Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 1590/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to cite Art. 360 c.p.c. regarding nullity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1590/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal filed by Roberta Sangalli inadmissible and ordered her to pay the legal costs. The appellant challenged the lower court's dismissal of her claim regarding construction distances and wall adherence, arguing an omission of judgment on specific requests. The court ruled that the appeal failed to explicitly invoke Article 360 of the Code of Civil Procedure to establish the nullity of the decision based on the omission, instead confusingly alleging a failure to evaluate a fact.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.; Art. 112 c.p.c.: An appeal alleging an omission of judgment is admissible only if it univocally references the nullity of the decision under Art. 360 c.p.c.; mere claims of insufficient motivation or vague allegations of non-evaluation do not suffice.

Parole chiave

Generato dall'IA
omessa statuizione nullità sentenza art. 360 c.p.c. inammissibilità ricorso distanze legali violazione art. 901 c.c. spese giudizio violazione delle distanze legali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Occorre, invece, ribadire che il vizio della sentenza previsto dall'art. 360, primo comma, n.
Art. 112 c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R.
Art. 901 c.c.
906 c.c.; − presentava una parete realizzata in aderenza con la proprietà attorea in violazione dell’art. 901 c.c. Costituitisi i convenuti MICHELE LIPPOLIS e AGATA TERENZIO per resistere alla domanda, il Tribunale di Tempio Pausania, previo espletamento di CTU aveva integralmente disatteso la domanda attorea.
Art. 906 c.c.
art. 901 c.c
906 c.c.; − presentava una parete realizzata in aderenza con la proprietà attorea in violazione dell’art. 901 c.c.
art. 906 c.c
art 366 c.p
Lo stesso, infatti, si discosta ampiamente dal canone di specificità di cui all’art 366 c.p.c.
art. 348-ter c.p
art. 360 c.p
4 del primo comma dell'art. 360 c.p.c., con riguardo all'art.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. Sez. L - Sentenza n. 20994 del 06/08/2019
Cass. Sez. 1 - Sentenza n. 26774 del 22/12/2016
20994 del 06/08/2019; Cass. Sez. 1 - Sentenza n. 26774 del 22/12/2016; Cass.
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5528 del 10/03/2014
26774 del 22/12/2016; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5528 del 10/03/2014).
Cass. Sez. U, Sentenza n. 17931 del 24/07/2013
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 24553 del 31/10/2013
17931 del 24/07/2013; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 24553 del 31/10/2013; Cass.
Cass. Sez. 2 -Ordinanza n. 10862 del 07/05/2018
24553 del 31/10/2013; Cass. Sez. 2 -Ordinanza n. 10862 del 07/05/2018 ) .
Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020
13, se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020 -Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11516/2021R.G. proposto da: ROBERTA SANGALLI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA G. VENTICINQUE N. 23, presso lo studio dell’avvocato URBANI PAOLO rappresentatae difesa dall'avvocato MUSSARI GIOVANNI VINCENZO –ricorrente – contro MICHELE LIPPOLIS, AGATA TERENZIO, domiciliati ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE e con domiciliazione telematica , rappresentat i e difes i dall'avvocato PALITTA IGNAZIA PAOLA MARIA –controricorrenti – avverso la SENTENZA dellaCORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARIn. 320/2020 depositata il 15/10/2020. Oggetto: Proprietà - Distanze R.G.N. 11516/2021 Ad. 28/11/2023CC Sez. S2 -R.G. 11516/2021 – CC 28/11/2023 - Pagina nr. 2 di 10 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 28/11/2023dal Consigliere Dott. Federico Rolfi;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 15 ottobre 2020, la Corte d’appello di Cagliari – Sezione distaccata di Sassari, nella regolare costituzione degli appellati MICHELE LIPPOLIS e AGATA TERENZIO, ha respinto il gravame proposto da ROBERTA SANGALLI avverso la sentenza del Tribunale di Tempio Pausania n. 99/2017, depositata in data 11 febbraio 2017.

