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Ordinanza — n. 2052/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on servitude claim, ruling procedural defects and lack of evidence invalid the challenge.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2052/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected the appeal filed by the Calabrò heirs against a lower court judgment ordering them to pay damages to the Tabacco heirs. The appellants argued the original verdict was void due to lack of procedural integration and failed to prove the existence of a right of view (servitude). The court held that since no separate action for the servitude was filed, the requirement to integrate the adversarial process with the landowner was irrelevant, and the burden of proof remained on the party claiming the servitude. Consequently, the appeal was dismissed as unfounded, and the appellants were ordered to pay the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 36 c.p.c.; Art. 100 c.p.c.: When a claim for the existence of a servitude is not separately filed, the court is not required to integrate the adversarial process with the landowner, and the burden of proof for the servitude's existence rests with the party asserting it.

Parole chiave

Generato dall'IA
servitude of view procedural integration burden of proof right of view appellate review litigation costs Italian Civil Code danneggiamento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
10.- Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art.
art. 1079 c.c
art. 183 c.p
art. 2043 c.c
6 del controricorso, nelle qualisi chiedeva che il Tribunale volesse dichiarare l'illiceità dei fatti e comportamenti commessi al tempo da Virgilio Calabrò ex art. 2043 c.c., nonché la responsabilità di questi ex art.
art. 2051 c.c
2043 c.c., nonché la responsabilità di questi ex art. 2051 c.c.
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Testo completo

024 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15673/2019 R.G. proposto da: CALABRÒ CLAUDIO e CALABRÒ PATRIZIO , elettivamente domiciliati in ROMA CORSO TRIESTE 37, presso lo studio dell’avvocato MARIA PIA BUCCARELLI (BCCMRP51M50H501W) , rappresentati e difesi dall'avvocato PLACIDO RIVIERA (RVRPCD49R26F158C), giusta procura speciale in atti -ricorrenti- contro TABACCO LUIGI, TABACCO IOLEeOGNISSANTI ANNA MARIA, domiciliatiex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difes i dall'avvocato LUIGI TABACCO (TBCLGU63M20F158E) , giusta procura speciale in atti -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D I APPELLO DI MESSINA n. 110/2019 depositata il 19/02/2019;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/01/2024 dal Consigliere DIANORA POLETTI FATTI DI CAUSA 1. Fausto Tabacco conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Messina Claudio e Patrizio Calabrò, premettendo di essere proprietario di un attico con terrazza a livello sito all'ultimo piano dell’isolato 144 di Messina e lamentando che ignoti , nel maggio 1999, avevano tagliato gli elementi verticali della ringhiera/ parapetto in ferro ivi esistente, posizionando una chiusura con pannelli in alluminio dell'altezza di metri due, provocando anche danni alle mattonelle del cordolo e della pavimentazione.

Poiché a seguito di indagini preliminari avviate a seguito di una sua denuncia, conclusasi con l'archiviazione per morte del reo, era emerso che l'autore dell'illecito era Virgilio Calabrò, chiedeva la condanna dei convenuti, nella loro qualità di eredi dello stesso , al risarcimento dei danni subiti.

2. Si costituiva in giudizio Claudio Calabrò, assumendo che nel 1998 l'attore aveva sostituito il preesistente muro con una ringhiera, costituendo un'illegittima servitù di veduta a carico della proprietà di Virgilio Calabròe che quest'ultimo era stato costretto a ripristinare lo stato dei luoghi tramite la posizione di pannelli in alluminio . Chiedeva pertanto in via riconvenzionale la declaratoria di inesistenza di servitù di veduta a carico dell'immobile Calabrò e la condanna del Tabacco al risarcimento dei danni causati tanto dall’illegittima costituzione della servitù quanto dall'esecuzione dei lavori.

3. Con sentenza n. 2425/15 il Tribunale di Messina condannava Claudio e Patrizio Calabrò al pagamento in favore di Fausto Tabacco a titolo di risarcimento, secondo le rispettive quote ereditarie , della somma di euro 5.000,00e rigettava le domande riconvenzionali.

