Ordinanza — n. 1775/2024 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAha pronunciato la seguente ORDINANZA procedimento dicorrezione d’ufficio, iscritto al n. 14638/2023 R.G. , nei confronti della SENTENZA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n. 10475/2023, depositata i l 19/04/2023, resa nel procedimento r.g.n. 10787/2018, tra : BASSI PAOLO GIORGIO, rappresentatoe difeso d a gli avvocat i DELLI NOCI MARCO (DLLMRC74S04E506O)e LOMBARDI GIUSEPPE (LMBGPP49M07D150Y); -ricorrenteprincipale- CONSOB, rappresentatae difesa d agli avvocati PROVIDENTI SALVATORE (PRVSVT63R24F158N), CAPPARIELLO ELISABETTA (CPPLBT71S47G942K), RANDISI GIANFRANCO (RNDGFR65L23F158W), PALMISANO PAOLO (PLMPLA67P27A952W) ePALOMBELLA ANNUNZIATA (PLMNNZ68C69L049A); -ricorrente incidentale- GEQUITY SPA, rappresentata e difesa dagli avvocati ROSATI FEDERICA (RSTFRC70A61H501V) eNEGRI CLEMENTI ANNA PAOLA (NGRNPL70R71F205M); -controricorrente- Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/01/2024 dal Consigliere CHIARA BESSO MARCHEIS.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 1775/2024 — snciv · Corte di Cassazione: PREMESSO CHE Nei confronti della sentenza n. 10475/2023 è stato promosso d’ufficio il procedimento di correzione di errore materiale, in relazione alla mancata dichiarazione della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale Paolo Giorgio Bassi, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/ 2002, così come stabilito dal comma 1-quaterdello stesso art.
Testo completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA procedimento dicorrezione d’ufficio, iscritto al n. 14638/2023 R.G. , nei confronti della SENTENZA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n. 10475/2023, depositata i l 19/04/2023, resa nel procedimento r.g.n. 10787/2018, tra : BASSI PAOLO GIORGIO, rappresentatoe difeso d a gli avvocat i DELLI NOCI MARCO (DLLMRC74S04E506O)e LOMBARDI GIUSEPPE (LMBGPP49M07D150Y); -ricorrenteprincipale- CONSOB, rappresentatae difesa d agli avvocati PROVIDENTI SALVATORE (PRVSVT63R24F158N), CAPPARIELLO ELISABETTA (CPPLBT71S47G942K), RANDISI GIANFRANCO (RNDGFR65L23F158W), PALMISANO PAOLO (PLMPLA67P27A952W) ePALOMBELLA ANNUNZIATA (PLMNNZ68C69L049A); -ricorrente incidentale- GEQUITY SPA, rappresentata e difesa dagli avvocati ROSATI FEDERICA (RSTFRC70A61H501V) eNEGRI CLEMENTI ANNA PAOLA (NGRNPL70R71F205M); -controricorrente- Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/01/2024 dal Consigliere CHIARA BESSO MARCHEIS.
PREMESSO CHE Nei confronti della sentenza n. 10475/2023 è stato promosso d’ufficio il procedimento di correzione di errore materiale, in relazione alla mancata dichiarazione della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale Paolo Giorgio Bassi, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/ 2002, così come stabilito dal comma 1-quaterdello stesso art.
13. Il Collegio ritiene che la correzione non vada disposta, non essendosi di fronte a un errore materiale. È vero che i cinque motivi del ricorso proposto da Paolo Giorgio Bassi sono stati respinti, ma la Corte ha ritenuto fondata la doglianza dal medesimo fatta valere, sia pure nella memoria depositata prima dell’udienza, in relazione all’applicazione, nella determinazione del quantum della sanzione, della lex mitior, a seguito della pronuncia della Corte costituzionale n. 63/2019 che ha dichiarato l’illegittimità della disposizione transitoria di cui all’art. 6, comma 2 del d.lgs. n. 72/2015. La Corte ha pertanto ritenuto che non ricorresse il presupposto per il versamento dell’ulteriore importo, ossia l’integrale rigetto dell’impugnazione, come stabilisce il sopra citato comma 1-quaterdell’art. 13 del d.P.R. n. 115/ 2002.
P.Q.M.
La Corte non dispone la correzione, non essendo la sentenza n. 10475/2023 affetta da errore materiale. Così deciso in Roma, nella aduna