Ordinanza — n. 1622/2024 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.34973/2019 R.G. proposto da : CASTELLARI CARLO in proprio e quale amministratore unico e legale rappresentante della CLPF39 S.R.L., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA MAZZINI N 27, presso lo studio dell’avvocato GIOVAN CANDIDO DI GIOIA (DGIGNC42P16I697J) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARIA GRAZIA BERARDI (BRRMGR63C61D458E) per procura in calce al ricorso, -ricorrenti- contro BALDASSARI MARIA GIOVANNA e DALL'OSSO SERGIO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA A.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 922 cod. civ, art. 360 c.p, art. 112 c.p, art. 348 ter c.p, art. 817 cod. civ; Ordinanza — n. 1622/2024 — snciv · Corte di Cassazione: c.p.c., la violazione dell'art. 922 cod. civ. (sui modi di acquisto della proprietà), sostenendo che gli originari attori sarebbero privi di un valido titolo per l'acquisto della proprietà. Il motivo é inammissibile, in quanto contrappone una diversa interpretazione del ricorrente circa la sequenza di atti di acquisto a titolo derivativo considerati dalle sentenze di primo e di secondo grado, basata su mere risultanze catastali, aventi una valenza meramente fiscale e residuale rispetto alle indicazioni dell'oggetto dei trasferimenti e dei confini dei beni venduti contenute negli atti di acquisto degli attori valorizzati dai giudici di merito.
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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.34973/2019 R.G. proposto da : CASTELLARI CARLO in proprio e quale amministratore unico e legale rappresentante della CLPF39 S.R.L., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA MAZZINI N 27, presso lo studio dell’avvocato GIOVAN CANDIDO DI GIOIA (DGIGNC42P16I697J) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARIA GRAZIA BERARDI (BRRMGR63C61D458E) per procura in calce al ricorso, -ricorrenti- contro BALDASSARI MARIA GIOVANNA e DALL'OSSO SERGIO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA A.
CARONCINI 27, presso lo studio dell’avvocato FLAMINIO SENSI GINNASI POGGIOLINI (SNSFMN55P21Z243H) che li rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'avvocato RENATO DE LORENZI (DLRRNT52P09H199C)per procura in calce al controricorso, -controricorrenti- nonchè contro COMUNE DI FAENZA, MELANDRI CARLA, MORIGI DAVIDE, MORIGI MASSIMO, PADOVANI ROSANNAe MORIGI MATTEO , -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di BOLOGNAn.1375/2019depositata il 24 .4. 2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9.1.2024 dal Consigliere VINCENZO PICARO.
FATTI DI CAUSA Con sentenza n. 88/2013 del 13.6.2013 il Tribunale di Ravenna, sezione distaccata di Faenza, in accoglimento delle domande avanzate da Dall'Osso Sergio e Baldassari Maria Giovanna nei confronti di Castellari Carlo, della CLPF39 S.R.L. e del Comune di Faenza, ed in contraddittorio anche coi proprietari frontisti contumaci, Melandri Carla, Morigi Davide, Morigi Massimo, Morigi Matteo e Padovani Rosanna, dichiarava che i diritti vantati dai danti causa degli attori, Ballardini Loredana, Gentilini Stefania, Gentilini Norberto e Gentilini Ivan, sul vicolo privato censito al foglio 150 mappale 42 del NCEU del Comune di Faenza e sul piccolo vano ad uso deposito su esso insistente, erano stati trasferiti agli attori, quali aggiudicatari della procedura esattoriale n.1264/1993 promossa dalla S.O.R.I.T. contro Ballardini Loredana e Gentilini Stefania presso il Tribunale di Ravenna, sezione distaccata di Faenza, e quali aggiudicatari della procedura esecutiva n. 126/1991 promossa dal Credito Fondiario della Cassa di Risparmio di Bologna contro Ballardini Loredana e Gentilini Sergio presso il Tribunale di Ravenna.
Sulla base di quell'accertamento, la medesima sentenza dichiarava inefficaci gli atti autenticati dal notaio Mercatali di Forlì del 24.7.1996 e del 25.3.1999 e dal notaio Merone di Bologna del 15.10.1999, limitatamente quest'ultimo, alla clausola relativa alla vendita da parte di Castellari Carlo dei diritti di comproprietà alla CLPF39 S.R.L. sul vicolo privato e sul vano deposito. N egava altresì per difetto di prova la demanialità del vicolo privato invocata dal Comune di Faenza, condannava in solido Castellari Carlo e la CLPF39 S.R.L. al pagamento in favore degli attori delle spese processuali di primo grado liquidate in €12.000,00 per compensi, oltre IVA e CPA, e compensava le spese nei confronti del Comune di Faenza.
