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Ordinanza — n. 1925/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against appeal inadmissibility order regarding tax prescription jurisdiction. The court ruled the appeal was admissible and rejected the jurisdiction objection.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1925/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal against the lower court's inadmissibility order admissible, distinguishing it from standard inadmissibility rulings. The appellant argued for lack of jurisdiction, while the lower court dismissed the appeal citing procedural bars and lack of specific grounds. The Supreme Court upheld the appeal's admissibility, noting the lower court's order had definitive character regarding procedural issues, and ultimately rejected the jurisdictional objection based on established principles of tax prescription.

Regesto Legislator

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Art. 342 cod. proc. civ.; Art. 348 ter cod. proc. civ.: An order declaring an appeal inadmissible for procedural reasons, rather than substantive merit, possesses definitive character and is admissible for cassation review to resolve the underlying procedural question.

Parole chiave

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appeal inadmissibility tax prescription jurisdictional division procedural error cassation admissibility lower court order tax collection opposizione al precetto esecutivo

Disposizioni normative citate

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Art. 342 cod. proc. civ.
Con ordinanza 19/10/2022, il Tribunale di Salerno dichiarò «improcedibile nonché inammissibile ex art. 342 cod. proc. civ.» l’impugnazione, sostenendo che ricorr esse l’inappellabilità della sentenza del Giudice di paceex art.
Art. 348 ter cod. proc. civ.
Per giurisprudenza ormai consolidata, l'ordinanza di inammissibilità dell'appello ex art. 348 ter cod. proc. civ., se emanata nell'ambito suo proprio, cioè per manifesta infondatezza nel merito del Ric.
Art. 384 cod. proc. civ.
Il principio di economia processuale (quale riflesso della garanzia costituzionale del giusto processo) giustifica il potere della Corte di cassazione di correggere, ex art. 384, comma 4, cod.
Art. 374 cod. proc. civ.
art. 615 cod. proc. civ
Con sentenza n.66/2022 , i l G iudice d i pace di Roccadaspide accolse l’opposizione proposta ex art. 615 cod. proc. civ.
art. 339 cod. proc. civ
ADER propose appello ex III comma dell’art. 339 cod. proc. civ.,reiterando l’eccezione di difetto di giurisdizione respinta in primo grado.
art. 342 cod. proc. civ
Con ordinanza 19/10/2022, il Tribunale di Salerno dichiarò «improcedibile nonché inammissibile ex art. 342 cod. proc. civ.» l’impugnazione, sostenendo che ricorr esse l’inappellabilità della sentenza del Giudice di paceex art.
art. 82 cod. proc. civ
perché il credito contestato eracompreso nei limiti dell’art. 82 cod. proc. civ.
art. 348 ter cod. proc. civ
Per giurisprudenza ormai consolidata, l'ordinanza di inammissibilità dell'appello ex art. 348 ter cod. proc. civ., se emanata nell'ambito suo proprio, cioè per manifesta infondatezza nel merito del Ric.
art. 360 cod. proc. civ
4 comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., per avere il Tribunale dichiarato l’improcedibilità originaria dell’appello in riferimento alla inappellabilità delle sentenze del Giudice di pace nelle cause di valore non eccedente Euro 1.100,00 , senza considerare che ricorreva una delle ipotesi previste dall’art.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 6 -2, n. 7273 del 27/03/2014
Cass. Sez. 6 -2, n. 16396 del 05/08/2015
Cass. Sez. U, n. 1914 del 02/02/2016
Cass. Sez. U, Ordinanza n. 36481 del 13/12/2022
Cass. Sez. Un., n. 344417 del 2019
Cass. Sez. Un., n. 7822 del 2020
Cass. Sez. Un., n. 30666 del 2022
Cass. Sez. 2, n. 1669 del 19/01/2023
Cass. Sezioni Unite n. 26908 del 23/12/2016
2 7 - 6 - 20 23 - 6 - riparto della giurisdizione si sono già pronunciate le sezioni unite (Cass. Sezioni Unite n. 26908 del 23/12/2016).
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Testo completo

nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 29615– 20 22 proposto da: ADER – AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato presso cui domicilia in Roma via dei Portoghesi 12, ope legis; -ricorrente - contro DI VERNIERE ARTURO -intimato - avverso ordinanza n. cronol. 5678/2022 del TRIBUNALE DI SALERNO , pubblicatail 19/10/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/6/2023dal consigliere PATRIZIA PAPA. Ric. 2022n. 29615sez. S2 - ud. 2 7 - 6 - 20 23 - 2 - FATTI DI CAUSA 1. Con sentenza n.66/2022 , i l G iudice d i pace di Roccadaspide accolse l’opposizione proposta ex art. 615 cod. proc. civ. da Arturo Di Verniere avverso l’estratto di ruolo relativo ad una cartella di pagamento iscritta a ruolo per la mancata corresponsione di registro canoni R.A.I. per il 2013: dichiarò infatti maturata la prescrizione quinquennale del tributo preteso dopo la notifica della cartella avvenuta nel 2014.

2. ADER propose appello ex III comma dell’art. 339 cod. proc. civ.,reiterando l’eccezione di difetto di giurisdizione respinta in primo grado. Con ordinanza 19/10/2022, il Tribunale di Salerno dichiarò «improcedibile nonché inammissibile ex art. 342 cod. proc. civ.» l’impugnazione, sostenendo che ricorr esse l’inappellabilità della sentenza del Giudice di paceex art. 339 cod. proc. civ. perché il credito contestato eracompreso nei limiti dell’art. 82 cod. proc. civ. e, in ogni caso, l’inammissibilità dell’impugnazione perché «non sarebbe stato indicato il principio violato e come la regola equitativa si ponessecon esso in contrasto».

2. Avverso questa sentenza ADER ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi; Arturo Di Verniere non ha svolto difese. RAGIONI DELLA DECISIONE Preliminarmente deve prendersi atto che il Tribunale, quale giudice d’appello, ha dichiarato inammissibile l’impugnazione, ex art.342 cod. proc. civ., con ordinanza e non con sentenza. Per giurisprudenza ormai consolidata, l'ordinanza di inammissibilità dell'appello ex art. 348 ter cod. proc. civ., se emanata nell'ambito suo proprio, cioè per manifesta infondatezza nel merito del Ric. 2022n. 29615sez.

S2 - ud. 2 7 - 6 - 20 23 - 3 - gravame, non è ricorribile per cassazione, non avendo carattere definitivo, giacché il terzo comma del medesimo art. 348 ter consente di impugnare per cassazione il provvedimento di primo grado. Viceversa, tale ordinanza è ricorribile per cassazione ove dichiari, come nella specie, l'inammissibilità dell'appello per ragioni processuali, oltre il suo ambito applicativo proprio, al fine di decidere una questione, attinente propriamente al mezzo d'impugnazione, che si pone a monte del merito dell'appello: questa ordinanza ha, infatti, carattere di definitività ed è, in ragione del suo contenuto effettivo, una sentenza in senso sostanziale (Cass.

Sez. 6 -2, n. 7273 del 27/03/2014, Sez. 6 -2, n. 16396 del 05/08/2015, Sez. U, n. 1914 del 02/02/2016). Il ricorso è, perciò, ammissibile.

1. Con il primo motivo, ADER ha lamentato la violazione dell’art. 339 comma II e III e 113 comma II cod. proc. civ., in relazione al n. 4 comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., per avere il Tribunale dichiarato l’improcedibilità originaria dell’appello in riferimento alla inappellabilità delle sentenze del Giudice di pace nelle cause di valore non eccedente Euro 1.100,00 , senza considerare che ricorreva una delle ipotesi previste dall’art. 339 III comma cod. proc. civ. perché era stato denunciato un vizio del procedimento. 1.2. Con il secondo motivo, ADER ha rappresentato che la pronuncia è viziata per violazione degli art. 339, comma III e 342 cod. proc. civ., in relazione al n. 4comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., per avere il Tribunale ritenuto che l’appello non fosse stato «ancorato» (così in sentenza) all’art. 339 III comma cod. proc. civ. e non fosse stato indicato il principio violato e come la regola equitativa si ponesse con esso in contrasto.

Ric. 2022n. 29615sez. S2 - ud. 2 7 - 6 - 20 23 - 4 - 2. I motivi sono entrambi fondati, ma non conducono all’accoglimento del ricorso e alla cassazione della ordinanza impugnata, ma soltanto al rigetto dell’appello con diversa motivazione. Èinfatti vero che l’appello era certamente ammissibile perché proposto avverso il rigetto dell’eccezione di difetto di giurisdizione, cioè per una delle ipotesi previste dall’art. 339 III comma cod. proc. civ.per l'assetto scaturito dalla riforma di cui al d.lgs. n. 40 del 2006, (Sezioni Unite, sentenza 18 novembre 2008, n. 27339, il cui principio è stato più volte ribadito in seguito, v. le ordinanze 13 marzo 2013, n. 6410, e 17 novembre 2017, n. 27356, e 29 dicembre 2017, n. 31152;

Sez. 6 -1, Ordinanza n. 27356 del 17/11/2017). Èvero altresì che gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ. , nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiaedel giudizio di appello che mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Sez.

U -, Ordinanza n. 36481 del 13/12/2022): come detto, ADER aveva chiaramente reiterato, nella specie, l’eccezione di difetto di giurisdizione. 2.1. Ciononostante, l’appello – il cui unico motivo concerneva il difetto di giurisdizione -era infondato perché effettivamente sussisteva la giurisdizione del Giudice ordinario. Ric. 2022n. 29615sez. S2 - ud. 2 7 - 6 - 20 23 - 5 - Nella specie, infatti, si controverte di prescrizione del credito maturata successivamente alla notifica della cartella esattorialesicché il fatto estintivo è stato correttamente fatto valere con l'opposizione di cui all'art. 615 cod. proc. civ., dinanzi al giudice ordinario: secondo il principio affermato da Cass., Sez.

Un., n. 344417 del 2019, ribadito per altro profilo da Sez. Un.n. 7822 del 2020 e, da ultimo, da Sez. Un.n. 30666 del 2022, per effetto della dichiarazione d'illegittimità costituzionale dell'art. 57, primo comma, lett. a), del d.P.R. n. 602 del 1973, tutte le controversie relative a fatti estintivi della pretesa tributaria che si collocano a valle della notifica della cartella di pagamento sono devolute alla cognizione del giudice ordinario e portate alla sua cognizione con l’opposizione all’esecuzione e, perciò, anche l’ipotesi della prescrizione che si assume verificata per il decorso del tempo dopo una valida notifica.

Il principio di economia processuale (quale riflesso della garanzia costituzionale del giusto processo) giustifica il potere della Corte di cassazione di correggere, ex art. 384, comma 4, cod. proc. civ., la motivazione della sentenza impugnata anche con riferimento all'error in procedendo,in particolare all'error in iudicando de modo procedendi (cioè all'errore di applicazione della norma processuale che sfocia in un corrispondente vizio di attività), indipendentemente dalla circostanza che la falsa applicazione dipenda dall'erronea soluzione di una quaestio iuriso di una quaestio facti, trattandosi di fatto processuale rispetto al quale la Corte ha potere d'indagine autonoma sul fascicolo (Cass.

Sez. 2, n. 1669 del 19/01/2023), fermi restando anche in tal caso i limiti della non necessità di indagini di fatto ulteriori. Ai sensi del comma I dell’art.374 cod. proc. civ., la questione può essere trattata da questa sezione semplice perché sulla regola finale di Ric. 2022n. 29615sez. S2 - ud. 2 7 - 6 - 20 23 - 6 - riparto della giurisdizione si sono già pronunciate le sezioni unite (Cass. Sezioni Unite n. 26908 del 23/12/2016).

3. Il ricorso è perciòrespinto. Non vi è statuizione sulle spese perché l’intimato non ha svolto difese.

P.Q.M.

La Cort