4. Proponevano appello Claudio e Patrizio Calabr ò , lamentando la nullità della sentenza per difetto di legittimazione processuale passiva per mancata integrazione del contraddittorio per essere il lastrico solare di proprietà di Noemi Angela Calabrò e per indimostrata sussistenza della pretesa servitù di veduta vantata dall'attore.Si costituivano T abacco Luigi , T abacco I ole e Ognissanti Annamaria, quali eredi di FaustoTabacco.

5. Con sentenza n. 110 / 2019 l a Corte d i appello d i Messina rigettava l'appello, confermando integralmente la decisione impugnata.

6. Nei confronti della pronuncia di appello Claudio Calabrò e Patrizio Calabrò hanno presentato ricorso per cassazione, articolato in cinquemotivi.

7. Luigi Tabacco, Iole T abacco e Ognissanti Annamaria hanno depositato controricorso.

8. In prossimità dell’adunanza, parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.- C on il primo motivo i ricorrenti deducono , ai sensi dell'art . 360 comma 1, n. 3 c.p.c.,la violazione degli artt . 101 e 112 c.p.c. e dell’art. 1079 c.c. per avere la Corte d'appello di Messina ritenuto che l'oggetto del giudizio di grado esulasse dalla fattispecie della confessoria servitutis di cui all'art . 1079 c.c., ritenendo l ’azione limitata solo alla richiesta risarcitoria causata dalla turbativa di tale servitù. Specificamente, la Corte non avrebbe considerato l'esplicita contestazione del preteso diritto di servitù di veduta attuata dall'originario proprietario Virgilio Calabrò e non avrebbe tenuto adeguato conto delle domande proposte in giudizio dall’allora attore (il contenuto dell’atto di citazione e delle memorie ex art. 183 c.p.c.; l’articolazione di prova testimoniale volta a comprovare l’acquisto della servitù di veduta), dalle quali risultava la proposizione di una “confessoria servitutis”, con la necessità di evocare in giudizio il proprietario del pretesofondo servente. 2.-Con il secondo e il terzo motivo, con riferimento all'art . 360 comma 1 n. 4 c.p.c., i ricorrenti ritengono la sentenza affetta da nullità, per violazione degli artt. 81, 99 , 101 , 112 c.p.c. e 1079 c.c., posto che la stessa, dopo avere riconosciuto che proprietaria del preteso fondo serventeera Noemi Angela Calabrò , come dichiarato dall’originario attore (e che i ricorrenti non avevano alcun rapporto di natura reale con tale bene),non ha dichiarato la nullità del giudizio di prima istanza e ha ritenuto non necessaria l’ integrazione del contraddittorio. 3.- Con il quart o motivo si lamenta , con riguardo all'art . 360 comma 1n. 3 c.p.c., la violazione degli artt. 81, 99 , 101 , 112 c.p.c. e 1079 c.c.perché la decisione impugnata ha confermato la sentenza di primo grado ritenendo che gli attuali controricorrenti non avessero l'onere di provare l'esistenza della dichiarata servitù di veduta, non spiegando così la connessione logica o giuridica tra l'accoglimento della domanda di risarcimento dei danni per la lesione del vantato diritto di servitù e la mancata provadell’esistenza della predetta . 4.-L'ultimo motivo (violazione, ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., degli artt. 1079 e 2697 c.c.) censura la sentenza della Corte distrettuale sul punto della giustificazione attribuita all'eccezione di inammissibilità della prova testimoniale sul presupposto acquisto della servitù di veduta, che ha reso indimostrata l'esistenza d i tale diritto. 5. -Il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato. 6. -Il primo motivo è inammissibile, in quanto volto ad ottenere una diversa qualificazione giuridica dei fatti di causa, contravvenendo il consolidato p rincipio secondo il quale l'interpretazione delle domande, eccezioni e deduzioni delle parti dà luogo ad un giudizio riservato in via esclusiva al giudice di merito.

Fermo restando che lo stesso principio non trov a applicazione quando si assume che tale interpretazione avrebbe determinato, come prospettano i ricorrenti, un vizio riconducibile alla violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato (trattandosi della denuncia di un "error in procedendo" che attribuisce alla Corte di cassazione il potere-dovere di procedere direttamente all'esame ed all'interpretazione degli atti processuali e, in particolare, delle istanze e deduzioni delle parti), è evidente, nel caso de quo,che l’attore Fausto Tabacco propose in giudizio non già un'azione reale a difesa della servitù di veduta, ma un’azione personale di risarcimento del danno cagionato alle mattonelle del cordolo e alla pavimentazione dall ’apposizione dei pannelli di alluminio in luogo della ringhiera/parapetto in ferro sulla terrazza a livello.

Questo è comprovato dalle conclusioni della domanda attorea riportate anche a pag. 6 del controricorso, nelle qualisi chiedeva che il Tribunale volesse dichiarare l'illiceità dei fatti e comportamenti commessi al tempo da Virgilio Calabrò ex art. 2043 c.c., nonché la responsabilità di questi ex art. 2051 c.c. quale proprietario dell'immobile dal quale erano state poste in essere le opere abusive, e conseguentemente condannare i convenuti eredi Calabrò Claudio e Calabrò Patrizio a risarcire tutti i danni subiti dall'attore. Le deduzioni dei ricorrenti avevano già formato oggetto del primo motivo di gravame, che è stato ritenuto dalla sentenza impugnata palesemente infondato, posto che “nello stesso atto di appello (lettere C e D) il Tabacco, pur vantando l'esistenza dei servitù di veduta a carico della limitrofa proprietà Calabrò, non ha mai avanzato ‘nessuna domanda’ volta all'accertamento della (sua) relativa esistenza”.

Continua la sentenza che è sufficiente “la lettura dell'atto di citazione per verificare che l'attore ha avanzato a carico dei convenuti, nella qualità di eredi del Calabrò, la domanda di risarcimento dei danni che assumeva provocati dall’apposizione dei pannelli allemattonelle della terrazza di proprietà”. Correttamente, pertanto, la Corte distrettuale ha escluso la necessità di integrare il contradditorio con Noemi Angela Calabrò, proprietariadel lastrico solare, non essendo la medesima né autrice materiale del danno cagionato, né erede del Virgilio Calabrò.

Non giova al ricorrente il richiamo al la produzione dell ’atto stragiudiziale a firma Virgilio Calabrò diretto a contestare l’esistenza della servitù,né gli stralci delle argomentazioni difensive contenute negli atti difensivi dei controricorrenti, che non intaccano il tenore della domanda giudiziale proposta. 7.- Le argomentazioni sopra esposte valgono a rigettare per infondatezza anche il secondo e il terzo motivo di ricorso, che tacciano la sentenza di nullità per mancata integrazione del contradditorio. Non essendo stata proposta in giudizio un’azione di “confessoria servitutis” e non essendo dunque in questione turbative o molestie relative all’esercizio del diritto, appare inconferente la giurisprudenza citata dal ricorrente riguardante la necessità di integrare il contradditorio con il proprietario del fondo qualora venga no in considerazionetali turbative o molestie. 8.- A ncora per le medesime ragioni, ap pa iono inammissibili il quarto e il quinto motivo di ricorso, tra loro connessi, co n i l quale i ricorrenti ritengono erronea la sentenza impugnata per non aver e ritenuto che gli attuali controricorrenti avessero l'onere di provare l'esistenza della dichiarata servitù di veduta, la quale sarebbe risultata indimostrata, non avendo gli appellati richiesto l’assunzione della prova testimoniale volta a provarla.

A tacere della scarsa chiarezza del quinto motivo di ricorso, che ne mina l’autosufficienza, dai mezzi di doglianza emerge il tentativo di ribaltare la situazione processuale da parte dei ricorrenti, che hannoavanzato domanda riconvenzionale di negatoria servitutis, già dichiarata dal giudice del merito inammissibile perché proposta in carenzadi legittimazione attiva, imputando all’allora attore, che si è limitatoad avanzare difese contro tale domanda anche in ordine alla prova testimoniale, di non avere provato una (inesistente) domanda di confessoria servitutis. 9.-In conclusione, la sentenza impugnata appare immune dai denunciati vizi e il ricorso va rigettato.

I ricorrenti devono essere condannati al rimborso delle spese di lite in forza del principio della soccombenza. Le spese vengono liquidate come in dispositivo, in favore dell’avvocato Luigi Tabacco, anticipatario che ne ha fatto richiesta. 10.- Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1- bisdello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato p