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Ordinanza — n. 1938/2024 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1938/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1938/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 18739 –2019 proposto da: BONGIORNO GREGORIO, in persona del pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, viaCola di Rienzo n.297, presso lo studio dell'avv . Bruno Tassone, rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Restuccia , giusta procura in calce al ricorso, con indicazione dell’indirizzopec; -ricorrente - contro BANCA D’ITALIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain Roma, v ia Nazionale n.91 , presso la sede dell’Avvocatura dell’ente, rappresentata e difes a dagli avv .

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 1938/2024 — snciv · Corte di Cassazione: Bruno Tassone, rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Restuccia , giusta procura in calce al ricorso, con indicazione dell’indirizzopec; -ricorrente - contro BANCA D’ITALIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain Roma, v ia Nazionale n.91 , presso la sede dell’Avvocatura dell’ente, rappresentata e difes a dagli avv .

Parole chiave

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caso di garanzia bancaria sanzioni pecuniarie offesa al credito crisi finanziaria danno ai creditori diritto bancario
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Testo completo

nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 18739 –2019 proposto da: BONGIORNO GREGORIO, in persona del pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, viaCola di Rienzo n.297, presso lo studio dell'avv . Bruno Tassone, rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Restuccia , giusta procura in calce al ricorso, con indicazione dell’indirizzopec; -ricorrente - contro BANCA D’ITALIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain Roma, v ia Nazionale n.91 , presso la sede dell’Avvocatura dell’ente, rappresentata e difes a dagli avv .

Piera Coppotelli e Stefano Rosati, giusta procura in calce all’atto di costituzione di nuovo difensore del 28/2/2017, con indicazione degli indirizzi pec; -controricorrente - Ric. 2019n. 18739 sez. S2 -ud. 27-6 -2023 - 2 - avverso la sentenza n. 7800/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA , pubblicatail 7/12/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/6/2023dal consigliere PATRIZIA PAPA; rilevato che: - con provvedimento del 3/5/2016, prot. 0586554/2016, adottato dal Direttorio della Banca d’Italia, era stata inflitta, a Gregorio Bongiorno, quale ex componente del Consiglio di amministrazione della Banca Don Rizzo Credito Cooperativo della Sicilia Occidentale, la sanzione di Euro 24.500,00 per carenze nell'organizzazione e nei controlli sui rischi di credito operativi da parte di componenti ed ex componenti il consiglio di amministrazione; -con sentenza n. 7800/2018, pubblicata il 7/12/2018 , la Corte d’appello di Roma ha respinto l’opposizione proposta da Bongiorno ex art.145 d.lgs. n.385/93; - avverso questa sentenza Bongiorno ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo a due motivi, a cui la Banca d’Italia ha resistito con controricorso; -nelle more del giudizio il ricorrente, autore della violazione, è deceduto, come attestato dal suo difensore; considerato che: -nel giudizio di opposizione a sanzione, la morte dell'autore della violazione, comportando l'estinzione dell'obbligo di pagare la sanzione pecuniaria irrogata dall'Amministrazioneche, ex art. 7 della l. n. 689 del 1981, non si trasmette agli eredi, attesa la natura personale della responsabilità amministrativa, determina la cessazione della materia del contendere; - non vi è regolamentazione delle spese di lite, poiché, non potendo trovare applicazione i principi della soccombenza e della causalità propri della cd. soccombenza virtuale, in quanto l'erede Ric. 2019n. 18739 sez.

S2 -ud. 27-6 -2023 - 3 - succede nel processo, ma non nel lato passivo del rapporto giuridico sanzionatorio che ne forma l'oggetto sostanziale, il carico delle spese resta regolato dall'art. 8, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, in base al quale ciascuna parte anticipa e sostiene le proprie(Cass. Sez. 2, n. 16747 del 24/05/2022); - non opera nella fattispecie il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, perché il procedimento per cassazione non si è conclusocon integrale conferma della statuizione impugnata ovvero con la «ordinaria»dichiarazione di inammissibilità del ricorso, ma con cessazione della materia del contendere, con conseguentecaducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata(Sez. 3, n. 20697 del 20/07/2021).

P.Q.M.

La Cortedichiara cessata la materia del contendere. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della se