Avverso tale sentenza proponevano appello Castellari Carlo e la CLPF39 S.R.L., contrastati da Baldassari Maria Giovanna e Dall'Osso Sergio, mentre le altre parti restavano contumaci, e la Corte d'Appello di Bologna, con la sentenza n.1375/2019 del 19.3/24.4.2019, rigettava l'appello e condannava gli appellanti al pagamento delle spese di secondo grado in favore degli appellati costituiti. Avverso tale sentenza, non notificata, hanno proposto ricorso alla Suprema Corte, notificato in date comprese tra il 14 ed il 22 novembre 2019, Castellari Carlo e la CLPF39 S.R.L., affidandosi a quattro motivi, e resistono Baldassari Maria Giovanna e Dall'Osso Sergio con controricorso notificato il 23.12.2019, mentre sono rimasti intimati il Comune di Faenza, Melandri Carla, Morigi Davide, Morigi Massimo e Padovani Rosanna.
I ricorrenti ed i controricorrenti hanno depositato memorie ex art. 380 bis.1 c.p.c.. La causa é stata trattenuta in decisione nell'adunanza camerale del 9.1.2024. RAGIONI DELLA DECISIONE Col primo motivo i ricorrenti lamentano, in relazione all'art. 360 comma primo n.
3) c.p.c., la violazione dell'art. 922 cod. civ. (sui modi di acquisto della proprietà), sostenendo che gli originari attori sarebbero privi di un valido titolo per l'acquisto della proprietà. Il motivo é inammissibile, in quanto contrappone una diversa interpretazione del ricorrente circa la sequenza di atti di acquisto a titolo derivativo considerati dalle sentenze di primo e di secondo grado, basata su mere risultanze catastali, aventi una valenza meramente fiscale e residuale rispetto alle indicazioni dell'oggetto dei trasferimenti e dei confini dei beni venduti contenute negli atti di acquisto degli attori valorizzati dai giudici di merito.
Non sono inoltre individuati specifici vizi contemplati dall'art. 360 c.p.c., e si pretenderebbe di ottenere dalla Suprema Corte una diversa ricostruzione in fatto dei trasferimenti intervenuti a favore degli originari attori e dei loro danti causa, al fine di escludere dalla loro proprietà il vicolo privato censito al foglio 150 mappale 42 del NCEU del Comune di Faenza ed il piccolo vano ad uso deposito su esso insistente. Tuttavia, questa Corte é giudice di legittimità e non del merito, e l'esistenza di una “doppia conforme” preclude anche ex art. 348 ter ultimo comma c.p.c. la possibilità di valutare se singoli fatti storici, oggetto di discussione tra le parti , non siano stati considerati, avendo peraltro i giudici di merito compiuto un approfondito e completo esame del contenuto degli atti di acquisto prodotti dagli attori.
Col secondo motivo i ricorrenti lamentano, in relazione all'art. 360 comma primo n.
4) c.p.c., la violazione dell'art. 112 c.p.c., per non avere la sentenza impugnata valutato i titoli di proprietà vantati sul vicolo privato censito al foglio 150 mappale 42 del NCEU del Comune di Faenza e sul piccolo vano ad uso deposito su esso insistente da Castellari Carlo (e quindi dalla sua avente causa CLPF39 S.R.L.), e per avere omesso di pronunciarsi sulle domande riconvenzionali subordinate di Castellari Carlo e della CLPF39 S.R.L. di accertamento della loro proprietà esclusiva della porzione di terreno, della lunghezza di m 38,38 e della larghezza di m 3.84, insistente sul vicolo di cui all'atto di compravendita del notaio Nannerini del 22.4.1803, e della loro servitù di passaggio sul vicolo suddetto in virtù dell'atto del notaio Strocchi del 16.12.1842.
Il secondo motivo, per la parte in cui lamenta l'omessa pronuncia e la violazione dell'art. 112 c.p.c., é infondato. L'impugnata sentenza alla fine di pagina 5 ed inizio di pagina 6 ha evidenziato che le domande subordinate di Castellari Carlo e della CLPF39 S.R.L. erano relative a circostanze pacifiche, per le quali non esisteva alcuna posizione di contrasto tra le parti, essendo limitato il disaccordo alla proprietà del mappale 42 del foglio 150 del NCEU del Comune di Faenza nel tratto compreso tra il portone di chiusura del vicolo privato su via Foschini ed il cancello con recinzione di proprietà Castellari sul lato opposto.
Alla pagina 7 ha riconosciuto che il diritto di passaggio su tale tratto, da via Foschini, per raggiungere l'area recintata della proprietà Castellari (già Mattioli), era stato riconosciuto in via transattiva con l'atto del notaio Strocchi del 16.12.1842 (intercorso tra il Mattioli, originario titolare della proprietà poi pervenuta al Castellari, e Brunetti Girolamo, originario titolare della proprietà poi pervenuta agli attori in primo grado), per cui, malgrado la mancanza di uno specifico capo nel dispositivo, nel quale comunque é indicato che ogni altra istanza é stata assorbita e/o disattesa, non vi é stata un'omessa pronuncia.
Quanto all'omessa valutazione dei titoli di proprietà vantati dai ricorrenti, in base all'art. 348 ter c.p.c. non é invocabile l'omessa considerazione di fatti storici decisivi oggetto di discussione tra le parti in presenza di una “doppia conforme”, ed é evidente che se in base a quanto accertato dagli esecutati Ballardini-Gentilini i diritti di proprietà sul vicolo privato e sul vano ad uso deposito su esso insistente erano già stati trasferiti a Baldassari Maria Giovanna e Dall'Osso Sergio a conclusione delle procedure esecutive, quegli stessi diritti non avrebbero potuto essere ulteriormente e successivamente trasferiti dagli esecutati a Castellari Carlo con gli atti del notaio Mercatali di Forlì del 24.7.1996, rep. n. 74787, racc. n. 18064, e del 25.3.1999, rep. n. 83798, racc. n. 20220, e da Castellari Carlo alla CLPF39 S.R.L. con l'atto del notaio Merone di Bologna del 15.10.1999, e proprio per questo tali atti a non domino sono stati dichiarati inefficaci.
Col terzo motivo i ricorrenti lamentano, in relazione all'art. 360 comma primo n.
3) c.p.c., la violazione dell'art. 817 cod. civ. (che contiene la nozione di pertinenza). Sostengono i ricorrenti che l'impugnata sentenza, contraddittoriamente, avrebbe da un lato riconosciuto esplicitamente le servitù di passaggio sul vicolo privato oggetto di causa a favore dei proprietari frontisti (tra i quali anche Castellari Carlo e la sua avente causa CLPF39 S.R.L.), e dall'altro l'avrebbe poi qualificato come pertinenza esclusiva della proprietà Baldassari- Dall'Osso. Il motivo é inammissibile in quanto l'impugnata sentenza non ha mai riconosciuto il vicolo privato censito al foglio 150 mappale 42 del NCEU del Comune di Faenza come pertinenza esclusiva del loro immobile di Faenza, via Baroncini n. 7, bensì come loro proprietà esclusiva, soggetta a servitù di passaggio in favore di alcuni proprietari frontisti, tra i quali Castellari Carlo. Col quarto motivo i ricorrenti lamentano, in relazione all'art. 360 comma primo n.
3) c.p.c., la violazione del D.M. n. 140/2012, per essere stato liquidato a loro carico, nel giudizio di primo grado, l'importo di € 12.000,00 oltre accessori, spropositato rispetto ad un valore del bene accertato dall'Agenzia delle Entrate in complessivi €19.500,00, ma confermato in appello, e nel contempo sostengono che in ragione della complessità della vicenda e dell'equivocità degli atti intercorsi nell'arco di due secoli, si sarebbe dovuta disporre in entrambi i gradi di giudizio la compensazione delle spese processuali. L'ultimo motivo é infondato, in quanto in relazione alle molteplici domande avanzate, relative anche all'inefficacia di atti notarili di trasferimento a non domino, ed alla complessità dell'istruttoria svolta, la causa é stata considerata in primo grado di valore indeterminabile compreso tra € 25.001,00 ed € 50.000,00, a nulla rilevando l'accertamento di valore effettuato a fini fiscali dall'Agenzia delle Entrate, ed applicando le quattro voci medie del D.M. n.140/2012 (€ 1.200,00 per fase di studio, € 600,00 per fase introduttiva, €1.200,00 per fase istruttoria ed € 1.500,00 per fase decisoria) aumentate del 60% per la complessità della causa fino ad arrivare ad € 7.200,00, ed applicando poi un ulteriore aumento (che poteva arrivare fino al doppio) per la difesa di due parti contro più parti, si é pervenuti all'importo liquidato di € 12.000,00 per compensi oltre accessori, che non viola i limiti del D.M. n.140/2012.
Quanto alla doglianza relativa alla mancata compensazione delle spese processuali, il sindacato della Corte dicassazione, ai sensi dell'art. 360 comma primo n.
3) c.p.c., è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per esula da esso, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell'opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi (Cass. sez. lav. 21.8.2023 n. 24926; Cass. ord.18.7.2023 n.20746; Cass. 21.11.2020 n. 26912; Cass. 17.10.2017 n. 24502), e nella specie non c'é dubbio che i ricorrenti siano risultati quantomeno prevalentemente soccombenti in primo ed in secondo grado. In applicazione del principio di soccombenza, i ricorrenti vanno condannati in solido al pagamento delle spese del giudizio di legittimità dei controricorrenti liquidate in dispositivo. Occorre dare atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per imporre un ulteriore contributo unificato a carico dei ricorrenti, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, sezione seconda civile, respinge il ricorso e condanna Castellari Carlo e la CLPF39 S.R.L., in solido, al pagamento in favore di Baldassari Maria Giovanna e Dall'Osso Sergio delle spese processuali del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per spese ed € 6.200,00 per compensi, oltre IVA, C.A. e rimborso spese generali del 15%. Dà atto che su