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Ordinanza — n. 1929/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court rejects first appeal reason but allows second, quashing Taranto order and remanding case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1929/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the first appeal reason regarding the jurisdiction of the Taranto Tribunal but accepted the second reason concerning the justification for expense compensation. The court found that neither the lack of opposition by the Ministry nor the rejection of autonomous fee liquidation constituted valid grounds for offsetting litigation costs under Article 92 of the Code of Civil Procedure. Consequently, the contested order was quashed and the case was remanded to the Taranto Tribunal for a new decision on the expenses.

Regesto Legislator

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Art. 92 c.p.c.; Art. 112 c.p.c.: The mere victory in an opposition proceeding against a fee liquidation decree does not justify expense compensation, nor does the rejection of a theory regarding autonomous fee liquidation suffice to offset litigation costs when the opposing party is substantially unsuccessful.

Parole chiave

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litigation expense compensation free legal aid offsetting litigation costs Code of Civil Procedure quashing order remittal to tribunal fee liquidation liquidazione degli onorari difensivi

Disposizioni normative citate

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Art. 92 c.p.c.
Entrambe le ragioni indicate dal giudice di merito per la compensazione delle spese di lite non rientrano fra quelle idonee a giustificarla, come previsto dall’art. 92 c.p.c. e dalla sentenza n.
Art. 112 c.p.c.
e la violazione dell'art. 112 c.p.c.
Art. 82 DPR n. 115/2002
Art. 83 DPR n. 115/2002
Art. 445 bis c.p.c.
Salvatore Marotta, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, un procedimento per accertamento tecnico preventivo obbligatorio ex art. 445 bis c.p.c. e successivamente,ai sensi del comma quinto della stessa norma, il procedimento ordinario che si concludeva con sentenza n.
Art. 696 c.p.c.
Art. 696 bis c.p.c.
Art. 91 c.p.c.
2.-Il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c .p.c.
art. 445 bis c.p
Salvatore Marotta, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, un procedimento per accertamento tecnico preventivo obbligatorio ex art. 445 bis c.p.c.
art. 112 c.p
e la violazione dell'art. 112 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 5255/2022
Cass. n. 7072/2018
Corte Costituzionale n. 77/2018
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23748/2022 R.G. proposto da: NASTRI FABRIZIO, rappresentato e difeso d a ll’avvocato MARIA CASIELLO MARIA (CSLMRA68R56A225O), giusta procura speciale in atti -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore -intimato- avverso l’ORDINANZA del TRIBUNALE di TARANTO n. 6531/2021 depositata il 07/03/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/01/2024 dal Consigliere DIANORA POLETTI FATTI DI CAUSA I fatti di causa, come ricostruibili più dal ricorso che dal provvedimento impugnato, sono i seguenti: 1.L’avvocato Fabrizio Nastri, dopo aver introdotto per conto del sig. Salvatore Marotta, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, un procedimento per accertamento tecnico preventivo obbligatorio ex art. 445 bis c.p.c. e successivamente,ai sensi del comma quinto della stessa norma, il procedimento ordinario che si concludeva con sentenza n. 1790/2018 del Tribunale di Taranto, depositava istanza di liquidazione compensi per tutte le fasi processuali dell'attività svolta.

2. Il Tribunale di Taranto liquidava in suo favore la somma di euro 600,00per compensi professionali oltre accessori, rigettando – perché considerata già comprensiva anche di questa fase – la successiva richiesta di liquidazione dei compensi relativa al procedimento ordinario.

3. Avverso tale ultimo provvedimento l’avvocato Fabrizio Nastri proponeva opposizione.

4. Con ordinanza del 7 marzo 2022 il Tribunale di Taranto, in parziale accoglimento dell’opposizione, liquidava all’avvocato Fabrizio Nastrila somma di euro 1.247,50, oltre accessori di legge.

5. Avverso tale provvedimento l’avvocato Nastri ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.-Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 82 e 83 DPR n. 115/ 2002 , la violazione e/o falsa applicazione nonché l'erronea interpretazione dell'art. 445 bis c.p.c. e la violazione dell'art. 112 c.p.c. in quanto il decreto di liquidazione oggetto dell'impugnazione avrebbe dovuto essere esaminato dal Tribunale adito in riferimento ai motivi di reclamo proposti dall'avvocato Nastri, nonchè alla luce della normativa che disciplina il patrocinio a spese dello Stato,ai fini dell’ an debeatur (la quale consentela liquidazione delle competenze ex artt. 82 e 83 del DPR n. 115/2002 per “ogni fase”in cui si è articolato il procedimento instaurato in favore della parte ammessa al gratuito patrocinio) e del DM n. 55/2014, ai fini della valutazione del quantum debeatur . 2.-Il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c .p.c. in quanto il T ribunale di Taranto avrebbe doppiamente errato nel ritenere che la compensazione delle spese potesse essere giustificata dalla mancata opposizione alla richiesta del Ministero della Giustizia e dal rigetto della tesi dell'autonoma liquidazione dei compensi per l'attività di cui agli artt.696 e 696 bis, cui va ricondotta quella di cui all'art. 445 bis c. p. c., non rientrando tali ragioni nelle ipotesi di compensazione delle spese poste dalla norma sopra citata. 3.- Preliminarmente il Collegio rileva che nel ricorso per cassazione l’Avv.

Nastri dichiara che l’ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del Tribunale di Taranto è stata “emessa e comunicata in data 7.03.2022”, mentreil ricorso per cassazione risulta notificato in data 4.10.2022. Il ricorso è tuttavia tempestivo, alla luce della giurisprudenza di questa Suprema Corte che ha sostenuto che l’ordinanza di liquidazione dei compensi professionali agli avvocati “incide con carattere di definitività sui diritti soggettivi, tanto più alla luce delle modifiche previste dal D. Lgs. 150/2011, che ha reso applicabile il rito speciale anche in caso di contestazioni sull'an debeatur.

Non essendo detta ordinanza impugnabile attraverso l'appello, il ricorso per cassazione deve essere proposto nel termine breve decorrente dalla notificazione dell'ordinanza e non dalla comunicazione eseguita a cura della Cancelleria ” ( Cass. n. 18004/2021; conf. Cass. n. 3935/2001; Cass. n. 5990 /2020 in tema di opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi spettanti al c.t.u.). 4. –Passando all’esame del ricorso, il primo motivo è destituito di fondamento. Il provvedimento del giudice a quo , benché essere privo dell’esposizione dei fatti di causa, dello svolgimento del processo e delle conclusioni del ricorrente, incentra la sua motivazione sull’applicabilità al procedimento di volontaria giurisdizione delle disposizioni in materia di regolamento delle spese di lite, limitate dall’art. 91 c.p.c. ai soli procedimenti conclusi con sentenza, per desumere che il procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 692 ss. c.p.c. (nel cui alveo va ricondotto il procedimento ex art.445 bis e ss. c.p.c.)non si conclude con un atto decisorio del giudice, ma costituisce una possibile anticipazione di uno specifico atto di una fase del giudizio di merito a cui è preordinato,rispetto alla quale non ha autonomia,neppure in termini di specifica regolamentazione delle spese di giudizio.

Sul dichiarato presupposto di non potere provvedere alla liquidazione delle spese per l'accertamento tecnico preventivo, l'attività espletata dal ricorrente nel procedimento ex art. 445 bis c.p.c. è stata però accertata “ come elemento per graduare il compenso del giudizio del giudizio in relazione alla fase processuale cui appartiene all'attività espletata”. Ed in effetti la decisione impugnata, valutati in maniera congiunta “ gli incartamenti nn. 7142/2016 e 6062/2017, unitariamente considerati”, ha provveduto ad elevare il compenso liquidato al difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio nei seguenti importi:

“euro 405 per la fase di studio della controversia; euro 405 per la fase di giudizio; euro 810 per la fase di trattazione ed istruttoria; euro 875 per la fase decisoria, con un compenso totale da liquidare in euro 2.495,00 sul quale dovrà essere applicata la riduzione del 50% ai sensi dell'art 130 del DPR 115 2002”. Nella liquidazione del compenso il Tribunale ha dunque tenuto in conto anche l’attività svolta per il procedimento di istruzione preventiva, non ponendosi nel loro complesso gli importi liquidati al di sotto dei minimi tariffari. 5.

–Il secondo motivo è invece fondato. Entrambe le ragioni indicate dal giudice di merito per la compensazione delle spese di lite non rientrano fra quelle idonee a giustificarla, come previsto dall’art. 92 c.p.c. e dalla sentenza n. 77/2018 della Corte Costituzionale e a rendere di conseguenza la relativa statuizione incensurabile in questa sede. Quanto alla prima, costituisce principio consolidato che nel caso in cui la parte ammessa al gratuito patrocinio risulti vincitrice nel giudizio di opposizione avverso il decreto di liquidazione delle sue spettanze, non costituisce, di per sé, giusto motivo per compensare lespese, e per non applicare il principio di soccombenza, il mancato svolgimento di attività difensiva da parte delMinistero della Giustizia intimato(Cass. n. 5255/2022;

Cass. n. 7072/2018). Ma anche la seconda ratio della motivazione, individuata nella “infondatezza della tesi che vuole la liquidazione autonoma di spese e compensi per l'attività di cui agli artt. 696 e 696 bis c.p.c., cui va ricondotta quella di cui all'art. 445 bis c .p.c. ” non è tale da giustificare la compensazione delle spese, vista la sostanziale soccombenza del Ministero convenuto. 6.- In conclusione, va rigettato il primo motivo di ricorso ; va accoltoil secondo; l’ordinanza impugnata deve essere cassata, con rinvio al Tribunale di Taranto in persona di altro magistrato, il quale provvederà anche in ordine alle spese relative al presente giudizio di legittimità;

P. Q. M. La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo , cassa l’ordinanza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Taranto in