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Ordinanza — n. 1936/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against appeal dismissal for insufficiently specific citation of contested parts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1936/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed ADER's appeal against the Salerno Tribunal's dismissal of Rosanna Cicatelli's opposition. The Tribunal had rejected the appeal because the appellant failed to clearly identify specific parts of the lower court's decision to modify, instead reproducing the entire text. The Court ruled that while specific citations are required, they need not include alternative fact reconstructions or new dispositions, as the appellate review maintains its independent nature. Consequently, the dismissal was overturned and the case remanded to a different judge.

Regesto Legislator

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Art. 342 comma 1 cod. proc. civ.; Art. 434 cod. proc. civ.: The appeal must clearly identify contested issues and arguments, but does not require a specific alternative decision project or detailed fact reconstruction.

Parole chiave

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appellate appeal admissibility specific citation of contested parts alternative decision project requirement independent appellate review remand to different judge motivi di revisione motivazione inadeguata delle censure costituzionali censure procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 342 comma 1 cod. proc. civ.
Con ordinanza del 25/5/2022, il Tribunale di Salerno ha dichiarato inammissibile ex art. 342 cod.
Art. 434 cod. proc. civ.
d.l. n. 83 del 2012
342 e 434 cod.proc.civ., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv.
l. n. 134 del 2012
art. 342 cod. proc. civ
Con ordinanza del 25/5/2022, il Tribunale di Salerno ha dichiarato inammissibile ex art. 342 cod. proc. civ.
art. 348 ter cod. proc. civ
Per giurisprudenza ormai consolidata, l 'ordinanza di inammissibilità dell'appello ex art. 348 ter cod. proc. civ., se emanata nell'ambito suo proprio, cioè per manifesta infondatezza nel merito del gravame, non è ricorribile per cassazione, non avendo carattere definitivo, giacché il terzo comma del medesimo art.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 6 - 2, n. 7273 del 27/03/2014
Cass. Sez. 6 - 2, n. 16396 del 05/08/2015
Cass. Sez. U, n. 1914 del 02/02/2016
Cass. Sez. U, n. 36481 del 13/12/2022
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Testo completo

unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 27668– 20 22 proposto da: ADER – AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE , in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato presso cui domicilia in Roma via dei Portoghesi 12, ope legis; -ricorrente - contro CICATELLI ROSANNA REGIONE CAMPANIA -intimati - avverso l’ordinanzan. cronol. 3123/2022 del TRIBUNALE di SALERNO , pubblicatail 25/5/2022; Ric. 2022n. 27668sez. S2 - ud. 2 7 - 6 - 20 23 - 2 - udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/6/2023dal consigliere PATRIZIA PAPA;

FATTI DI CAUSA 1. Con ordinanza del 25/5/2022, il Tribunale di Salerno ha dichiarato inammissibile ex art. 342 cod. proc. civ. l’appello di ADER avverso la sentenza n.692/2021 del Giudice di pacedi Roccaspide che ha accolto l’opposizione di Rosanna Cicatelli avverso due cartelle esattoriali, dichiarando la prescrizione dei relativi crediti. IlTribunale ha ritenuto l’impugnazione non conforme al dettato del punto 1) dell’art. 342 cod. proc. civ. perché non sarebbero state riprodotte le parti del provvedimento che si intendevano impugnare e di cui si chiedevala modifica: parte appellante, pur avendo intestato a tale scopo un paragrafo dell’atto, in realtà avrebbe riprodotto «pressochépedissequamente l’intero contenuto della sentenza» e non avrebbe chiaramente individuato i punti e le questioni censurate, omettendo pure di indicare «le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto» e di «precisare come dovrebbe modularsi il nuovo dispositivo di sentenza» (così nell’ordinanza).

2. Avverso questa sentenza ADER ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo; Regione Campania e Rosanna Cicatelli non hanno svolto difese. RAGIONI DELLA DECISIONE Preliminarmente deve prendersi atto che il Tribunale, quale giudice d’appello, ha dichiarato inammissibile l’impugnazione, ex art.342 cod. proc. civ., con ordinanza e non con sentenza. Per giurisprudenza ormai consolidata, l 'ordinanza di inammissibilità dell'appello ex art. 348 ter cod. proc. civ., se emanata nell'ambito suo proprio, cioè per manifesta infondatezza nel merito del gravame, non è ricorribile per cassazione, non avendo carattere definitivo, giacché il terzo comma del medesimo art. 348 ter consente Ric. 2022n. 27668sez.

S2 - ud. 2 7 - 6 - 20 23 - 3 - di impugnare per cassazione il provvedimento di primo grado. Viceversa, tale ordinanza è ricorribile per cassazione ove dichiari, come nella specie, l'inammissibilità dell'appello per ragioni processuali, per violazione dell’art. 342 cod. proc. civ., oltre il suo ambito applicativo proprio, al fine di decidere una questione, attinente propriamente al mezzo d'impugnazione, che si pone a monte del merito dell'appello: questa ordinanza ha, infatti, carattere di definitività ed è, in ragione del suo contenuto effettivo, una sentenza in senso sostanziale (Cass.

Sez. 6 - 2, n. 7273 del 27/03/2014 , Sez. 6 - 2, n. 16396 del 05/08/2015, Sez. U, n. 1914 del 02/02/2016). Il ricorso è, perciò, ammissibile.

1. Con l’unico motivo, ADER ha lamentato la violazione dell’art. 342 comma I cod.proc.civ.per avere il Tribunale dichiarato l’inammissibilità dell’appello nonostante la compiuta indicazione , nell’atto di impugnazione,delle parti censurate e l’illustrazione dei motivi. Il motivo è fondato. Gli artt. 342 e 434 cod.proc.civ., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, devono essere interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parteargomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiaedel giudizio di appello che mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass.

Sez. U, n. 36481 del 13/12/2022). Ric. 2022n. 27668sez. S2 - ud. 2 7 - 6 - 20 23 - 4 - Il Tribunale non ha correttamente applicato questo principio fondando il giudizio di inammissib i lità dell’impugnazione sull’omessa indicazione delle parti del provvedimento che si intendeva impugnare, delle modifiche chieste alla ricostruzione del fatto e di come avrebbe dovuto«modularsi il dispositivo della nuova sentenza». Come risulta dal contenuto dell’atto di impugnazione riprodotto in ricorso, infatti, l’appello era invece compiutamente sviluppato con l’indicazione delle ragioni di decisione non condivise e le critiche relative articolate in cinque motivi, il difetto di giurisdizione del Giudice di pace, la sua incompetenza funzionale, la non impugnabilità autonoma dell’estratto di ruolo, la tardività dell’opposizione, la infondatezza dell’eccezione di prescrizione.

2. Il ricorso è perciò accolto e l’ordinanza impugnata deve essere cassata, con rinvio al Tribunale di Salerno, in persona di diverso magistrato, anche per le spese di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglieil ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Salerno, in persona di diverso magistrato, anche per le spese di legittimità. Così deciso in Roma, nell