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Ordinanza — n. 1939/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against cash export fine, ruling omission of declaration constitutes the offense regardless of transport method.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1939/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation dismissed Mohamed Es Saket's appeal against a fine for failing to declare cash exports exceeding €10,000. The appellant argued that splitting the sum into smaller amounts and claiming religious intent negated the material offense, but the court held that the crime is objective and completed solely by the omission of the declaration. Consequently, the court affirmed the lower court's decision that the defendant's conscious evasion of the declaration threshold constituted the punishable conduct.

Regesto Legislator

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Art. 3 d.lgs. 195/2008; Art. 1 L. 689/1981: The offense of failing to declare cash exports is objective and perfected by the mere omission of the declaration, requiring only conscious intent, regardless of the transport method or the defendant's subjective motive.

Parole chiave

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cash export declaration omission of declaration objective criminal offense conscious intent requirement fiscal penalty enforcement customs border control splitting currency amounts flussi finanziari illeciti

Disposizioni normative citate

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Art. 3 d.lgs. 195/2008
Con l’unico motivo, Mohamed Es Saket ha sostenuto la violazione dell'art. 3 d.lgs. 195/2008 e dell'art.
Art. 1 L. 689/1981
195/2008 e dell'art. 1 L. 689/1981 in relazione all'art.
Art. 360 c.p.c., comma 3, n. 3
689/1981 in relazione all'art. 360 I comma n.
Art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R.
Art. 13, comma 1-bis D.P.R. n. 115/02
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R.
art. 3 d.lgs.195/2008
Con l’unico motivo, Mohamed Es Saket ha sostenuto la violazione dell'art. 3 d.lgs.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 2, n. 29236 del 12/11/2019
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Testo completo

unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 13892– 2019 proposto da: ES SAKET MOHAMED, elettivamente domiciliato in Biella, presso lo studio dell'avv. Marco Cavicchioli dal quale è rappresentato e difeso , giusta procura in calce al ricorso, con indicazione dell’indirizzopec; -ricorrente - contro Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso cui domicilia in Roma via dei Portoghesi 12, ope legis; -controricorrente - avverso la sentenza n. 4534/2018della CORTE D'APPELLO di MILANO, pubblicatail 17/10/2018;

Ric. 2019n. 13892sez. S2 - ud. 2 7 - 6 - 20 23 - 2 - udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/6/2023dal consigliere PATRIZIA PAPA; lettele memori e del ricorrente . FATTI DI CAUSA 1. Con sentenza n. 616/2017, il Tribunale diBusto Arsizio rigettò l’opposizione proposta da Mohamed Es Saket avverso l’ordinanza ingiunzione con cui era stato a lui intimato il pagamento di Euro 76.020, a titolo di sanzione per violazione dell’art. 3 d.lgs.195/2008, per avere omesso di redigere la dichiarazione di esportazione di denaro contante per il complessivo importo di Euro 200.000.

In data 7/9/2015, all’aeroporto di Milano Malpensa, egli aveva, infatti , superato la frontiera con 90 pellegrini, di cui era accompagnatore, in viaggio verso i luoghi sacri dell’Arabia Saudita, ciascuno con una busta contenente Euro 5.000 da riconsegnargli a destinazione e aveva dichiarato a verbale di ispezione che si trattava di proventi raccolti presso il centro islamico di viale Jenner, destinati a La Medina, «distribuiti ai vari pellegrini al momento dell’imbarco per non eccedere la quota pro capite massima consentita dalla legge», da riconsegnarsi da ciascuno a lui all’arrivo.

2. Con sentenza 4534/2018, la Corte d’appello di Milano rigettò l’appello proposta da Es Saket, rimarcando che rilevant i fosse ro soltanto la disponibilità dell’intera somma come riconosciuta dallo stesso opponentee il fatto che la distribuzione in piccoli importi sotto soglia fosse stata effettuata soltanto al finedi eludere la dichiarazione; confermò che l’importo della sanzione fosse da ritenersi adeguato perché contenuto nella misura media.

3. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione Mohamed Es Saket per un unico motivo, a cui il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha resistito con controricorso. Ric. 2019n. 13892sez. S2 - ud. 2 7 - 6 - 20 23 - 3 - RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo, Mohamed Es Saket ha sostenuto la violazione dell'art. 3 d.lgs. 195/2008 e dell'art. 1 L. 689/1981 in relazione all'art. 360 I comma n. 3 c.p.c., per avere la Corte confermato il rigetto dell’opposizione all’ordinanza ingiunzione nonostante la mancanza della condotta materiale sanzionabile, individuata dall’art. 3 nel trasporto, in entrata nel o in uscita dal territorio nazionale, di denaro contante di importo pari o superiore a Euro 10.000; la Corte avrebbe infatti valorizzato l’aspet tativa a r itorna re in possesso del denaro a destinazione, cioè non un elemento identificante una condotta materiale.

2. Il motivo è infondato. Per giurisprudenza consolidata, l'infrazione relativa all'importazione o esportazione di denaro o titoli al portatore per un importo superiore a quello prescritto dall'art. 3 del d.lgs. n. 195 del 2008 ha carattere oggettivo e si perfeziona con la sola omissione della dichiarazione all'ufficio doganale di confine, postulando, sotto il profilo soggettivo, soltanto un comportamento cosciente e volontario, ancorché non preordinato a fini illeciti o non consapevole dell'illiceità del fatto; si tratta, infatti, di un adempimento che impone l'obbligo di specifici avvisi senza alcun onere finanziario ed è volto alla rilevazione globale dei movimenti di capitali verso le frontiere e non a evitare illeciti trasferimenti di somme(Cass.

Sez. 2, n. 29236 del 12/11/2019). Nella specie, la Corte d’appello ha correttamente valorizzato che lo stesso Es Saket ha riconosciuto di essereconsapevole del movimento di complessivi Euro 200.000 e di aver ripartit o la somma tra più soggetti in importi sotto soglia proprio allo scopo di evitare la dichiarazione: quel che dunque è stata posta in essere è un’omissione consapevole della dichiarazione di esportazione di una quantità di Ric. 2019n. 13892sez. S2 - ud. 2 7 - 6 - 20 23 - 4 - denaro superiore alla soglia prescritta come significativa, senza che rilevi la modalità con cui è avvenuto il trasporto in uscita.

3. Il ricorso è perciò respinto , con conseguente condanna del ricorrente al rimborso delle spese processuali in favore del Ministero , liquidate in dispositivo in relazione al valoredella controversia. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna Mohamed Es Saket al pagamento, in favore del Ministero dell’Economia e delle Finanze, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.500 ,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002,se dovuto. Così deciso in Ro