Cassation court dismisses appeal on view obstruction, ruling second-degree court properly rejected claim via improper absorption.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal filed by Lopes against the Court of Appeal of Messina's decision rejecting his view obstruction claim. The lower court held that Lopes only held an unenforceable surface right over the terrace, which had been extinguished by prescription, thereby invalidating his entire claim. The Cassation court affirmed this outcome, ruling that the second-degree court correctly absorbed the appellant's arguments regarding other parts of the building because they were logically dependent on the main, rejected premise of ownership.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 345, co. 2 c.p.c.; Art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02: When a lower court rejects a claim based on the incompatibility of the plaintiff's ownership premise with the facts, the court has not omitted a ruling but has implicitly rejected the request, rendering the appeal inadmissible.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 24319/2019 R.G. proposto da: LOPES FELICE, (C.F. LPSFLC39B09E606J), rappresentato e difeso dall’avvocato PAJNO ANGELO (C.F. PJNNGL57R15E606R), giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato LUCCHESE GIUSEPPE (C.F. LCCGPP75D15H501U) in ROMA in VIA RUZZANTE 10; –ricorrente – contro CORBINO ROSSELLA (C.F. CRBRSL42T52G778Q); CUSOLITO CATERINA (C.F. CSLCRN75D59F158E); CUSOLITO MARIA CHIARA (C.F. CSLMCH81E70F158N), tutte rappresentate e difese dagli avvocati CARROZZA PIETRO (C.F.
CRRPTR33H13F158K) e CARROZZA CARLO (C.F. CRRCRL74B15F158L), giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliate presso lo studio dell’avvocato GIACOBBE GIOVANNI in ROMA in LUNGOTEVERE DEI MELLINI 24; –controricorrente – avverso la sentenza n. 410/2019 della CORTE DI APPELLO DI MESSINA depositata il 30.05.2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/11/2023 dal Consigliere GIUSEPPE GRASSO; Osserva 1. Felice Lopes, proprietario di un fabbricato, convenne in giudizio Domenico Cusolito, proprietario di un edificio confinante, domandando che il convenuto fosse condannato a demolire le opere poste a distanza non regolamentare e in violazione del diritto di veduta.
Il convenuto resistette adducendo l’intervenuta prescrizione delle pretese avverse. Il Tribunale adito, accolta la domanda, condannò il Cusolito a rimuovere o regolarizzare le opere reputate illegittime.
2. Caterina e Maria Cusolito e Rossella Corbino, succeduti a Domenico Cusolito, nelle more deceduto, proposero impugnazione avverso la statuizione di primo grado prospettando maturata usucapione, carenza di legittimazione attiva dell’attore e, nel merito, la insussistenza delle lamentate violazioni. 2.
1. La Corte d’appello di Messina, accolto l’appello, rigettò la domanda del Lopes. La Corte locale, limitando qui la sintesi a quel che ancora residua d’utile, accogliendo il secondo motivo d’appello, sulla scorta di un atto di divisione del 1928, ritenne che l’appellato fosse stato titolare solo di un diritto di superficie sull’area del solaio (a tutela della quale aveva agito). Diritto estintosi per prescrizione ventennale, non avendo il Lopes proceduto all’edificazione. Estinzione che ben poteva farsi valere in appello, pur non trattandosi di questione di legittimazione attiva, bensì d’infondatezza della domanda attorea: poiché la titolarità configura elemento costitutivo della domanda, l’attore deve provarne il fondamento, mentre il convenuto può contestarla, mediante mera difesa, senza subire la preclusione di cui all’art. 345, co. 2, cod. proc. civ.
Le altre violazioni che l’attore aveva affermato non concernere la terrazza, ma altre parti del proprio fabbricato, afferivano, per contro, anch’esse la terrazza e, quindi, prescrittosi il diritto di superficie, anch’esse non avevano fondamento. Di poi soggiunge la pronuncia: L’accoglimento di detta doglianza assorbe evidentemente le ulteriori contestazioni riguardanti il merito delle ipotizzate violazioni .
