Ordinanza Interlocutoria — n. 1595/2024 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 4216/2019 R.G. proposto da: CONDOMINIO VIALE FRANCESCO CALTAGIRONE NN. 3/7/11/13, ROMA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTEVIDEO 21, presso lo studio dell’avvocato DELLA CORTE FERDINANDO(DLLFDN55R28F839M) che lo rappresenta e difende; -ricorrente- contro ICAL 2 SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE FLAMINIO 34, presso lo studio dell’avvocato NUNE' GIANCARLO (NNUGCR66D09H501Q) che la rappresenta e difende; -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMA n. 5187/2018,depositata il 25/07/2018.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 1137 c.c; Ordinanza Interlocutoria — n. 1595/2024 — snciv · Corte di Cassazione: La sentenza era impugnata dal Condominio di Viale F. Caltagirone nn. 3/7/11/13 in Roma, che contestava al Tribunale di avere ritenuto nulle e non annullabili le delibere poste a fondamento del decreto ingiuntivo. La Corte d’appello di Roma, con la sentenza 25 luglio 2018, n. 5187, ha rigettato il gravame.
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a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 4216/2019 R.G. proposto da: CONDOMINIO VIALE FRANCESCO CALTAGIRONE NN. 3/7/11/13, ROMA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTEVIDEO 21, presso lo studio dell’avvocato DELLA CORTE FERDINANDO(DLLFDN55R28F839M) che lo rappresenta e difende; -ricorrente- contro ICAL 2 SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE FLAMINIO 34, presso lo studio dell’avvocato NUNE' GIANCARLO (NNUGCR66D09H501Q) che la rappresenta e difende; -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMA n. 5187/2018,depositata il 25/07/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/01/2024 dal Consigliere CHIARA BESSO MARCHEIS. PREMESSO CHE 1. Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 8961/2013, ha accolto l’opposizione proposta da Unione Generale Immobiliare s.p.a. e ha revocato il decreto n. 9364/2010, che le aveva ingiunto il pagamento di euro 24.921,10, e dichiarato la nullità delle delibere condominiali del 21 ottobre 2009 di approvazione del riparto del consuntivo 2008 e del riparto del preventivo 2009.
2. La sentenza era impugnata dal Condominio di Viale F. Caltagirone nn. 3/7/11/13 in Roma, che contestava al Tribunale di avere ritenuto nulle e non annullabili le delibere poste a fondamento del decreto ingiuntivo. La Corte d’appello di Roma, con la sentenza 25 luglio 2018, n. 5187, ha rigettato il gravame.
3. Avverso la sentenza ricorre per cassazione il Condominio di Viale F. Caltagirone nn. 3/7/11/13 in Roma. Resiste con controricorso ICAL 2 s.p.a. (già Unione Generale Immobiliare s.p.a.). La controricorrente ha depositato memoria e nota spese. CONSIDERATO CHE Il ricorso denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 1137 c.c., in tema di annullabilità e nullità delle delibere condominiali: la norma fondamentale in materia di impugnazione delle delibere condominiali è quella posta dall’art. 1137 c.c., che dispone che le impugnazioni delle delibere “contrarie alla legge e al regolamento di condominio” debbono essere proposte “nel termine perentorio di trenta giorni”; la giurisprudenza e la dottrina hanno poi distinto l’ipotesi in cui la delibera, annullabile, approva una ripartizione di spesa contraria alla legge o al regolamento dall’ipotesi in cui la delibera, invece nulla, approva la modificazione o cancellazione dei criteri di ripartizione delle spese previsti dalla norma contrattuale o dalla legge; nel caso in esame i condomini con le delibere in questione non hanno voluto modificare i criteri posti dal regolamento, ma semplicemente hanno determinato in concreto, seppure in modo errato, la ripartizione delle spese, così che si è di fronte a delibere annullabili e non nulle.
Il Collegio ritiene che la questione posta dalla sentenza impugnata - che trae il proprio convincimento che il deliberato sia frutto non di una erronea applicazione dei criteri esistenti, ma della volontà di disapplicarli e di modificarli dalla circostanza che il criterio adottato dall’assemblea con la deliberazione impugnata sia stato seguìto e applicato in altre delibere condominiali aventi il medesimo oggetto - sia questione non di fatto (come ritenuto dalla pronuncia di questa Corte n. 1798/2022, resa in analoga fattispecie), ma di diritto, che riveste particolare rilevanza ai fini della delimitazione della categoria della nullità della delibera dell’assemblea condominiale (in relazione alla quale si veda la pronuncia delle sezioni unite n. 9839/2021).
È pertanto opportuno rimettere la causa alla pubblica udienza della sezione.
P.Q.M.
La Corte rimette la causa alla pubblica udienza della seconda sezione civile. Così deciso in Roma