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Ordinanza — n. 1576/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court corrects a clerical error in its order regarding the party liable for litigation costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1576/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation granted a request to correct a material clerical error in its June 2023 order. The original text erroneously stated that the plaintiff ('ricorrente') must pay the litigation costs, whereas the facts and reasoning clearly established that the defendant ('controricorrente') was liable. The court ruled that the error was purely material and did not affect the substance of the decision, thereby ordering the substitution of the correct party name in the operative part of the order.

Regesto Legislator

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Art. 391 bis c.p.c.; Art. 382 c.p.c.: A material clerical error in the operative part of a judgment or order, such as misidentifying the party liable for costs, may be corrected upon request if the error is evident and does not alter the substantive outcome of the decision.

Parole chiave

Generato dall'IA
material clerical error correction of judgment litigation costs allocation party identification mistake Corte di Cassazione c.p.c. procedure substantive vs formal error correzione di errore materiale

Disposizioni normative citate

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Art. 391 bis c.p.c.
Art. 382 c.p.c.
art. 391 bis c.p
art. 382 c.p
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14151/2023 R.G. proposto da : PISANI VALERIO, elettivamente domiciliato in LA SPEZIA VIA TOLONE 14, presso lo studio dell’avvocato PISANI VALERIO (PSNVLR54D28L049J) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro COMUNE DELLA SPEZIA -intimato- avverso ORDINANZAdi CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n. 16778/2023depositata il 13/06/2023 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/01/2024 dal Consigliere ANTONIO MONDINI. Premesso che: 1.Valerio Pisani ricorre, ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c., per la correzione dell’errore materiale presente nel dispositivo della ordinanza emessa da questa Corte il 13 giugno 2023 con numero 16778 nella parte, successiva a quella in cui si legge “ PQM La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, assorbiti il terzo e il quarto, cassa senza rinvio la sentenza impugnata ex art. 382 c.p.c., dichiara inammissibile l’appello del Comune di LA Spezia avverso la sentenza del giudice di pace di La Spezia n. 502 del 2016; condanna il Comune di La Spezia al pagamento in favore del ricorrente delle spese del giudizio di merito nell’importo di euro 173 per il primo grado e di euro 332 per il secondo grado, oltre al rimborso forfettario al 15% IVA e CPA come per legge”, nella quale si legge “condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 600 più 100 per esborsi, oltre al rimborso forfettario al 15% IVA e CPA come per legge”.

Viene chiesto che il termine “ricorrente” sia sostituito con il temine “controricorrente” in modo tale che la parte sopra riportata dell’ordinanza n.16778 del 2019 divenga: “… condanna il controricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 600 più 100 per esborsi, oltre al rimborso forfettario al 15% IVA e CPA come per legge”.

2. Il ricorso è fondato. 2.1. Nella parte motiva e nel dispositivo della ordinanza si dà espressamente atto dell’accoglimento del ricorso proposto da Valerio Pisani e della conseguente cassazione senza rinvio della sentenza del Tribunale di La Spezia con cui era stato per errore ritenuto ammissibile l’appello -in realtà tardivo- del Comune di La Spezia avvero la prima decisione interamente favorevole all’odierno ricorrente. In coerenza con le argomentazioni alla base della cassazione la Corte ha condannato il Comune alle spese del primo e del secondo grado. I dati che precedono offrono piena contezza dell’errore e del carattere materiale dell’errore del quale si chiede la correzione, frutto di mera svista nella redazione del dispositivo in relazione all’indicazione del “ricorrente” invece che del “controricorrente” ossia del Comune quale soggetto che deve essere condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità;

P.Q.M.

la Corte ordina la correzione dell’errore materiale del dispositivo dell’ordinanza di questa Corte n.16778 del 2023 mediante sostituzione nel nono rigo del dispositivo stesso della parola “ricorrente” con la parola “controricorrente. Roma, così deciso