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Ordinanza — n. 1570/2024 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1570/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1570/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al n. 13093/2023R.G. proposto da: DE LEONIBUS GIANNI, quale legale rappresentante della F.LLI DE LEONIBUS SRL, e DE LEONIBUS GIANPIERO, rappresentatie difesi dall’avvocato DI LIZIO ANDREA (DLZNDR66T26C632Z); -ricorrenti- nei confronti PROVINCIA DI TERAMO, rappresentatae difesa dagli avvocati D'IGNAZIO GAETANO (DGNGTN68B11A488W) e ZECCHINO ANTONIO (ZCCNTN67L02L103P); -resistente- avverso l’ORDINANZA d el TRIBUNALE di TERAMO , depositata i l 4/05/2023, r.g.n.3132/2022.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 1570/2024 — snciv · Corte di Cassazione: Cass. n. 7446/2001 e Cass. n. 13092006). D'altra parte, proprio in quanto provvedimento meramente ordinatorio, finalizzato all'esclusiva progressione del processo, la decisione sull'istanza di riunione è comunque insuscettibile di impugnazione col ricorso per cassazione (v. Cass.n. 8757/2015 e, da ultimo, Cass. n. 2984/2023). Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.

Parole chiave

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opposizione di terzo associazioni di protezione ambientale congiunzione dei procedimenti risoluzione del conflitto giurisdizionale inosservanza delle norme sulla competenza opposizione al precetto esecutivo
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al n. 13093/2023R.G. proposto da: DE LEONIBUS GIANNI, quale legale rappresentante della F.LLI DE LEONIBUS SRL, e DE LEONIBUS GIANPIERO, rappresentatie difesi dall’avvocato DI LIZIO ANDREA (DLZNDR66T26C632Z); -ricorrenti- nei confronti PROVINCIA DI TERAMO, rappresentatae difesa dagli avvocati D'IGNAZIO GAETANO (DGNGTN68B11A488W) e ZECCHINO ANTONIO (ZCCNTN67L02L103P); -resistente- avverso l’ORDINANZA d el TRIBUNALE di TERAMO , depositata i l 4/05/2023, r.g.n.3132/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/01/2024 dal Consigliere CHIARA BESSO MARCHEIS. Lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero - la sostituta procuratrice generale Rosa Maria Dell’Erba, che ha chiesto alla Corte di dichiarare inammissibile il ricorso. PREMESSO CHE Gianni De Leonibus, nella qualità di legale rappresentante della F.lli De Leonibus s.r.l., e Gianpiero De Leonibus hanno proposto ricorso per regolamento di competenza avverso l’ordinanza, resa dal Tribunale di Teramo in data 4/5/2023, nel procedimento di opposizione all’ordinanza ingiunzione della Provincia di Teramo, emessa il 30/9/2022 per violazione dell’art. 193, comma 1 del d.lgs. n. 152/2006, con cui il Tribunale ha respinto l’istanza di riunione per connessione al processo n. 779/2023, pendente presso lo stesso Tribunale e avente ad oggetto l’opposizione avverso altra ordinanza ingiunzione per un’analoga violazione.

La Provincia di Teramo ha depositato memoria ai sensi dell’art.47, comma 5 c.p.c. e ulteriore memoria in prossimità dell’adunanza. CONSIDERATO CHE I ricorrenti hanno in particolare dedotto la carenza di motivazione e l’erroneità della decisione per l’esistenza dei presupposti per la riunione dei due processi. Il ricorso è inammissibile. Come sottolinea il pubblico ministero nelle sue conclusioni scritte, con indirizzo uniforme questa Corte ha affermato che “il provvedimento che accoglie o rigetta l'istanza di riunione di provvedimenti pendenti davanti allo stesso giudice o a sezioni diverse dello stesso ufficio giudiziario, costituisce atto processuale di carattere meramente preparatorio, privo di contenuto decisorio sulla competenza, in quanto non implica soluzioni di questioni relative alla translatio iudicii e pertanto non è impugnabile con il regolamento di competenza (cfr.

Cass. n. 7446/2001 e Cass. n. 13092006). D'altra parte, proprio in quanto provvedimento meramente ordinatorio, finalizzato all'esclusiva progressione del processo, la decisione sull'istanza di riunione è comunque insuscettibile di impugnazione col ricorso per cassazione (v. Cass.n. 8757/2015 e, da ultimo, Cass. n. 2984/2023). Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorsoinammissibile e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio in favore della resistente, che liquida in euro 1.300, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, exart. 13, comma 1- quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così decis