2. Il Tribunale di Tempio Pausania, infatti, aveva respinto la domanda proposta da ROBERTA SANGALLI, volta ad accertare che il manufatto realizzato dai convenuti in Golfo Aranci sorgeva a distanza inferiore a quella di legge dall’edificio della stessa attrice e, ulteriormente, veniva a violare sia la distanza di legge per l’apertura di luci sia il disposto di cui all’art. 901 c.c., in virtù della creazione di un muro in aderenza alla proprietà attorea. In particolare, l’attrice aveva dedotto che i convenuti, nel settembre 2007, avevano dato inizio alla totale demolizione dell’immobile di loro proprietà, realizzando un nuovo manufatto che risultava:

a) eretto in aderenza all’immobile dell’attrice;

b) estes o , in senso orizzontale, oltre la sagoma d'ingombro preesistente;

c) sopraelevato rispetto al precedente manufatto, e quindi tale da costituire una vera e propria nuova costruzione. Detto immobile, secondo la prospettazione attorea: − risultava violare le distanze legali dai confini ; − presentava luci e vedute in violazione delle distanze legali rispetto alla terrazza di proprietà attorea, essendo stati creati: I) un balcone in violazione dell’art. art. 906 c.c.; II) Sez. S2 -R.G. 11516/2021 – CC 28/11/2023 - Pagina nr. 3 di 10 un terrazzo che si affacciava sul fondo di proprietà attorea, violando sempre l’art. 906 c.c.; − presentava una parete realizzata in aderenza con la proprietà attorea in violazione dell’art. 901 c.c. Costituitisi i convenuti MICHELE LIPPOLIS e AGATA TERENZIO per resistere alla domanda, il Tribunale di Tempio Pausania, previo espletamento di CTU aveva integralmente disatteso la domanda attorea.

3. La Corte d’appello di Cagliari –Sezione distaccata di Sassari, nel valutare il gravame di ROBERTA SANGALLI, ha disatteso il primo motivo di appello, con il quale l’appellante censurava la sentenza di prime cure nella parte in cui quest’ultima aveva escluso la sussistenza di una violazione delle distanze legali in relazione alla porzione di edificio degli appellati MICHELE LIPPOLIS e AGATA TERENZIO che, realizzata in aderenza rispetto alla proprietà dell’appellante, si prolungava oltre la sagoma dell’immobile di quest’ultima. Il motivo è stato ritenuto infondato dalla Corte, rilevando:

− che le previsioni del PUC del Comune di Golfo Aranci – le quali prevedono la facoltà di edificare a confine quando il lotto contiguo non è edificato o è edificato a distanza maggiore di dieci metri – dovevano essere interpretate secondo il principio della prevenzione con la conseguenza che gli appellati, primi a costruire, avevano legittimamente realizzato l’immobile a confine, considerato che la parte di fondo dell’appellante frontistante il prolungamento degli appellati era libero da costruzioni realizzate a distanza inferiore a dieci metri;

− che, in particolare, doveva escludersi che il prolungamento fosse precluso dalla presenza sul fondo dell’appellante, sia Sez. S2 -R.G. 11516/2021 – CC 28/11/2023 - Pagina nr. 4 di 10 di un terrapieno pavimentato sia di vari terrazzamenti, e ciò in quanto, da un lato, il terrapieno era scoperto e la veranda non poteva quindi ritenersi vera e propria costruzione, e , dall’altro lato, i terrazzamenti risultavano realizzati in epoca successiva alla realizzazione dell’immobile degli appellati. La Corte, poi, ha disatteso il motivo di gravame concernente la regolazione delle spese di lite – che il giudice di prime cure aveva compensato per un quarto, gravando l’appellante dei residui tre quarti –affermando la correttezza dei criteri seguiti dal Tribunale.

La Corte, infine, ha fatto cenno alla domanda dell’appellante concernente la eliminazione della porzione di edificio degli appellati integrante violazione delle distanze per luci e vedute, rilevando che la domanda non era stata “corredata da specifiche contestazioni con riguardo all’accertamento del giudice di prime cure della legittimità della costruzione con riferimento al rispetto delle distanze”, concludendo che l’appellante non aveva dedotto concreti vizi della decisione impugnata.

4. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Cagliari –Sezione distaccata di Sassari ricorre ora ROBERTA SANGALLI. Resistono con controricorso MICHELE LIPPOLIS e AGATA TERENZIO.

5. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380 bis.1, c.p.c.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è affidato a duemotivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, la “violazione o falsa applicazione delle norme di diritto –omessa valutazione”. Sez. S2 -R.G. 11516/2021 – CC 28/11/2023 - Pagina nr. 5 di 10 Il ricorso censura la decisione impugnata in quanto la Corte territoriale avrebbe “erroneamente valutato ed interpretato tanto le norme di legge applicabili al caso di specie, quanto i documenti offerti in giudizio ivi inclusa la CTU”. Deduce in particolare il ricorso chela Corte d’appello: − avrebbe adottato una interpretazione del PUC del Comune di Golfo Aranci che non sarebbe stata fatta propria neppure dal CTU, il quale anzi avrebbe ritenuto l’interpretazione delle previsioni non univoca;

− si sarebbe quindi immotivatamente discostata dalle conclusioni del CTU ed avrebbe “addirittura integrato la sentenza del Tribunale di Tempio Pausania con norme di diritto mai citate né utilizzate dal Tribunale, facendole persino proprie, per giustificare il rigetto dell’appello, utilizzando il concetto di “prevenzione”, non considerato dal Tribunale di primo grado e, quindi, illegittimo in sede di appello o comunque ultra petitum”; − avrebbe omesso di valutare “la mole di documentazione offerta a sostegno” della tesi dell’odierna ricorrente, senza peraltro rilevare le carenze della CTU;

− avrebbe erroneamente escluso che i terrazzamenti presenti sul fondo della ricorrente dovessero essere valutati ai fini del rispetto delle distanze; − avrebbe, sempre erroneamente, escluso che il terrapieno presente anch’esso sul fondo della ricorrente dovesse essere qualificato come costruzione; − si sarebbe post a in contrasto con precedenti pronunce tra le medesime parti, senza in alcun modo motivare tale divergenza; Sez. S2 -R.G. 11516/2021 – CC 28/11/2023 - Pagina nr. 6 di 10 − avrebbe erroneamente interpretato la previsione del PUC del Comune di Golfo Aranci;

− avrebbe omesso comunque di valutare il carattere incerto dell’interpretazione di tali previsioni ai fini dell’accoglimento del gravame concernente il regolamento delle spese di lite. 2.2. Il motivo è inammissibile. Lo stesso, infatti, si discosta ampiamente dal canone di specificità di cui all’art 366 c.p.c. proponendo una serie di profili del tutto eterogenei, peraltro richiamando il contenuto di atti del giudizio di merito – come la consulenza tecnica d’ufficio – e di documenti senza minimamente riprodurne il contenuto nei loro passaggi essenziali.

Occorre, invece, ribadire che il vizio della sentenza previsto dall'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., dev'essere dedotto, a pena d'inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell'art. 366, n. 4, c.p.c., non solo con l'indicazione delle norme che si assumono violate ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendo alla corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione. (Cass.

Sez. 1 - Ordinanza n. 16700 del 05/08/2020; Cass. Sez. 1 - Sentenza n. 24298 del 29/11/2016). Il ricorrente, quindi, a pena d'inammissibilità della censura, ha l’onere di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è Sez. S2 -R.G. 11516/2021 – CC 28/11/2023 - Pagina nr. 7 di 10 tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni -la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa(Cass.

Sez. U -Sentenza n. 23745 del 28/10/2020). A tale onere parte ricorrente si è radicalmente sottratta, proponendo una serie di censure del tutto inidonee ad individuare le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che si porrebbero in contrasto con le previsioni di legge invocate e svolgendo argomentazioni che si sostanziano in un inammissibile sindacato dalla valutazionedelle prove operata dalla Corte d’Appello . Tale argomentaresi pone in conflitto con il principio enunciato da questa Corte, per cui, nel procedimento civile, sono riservate al giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, lascelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento (Cass.