3. Felice Lopes propone ricorso per cassazione fondato su un solo, articolato motivo. Le appellanti resistono con controricorso ulteriormente illustrato da memoria.
4. Il ricorrente denuncia violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., con conseguente nullità della sentenza. Fino a pag. 11 il ricorrente, ripreso il merito della vicenda, espone la sintesi delle domande proposte in primo grado e sostiene che la Corte d’appello aveva erroneamente affermato che le avverse vedute, dalle quali si era chiesta la protezione, si affacciavano tutte sulla terrazza di cui si discute, invece che su altre parti del fabbricato. Indi, assume che la sentenza non aveva preso in esame i profili di domanda scrutinati dal Tribunale alle lett. D) ed E), senza che emerga elemento dal quale possa evincersi una statuizione implicita di rigetto su tutti quegli altri capi della domanda attorea accolti dal Tribunale, né può argomentarsi che tali non esaminate pretese risultino incompatibili con l’imposizione logico-giuridica dell’intera pronuncia la quale, si ribadisce, ha limitato la propria attenzione esclusivamente a quei capi della domanda aventi una diretta attinenza con la terrazza a livello del Lopes . 4.
1. La doglianza è infondata. In primo luogo è appena il caso di precisare che il ricorrente, pur avendo a lungo - sia pure in violazione del principio di autosufficienza (evoca documenti e circostanze fattuali in questa sede non conoscibili)- disquisito del fondamento della sua pretesa a riguardo all’illegittimo affaccio della controparte (su parti del fabbricato diversi dalla terrazza, deve intendersi), circoscrive la propria lagnanza, in esatta sintonia con la rubrica del motivo, alla violazione della regola della corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato, addebitando alla Corte di merito di non avere esaminato i capi di domanda enucleati dal primo Giudice sotto le lettere D) ed E), volte a inibire alla controparte affacci “contra legem” su parti del fabbricato attoreo diversi dalla terrazza.
La sentenza impugnata, per contro, come anticipato, esamina le predette domande a pag. 13 (non numerata): Le riscontrate illegittimità riguardanti le tre finestre-luci poste nella parte a piano terra del fabbricato Cusolito afferiscono proprio al terrazzo, così come la veduta esercitata dal balcone di ponente e dalla terrazza di copertura del fabbricato delle appellanti. E lo stesso vale per l’altra veduta esercitata dalla terrazza posta sopra la saletta del ristorante Lopes. L’accoglimento di detta doglianza [il secondo motivo d’appello accolto] assorbe evidentemente le ulteriori contestazioni riguardanti il merito delle ipotizzate violazioni .
È, di conseguenza, innegabile che la decisione non ha omesso di esaminare i profili di domanda evocati dal ricorrente, ma, ben diversamente, li ha vagliati e rigettati con la formula dell’assorbimento improprio, poiché reputati dipendenti dalla disattesa prospettazione attorea, secondo la quale il Lopes sarebbe stato titolare di un diritto di proprietà, quindi imprescrittibile, leso dall’altrui costruzione, ivi comprese le vedute. L’asserita circostanza secondo la quale le vedute dei controricorrenti ledevano altra parte del fabbricato del ricorrente è stata, pertanto, esaminata e disattesa, essendo rimasto accertato che le violazioni dedotte riguardavano solo il diritto di superficie dell’area sovrastante la terrazza, diritto oramai prescritto.
Si è, quindi, in presenza di una statuizione espressa di rigetto. In disparte va osservato che, in ogni caso, ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia, non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia (Cass., 4 ottobre 2011, n.20311; conf.
Cass., 13 ottobre 2017, n. 24155). Il problema si sposta allora sulla motivazione, ma il relativo vizio, come è noto, non è più denunziabile in cassazione per espressa previsione legislativa.
5. Il regolamento delle spese segue la soccombenza e le stesse vanno liquidate, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle svolte attività, siccome in dispositivo, in favore dei controricorrenti.
6. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore delle controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo un