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Ordinanza — n. 1584/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to late power of attorney notifying after filing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1584/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the power of attorney was issued after the filing of the cassation petition. The appellant's lawyer submitted a separate, undated power of attorney following the notification of the appeal, whereas the respondent argued this violated procedural requirements for representation. The court ruled that since the appeal originates before its notification, the power of attorney must be granted concurrently or prior to that event to be validly attached.

Regesto Legislator

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Art. 164 c.p.c.; Art. 83 c.p.c.: The power of attorney for a cassation appeal must be granted before or at the time of the appeal's notification; a power issued subsequently, even if materially attached, renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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power of attorney timing cassation appeal admissibility late procedural defect representation authority notification requirements divisione della proprietà nuovo riparto ripartizione della rendita per coniugi

Disposizioni normative citate

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Art. 164 c.p.c.
Art. 83 c.p.c.
come condizione per la proposizione del ricorso per cassazione (nonché del controricorso e degli atti equiparati), rileva, a prescindere dal contenuto, la collocazione topografica della procura, di modo che la firma per autentica apposta dal difensore ex art. 83 c.p.c.
d.P.R. n. 115/2002, Art. 13, comma 1-quater
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quaterdel d.P.R.
art. 365 c.p
Ai fini della sussistenza del requisito della specialità, richiesto dall'art. 365 c.p.c.
art. 83 c.p
come condizione per la proposizione del ricorso per cassazione (nonché del controricorso e degli atti equiparati), rileva, a prescindere dal contenuto, la collocazione topografica della procura, di modo che la firma per autentica apposta dal difensore ex art. 83 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass., sez. un., n. 36057/2022
La posizione topografica della procura conferisce difatti la certezza della provenienza dalla parte del potere di rappresentanza e, a un tempo, dà luogo alla presunzione di riferibilità di essa al giudizio cui accede (Cass., sez. un., n. 36057/2022).
Cass., sez. un., n. 35466/2021
Cass. sez. un., n. 11619/2007
36057/2022, cit.): la procura dev’essere conferita antecedentemente o contemporaneamente alla notificazione del ricorso per cassazione, perché il ricorso nasce prima della sua notificazione (vedi Cass. sez. un., n. 11619/2007; n.
Cass. sez. un., n. 929/2012
Cass. n. 36827/2022
Cass. n. 14287/2023
Cass., sez. un., n. 10706/2006
al riguardo Cass., sez. un., n. 10706/2006).
sez. un., n. 36057/2022
La posizione topografica della procura conferisce difatti la certezza della provenienza dalla parte del potere di rappresentanza e, a un tempo, dà luogo alla presunzione di riferibilità di essa al giudizio cui accede (Cass., sez. un., n. 36057/2022).
sez. un., n. 35466/2021
sez. un., n. 11619/2007
sez. un., n. 11619/2007; n.
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23993/2019 R.G. proposto da : COSSU ANTONIO ANGELO, rappresentato e difeso dall'avvocato MARONGIU LIDIA (MRNLDI65C71I452K); -ricorrente- contro COSSU MARIA MARGHERITA, elettivamente domiciliatain ROMA, VIALE ANGELICO 54, presso lo studio dell’avvocato SPANGARO LORENZO (SPNLNZ56R26L424W),rappresentat a e difes a dall'avvocato PINNA VISTOSO MARCO (PNNMRC63H19I452M); -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI, SEZ. DIST. DI SASSARI,n. 174/2019 depositata i l 12/04/2019 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/01/2024 dal Consigliere CHIARA BESSO MARCHEIS. PREMESSO CHE 1. Il Tribunale di Sassari, con sentenza n. 262/2011, ha accolto la domanda proposta da Antonio Angelo Cossu nei confronti di Maria Margherita Cossu, avente ad oggetto la divisione di un bene immobile in comunione tra le parti, assegnando – sulla base del piano di riparto predisposto dal consulente tecnico d’ufficio – all’attore il lotto 1 del valore di euro 160.664 e alla convenuta il lotto 2 del valore di euro 147.184, disponendo che l’attore versasse alla convenuta euro 6.730 a titolo di conguaglio e condannando la convenuta al rimborso delle spese di lite in favore dell’attore.

2. La sentenza è stata impugnata da Maria Margherita Cossu, lamentando come il piano di divisione seguito dal Tribunale non avesse considerato il reale valore del garage attribuito all’attore e il sopravvenire di una legge regionale in relazione al valore della soffitta al medesimo attribuita, avesse erroneamente attribuito la proprietà del cancello ancora al medesimo e l’avesse ingiustamente condannata a rifondere le spese all’attore. L’adita Corte d’appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, ha disposto una integrazione della consulenza tecnica d’ufficio.

Con la sentenza 12 aprile 2019, la Corte, ritenendo che il progetto di divisione predisposto in primo grado non avesse tenuto conto delle diverse condizioni costruttive dei due garages, delle potenzialità edificatorie della soffitta e della necessità per l’appellante di disporre di un passaggio nel cortile che le consentisse di raggiungere il portone di ingresso alla propria abitazione, ha accolto il gravame e ha disposto la divisione secondo il piano di riparto elaborato dal consulente d’ufficio nella relazione depositata in secondo grado; ha poi compensato le spese del processo di primo grado e condannato l’appellato alle spese del giudizio d’appello.

3. Avverso la sentenza Antonio Angelo Cossu ricorre per cassazione. Resiste con controricorso Margherita Maria Cossu, che anzitutto eccepisce l’invalidità della notificazione del ricorso, non essendo stata notificata insieme al ricorso la procura alle liti. Memoria è stata depositata dalla controricorrente. In data 10 gennaio 2024 il difensore del ricorrente ha comunicato l’avvenuto decesso del medesimo il 10 agosto 2021, chiedendo di dichiarare l’interruzione del giudizio. Al riguardo va precisato che “nel giudizio dicassazione, in considerazione della particolare struttura e della disciplina del procedimento di legittimità, non è applicabile l'istituto dell'interruzionedel processo, con la conseguenza che lamorte di una delle parti, intervenuta dopo la rituale instaurazione del giudizio, non assume alcun rilievo” (così, ex multis, Cass. n. 1757/2016).

CONSIDERATO CHE 1. Preliminare rispetto all’esame dei due motivi di ricorso è l’esame dell’eccezione di invalidità del medesimo sollevata dalla controricorrente. L’eccezione è fondata. Dall’esame degli atti emerge che il ricorso è stato notificato, ai sensi della legge 53/1994, in data 15 luglio 2019, mentre la procura speciale alle liti, priva dei requisiti della scrittura privata autenticata o dell'atto pubblico, risulta essere stata conferita in data 31 luglio 2019 e poi depositata in foglio separato in formato analogico. La procura non è idonea a soddisfare le prescrizioni degli artt. 83 e 365 c.p.c.

Ai fini della sussistenza del requisito della specialità, richiesto dall'art. 365 c.p.c. come condizione per la proposizione del ricorso per cassazione (nonché del controricorso e degli atti equiparati), rileva, a prescindere dal contenuto, la collocazione topografica della procura, di modo che la firma per autentica apposta dal difensore ex art. 83 c.p.c. su foglio separato, ma materialmente congiunto all'atto, è in tutto equiparata a quella relativa alla procura redatta a margine o in calce all’atto. La posizione topografica della procura conferisce difatti la certezza della provenienza dalla parte del potere di rappresentanza e, a un tempo, dà luogo alla presunzione di riferibilità di essa al giudizio cui accede (Cass., sez. un., n. 36057/2022).

Ed è pur sempre l’incorporazione della procura nell'atto di impugnazione, la quale si determina anche per effetto della congiunzione, che comporta l’estensione alla prima della data del secondo, per cui si presume che la procura sia stata rilasciata anteriormente alla notificazione dell'atto che la contiene (Cass., sez. un., n. 35466/2021, richiamata da Cass., sez. un., n. 36057/2022, cit.): la procura dev’essere conferita antecedentemente o contemporaneamente alla notificazione del ricorso per cassazione, perché il ricorso nasce prima della sua notificazione (vedi Cass. sez. un., n. 11619/2007; n. 929/2012).

Per queste ragioni si ritiene validamente conferita la procura per il ricorso per cassazione apposta su di un foglio separato e mancante di data, purché materialmente unito al ricorso. D’altronde il potere di autenticazione in via eccezionale conferito al difensore dall’art.83 c.p.c. consegue, da un lato, all’abilitazione professionale e al ius postulandi in capo al difensore e, dall’altro, al mandato stesso in quanto conferito per quell’atto: ed è l’apposizione della procura a margine o in calce o la congiunzione, materiale o digitale, della stessa all’atto che rendono manifesta tale inerenza (Cass. n. 36827/2022).

Nel caso in esame, allora, la circostanza che la procura sia stata conferita successivamente alla notificazione del medesimo ne determina l’impossibilità di affermarne la riferibilità a questo, con conseguente inammissibilità del ricorso stesso (v. al riguardo Cass.n. 14287/2023).

2. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a carico della parte. Non ci si trova infatti di fronte a una impugnazione promossa dal difensore senza effettivo conferimento della procura da parte del soggetto nel cui nome egli dichiari di agire nel giudizio o nella fase di giudizio di che trattasi, come nel caso di inesistenza della procura ad litem o falsa o rilasciata da soggetto diverso da quello dichiaratamente rappresentato o per processi o fasi di processo diverse da quello per il quale l'atto è speso, casi nei quali l'attività del difensore non riverbera alcun effetto sulla parte e resta attività processuale di cui il legale assume esclusivamente la responsabilità (cfr. al riguardo Cass., sez. un., n. 10706/2006).

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della controricorrente, che liquida in euro 8.700, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, exart. 13, comma 1- quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a n