Sez. 2 - Ordinanza n. 21187 del 08/08/2019; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1554 del 28/01/2004). Gli accertamenti in fatto compiuti dalla Corte territoriale sulla natura della veranda e del terrapieno e la corretta applicazione della regola della prevenzione (v. SSUU sentenza n. 10318/2016) si sottraggono pertanto alle censure. 3.1. Con il secondo motivo, rubricato “omesso esame circa un fatto decisivo”, il ricorso impugna la decisione della Corte territoriale nella parte in cui ha disatteso le deduzioni della ricorrente concernenti la violazione delle distanze per luci e vedute.

Sez. S2 -R.G. 11516/2021 – CC 28/11/2023 - Pagina nr. 8 di 10 Argomenta, in particolare, il ricorso che la Corte territoriale non avrebbe correttamente interpretato la domanda ed avrebbe omesso di “indagare e considerare il contenuto sostanziale della domanda”, laddove –sostiene sempre il ricorso - la Corte d’appello avrebbe potuto e dovuto individuare quale fosse la concreta domanda formulata dalla ricorrente. Parimenti, la Corte territoriale avrebbe omesso di statuire su una domanda di usucapione, anche in questo caso omettendo di valutare che detta domanda non necessitava di una formulazione espressa. 3.2.

Il motivo è inammissibile. Seguendo la qualificazione data al motivo dalla stessa ricorrente – omesso esame ex art 360, n. 5), c.p.c. – l’inammissibilità del motivo discenderebbe pianamente dal fatto che, essendo stato instaurato il giudizio di appello nel 2017, trova applicazione il disposto di cui all’art. 348-ter c.p.c., dal momento che la decisione della Corte d’Appello non risulta in alcun modo essersi distaccata dal ragionamento del giudice di primogrado, né parte ricorrente ha indicato le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass.

Sez. L - Sentenza n. 20994 del 06/08/2019; Cass. Sez. 1 - Sentenza n. 26774 del 22/12/2016; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5528 del 10/03/2014). L’inammissibilità, tuttavia, viene a sussistere anche ove si voglia attribuirepreponderanza al contenuto sostanziale del motivo di ricorso, il quale viene, in realtà, a dedurre un vizio di omessa statuizione su domande che la parte assume non essere state adeguatamente individuate dalla Corte territoriale. Anche in questo caso, infatti, l’inammissibilità discende dal principio –da questa Corte reiteratamente affermato - per cui , nel caso in cui il Sez.

S2 -R.G. 11516/2021 – CC 28/11/2023 - Pagina nr. 9 di 10 ricorrente lamenti l'omessa pronuncia, da parte dell'impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni proposte, non è indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui al n. 4 del primo comma dell'art. 360 c.p.c., con riguardo all'art. 112 c.p.c., purché il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorché il ricorso sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge(Cass.

Sez. U, Sentenza n. 17931 del 24/07/2013; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 24553 del 31/10/2013; Cass. Sez. 2 -Ordinanza n. 10862 del 07/05/2018 ) . Quest’ultimo vizio ricorre nel caso in esame, in quanto il motivo di ricorso, invece di dedurre correttamente ed univocamente unprofilo di nullità della sentenza, prospetta in modo, peraltro confuso, la ben diversa ipotesi di omessa valutazione di un fatto decisivo.

4. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile , con conseguente condanna della ricorrent e alla rifusione in favore d ei controricorrenti delle spese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo.

5. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020 -Rv. 657198 - 05). P. Q. M. Sez. S2 - R.G. 11516/2021 – CC 28/11/2023 - Pagina nr. 10 di 10 La Corte dichiara il ricorsoinammissibile. Condanna la ricorrente a rifondere ai controricorrenti le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in € 4.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dallaL. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussi