Cassation Court corrects an order by adding cost deduction for a pro bono lawyer due to a material error. The court ruled that the omission was a material defect requiring correction under civil procedure rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation ordered a correction to a previous judgment regarding the omission of cost deductions for a pro bono lawyer. The applicants argued that the original order failed to include the necessary deduction for their lawyer, Fabrizio Zinno, despite the request being present in the initial filing. The court determined that the procedural contradiction was properly established and that the omission constituted a material error subject to correction under specific civil procedure articles, rather than requiring a full appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363-bis c.p.c.; Art. 287, 288 c.p.c.: When a court order omits a necessary provision regarding cost deductions for a pro bono lawyer despite the request being in the file, the defect is material and must be corrected via the special procedure for material errors, not through ordinary appeals.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA DI CORREZIONE ERRORE MATERIALE sul ricorso iscritto d’ufficio al n. 4879/2023 R.G., nei confronti di MASCOLO SALVATORE E ZINNO FABRIZIO. e COPPOLA SALVATORE, COPPOLA RAFFAELA, COPPOLA MARIO, COPPOLA ANNA, COPPOLA CATELLO. nonché UNIPOL SAI ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t. avente ad oggetto l’ordinanza n. 4760/2022 della Corte Suprema di Cassazione, depositata in data 14.2.2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 24.10.2023. RILEVATO CHE: - Salvatore Mascolo e l’avv.
Fabrizio Zinno hanno congiuntamente sollecitato la correzione d’ufficio dell’ordinanza di questa Corte n. 4760/2022, nella parte in cui, respingendo il ricorso proposto da Raffaela, Mario, Catello, Anna e Salvatore Mascolo, ha omesso di disporre la distrazione delle spese in favore del difensore di Salvatore Mascolo, dichiaratosi antistatario; Oggetto: correzione errore materiale - l’istanza di distrazione era effettivamente contenuta nel ricorso. - i resistenti hanno depositato memoria , sostenendo che l’avv. Zinno non sarebbe legittimato a chiedere la correzione e che l’istanza non sarebbe stata notificata alle parti, non potendo ritenersi che il procedimento sia stato incardinato d’ufficio;
RITENUTO CHE: - il contraddittorio sia stato regolarmente instaurato a seguito della comunicazione pervenuta ai ricorrenti - che peraltro hanno depositato memoria - della data di svolgimento dell’adunanza camerale, trattandosi di procedimento di correzione indiscutibilmente instaurato d’ufficio, sebbene su sollecitazione degli interessati; - l’ordinanza sia suscettibile di correzione , atteso che, in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese, proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c. e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma (Cass. s.u. 16037/2010).
P.Q.M.
dispone la correzione del dispositivo dell’ordinanza n. 4760/2022, emessa da questa Corte di Cassazione in data 14.2.2022, mediante l'aggiunta, dopo la frase “condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali, pari ad € 200,00 per esborsi ed € 3000,00 per compensi, oltre ad accessori di legge e rimborso delle spese generali in misura del 15%”, della seguente espressione: "con distrazione in favore dell’avv. Fabrizio Zinno , dichiaratosi antistatario”. Manda alla Cancelleria per la relativa annotazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema d