appalto prestazioni edilizie pagamento del subappaltatore ipoteca legale degli artigiani e degli imprenditori

Disposizioni normative citate

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art. 96 c.p
686/2017, revocava il decreto ingiuntivo e condannava l’opposta a pagare euro 12.800, quale corrispettivo delle opere di ristrutturazione eseguite anche su suo incarico, oltre alla rifusione delle spese di lite e a euro 2.400 quale risarcimento del danno ai sensi dell’art. 96 cpc.
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10111/2019 R.G. proposto da : DI MARCO GIUSEPPINA, elettivamente domiciliata in ROMA , P.LE GREGORIO VII, 16, presso lo studio dell’avvocato MARCHESE GIOVANNI (MRCGNN66T22E372O) che larappresenta e difende; -ricorrente- contro EDILBORGO ERESTI GEOM GIANPAOLO C SAS, elettivamente domiciliatain ROMA, VIA GERMANICO, 107, presso lo studio dell’avvocato DE MICHELI CINZIA (DMCCNZ57B47H501C),che l a rappresenta e difende unitamente all'avvocato MONTEVERDE ALFREDO (MNTLRD37A23B898J); -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TORINO n. 70/2019 , depositata il11/01/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/01/2024 dal Consigliere CHIARA BESSO MARCHEIS. PREMESSO CHE 1. Giuseppina Di Marco proponeva opposizione al decreto con il quale il Tribunale di Novara le aveva ingiunto il pagamento di euro 16.093 in favore di Edilborgo s.a.s., a saldo delle opere di ristrutturazione di un immobile. L’opponente deduceva di non avere stipulato alcun contratto con Edilborgo e di non sapere se Edilborgo avesse effettivamente eseguito le opere di cui chiedeva il pagamento, opere che, qualora eseguite, erano state commissionate da Maria Merci.

Si costituiva Edilborgo, resistendo all’opposizione, pur riconoscendo che l’importo ingiunto era erroneo. Il Tribunale di Novara, con la sentenza n. 686/2017, revocava il decreto ingiuntivo e condannava l’opposta a pagare euro 12.800, quale corrispettivo delle opere di ristrutturazione eseguite anche su suo incarico, oltre alla rifusione delle spese di lite e a euro 2.400 quale risarcimento del danno ai sensi dell’art. 96 cpc.

2. La sentenza è stata impugnata da Giuseppina Di Marco. La Corte d’appello di Torino, con la sentenza n. 70/2019, ha rigettato il gravame.

3. Avverso la sentenza Giuseppina Di Marco ricorre per cassazione. Resiste con controricorso Edilborgo s.a.s. Entrambe le parti hanno depositato memoria in prossimità dell’adunanza. CONSIDERATO CHE I. Il ricorso è articolato in quattro motivi.

1. Il primo motivo lamenta violazione o falsa applicazione degli artt. 81 e 112 c.p.c. e 2697 c.c., per avere il giudice d’appello del tutto omesso di pronunciarsi sull’eccezione preliminare di difetto di legittimazione della Edilborgo. Il motivo non può essere accolto. È vero che la ricorrente aveva riproposto in appello la doglianza relativa alla mancanza di legittimazione attiva della Edilborgo “per le ragioni esposte nell’atto di citazione, nonché negli scritti difensivi di primo grado” (si vedano al riguardo le sue conclusioni riportate alla pag. 1 della sentenza impugnata) e che la Corte d’appello non ha espressamente pronunciato al riguardo.

L’eccezione deve però considerarsi disattesa, essendo la mancanza di legittimazione di Edilborgo incompatibile con la soluzione adottata dal giudice d’appello, di conferma della decisione di primo grado che ha riconosciuto la sussistenza del credito in capo alla medesima. Come afferma questa Corte, “il vizio diomessa pronuncia - configurabile allorché risulti completamente omesso il provvedimento del giudice indispensabile per la soluzione del caso concreto - non ricorre nel caso in cui, seppure manchi una specifica argomentazione, la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte ne comporti il rigetto” (così Cass. n. 12652/2020).

2. Il secondo e il terzo motivo sono tra loro strettamente connessi:

a) il secondo lamenta violazione o falsa applicazione dell’art.2697 c.c., in quanto la Corte d’appello identifica la ricorrente quale committente sull’assunto che la stessa avesse potere di controllo e di vigilanza sulle opere stesse, ma in corso di causa è emerso – dalla deposizione del testimone Julian Musteata - unicamente che la ricorrente avesse assistito alla realizzazione delle opere, il che non equivale alla dimostrazione di un effettivo potere di controllo e di vigilanza, dimostrazione che è stata ricavata dalle dichiarazioni della testimone Rosangela Rampi, testimone inattendibile;

b) il terzo denuncia violazione o falsa applicazione degli artt.246, 115 e 116 c.p.c. perché la Corte d’appello non ha “fornito un’esaustiva motivazione” in merito alle censure sollevate dalla ricorrente con riguardo alla valutazione delle risultanze probatorie da parte del Tribunale, in particolare in riferimento all’attendibilità della testimone Rosangela Rampi, socia accomandante della Ebilborgo e convivente more uxoriocon il socio accomandatario. I motivi non possono essere accolti. Si contesta infatti la valutazione delle prove testimoniali, operata dal giudice di primo grado e confermata dal giudice d’appello, valutazione che spettava al giudice di merito e che non è sindacabile di fronte a questa Corte di legittimità, in particolare contestando il giudizio di attendibilità della testimone Rampi (si veda al riguardo Cass. n. 25166/2019, che sottolinea come il “giudizio diattendibilità, sufficienza e congruenza delletestimonianze si colloca interamente nell'ambito dellavalutazione delle prove, estranea al giudizio di legittimità”) .

3. Il quarto motivo contesta violazione o falsa applicazione dell’art. 96 c.p.c.: la Corte d’appello nell’affermare che la ricorrente avrebbe ammesso solo nelle note conclusive che l’esecuzione delle opere di ristrutturazione avveniva sotto il suo controllo e vigilanza, avrebbe erroneamente interpretato quanto scritto nella memoria conclusionale di primo grado; nella memoria depositata il 20 luglio 2018 si legge infatti che “la presente causa, così come quella r.g.n. 1601/2017 e la n. 704/2018 hanno in comune l’univocità dell’incarico conferito dalla famiglia Di Marco in relazione all’abitazione familiare (naturalmente nel merito lo scrivente contesta l’esistenza di tale incarico)”, affermazione che non consiste affatto in una tardiva ammissione di responsabilità da parte della ricorrente.

Il motivo non può essere accolto. Va anzitutto premesso che “l'accertamento della responsabilità aggravata, che ricorre quando la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, rientra nei compiti del giudice del merito e non è censurabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivato” (Cass. n. 7222/2022).La Corte d’appello, poi, ha rigettato il motivo di gravame che contestava la condanna al risarcimento del danno ai sensi dell’art. 96 c.p.c., condanna disposta dal giudice di primo grado sulla base del comportamento processuale dell’opponente, che aveva “esordito escludendo di avere avuto alcun rapporto con l’impresa opposta”, “società con la quale non ha avuto il minimo rapporto personale”, per poi al termine del giudizio ammettere e riconoscere nelle note conclusive che l’esecuzione delle opere era avvenuta sotto il suo controllo e vigilanza, e che non aveva poi aderito senza alcuna motivazione alla proposta transattiva del consulente tecnico d’ufficio.

La Corte d’appello ha al riguardo osservato “che pacificamente la stessa appellante ha ammesso il presupposto di fatto che il primo giudice ha posto a fondamento della condanna, ossia il riconoscimento, solo nelle note conclusive, che l’esecuzione delle opere avveniva sotto il suo controllo e vigilanza”. A tale affermazione la ricorrente obietta di avere formulato tale ammissione, non richiamando però le note conclusive di primo grado (ove effettivamente si legge “i signori Di Marco agli occhi di terzi estranei apparivano i reali committenti, vuoi perché beneficiari delle opere eseguite, vuoi perché presenti in cantiere a sovrintendere i lavori”, v. la pag. 5 delle note conclusive autorizzate datate 18 settembre 2017), ma la memoria depositata il 20 luglio 2018, quindi nel giudizio di appello.

II. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della controricorrente, che liquida in euro 3.300, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, exart. 13, comma 1- quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto p