Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 1530/2024 — snciv Generato dall'IA

Court allows correction of material error in order name due to new lawyer appointment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1530/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court accepted the request to correct a material error in a previous order regarding the listed party names. The appellant argued that 'Faggioni Giulio' was incorrectly written instead of 'Ing. Giulio Faggioni – Carrara S.r.l.' because a new lawyer had been appointed for the respondent companies. The court ruled that this discrepancy constituted a material error susceptible of correction under the relevant procedural code.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 391 bis c.p.c.; The court may correct material errors in its own orders when they arise from the appointment of new legal representatives, provided the error is susceptible of emendation.

Parole chiave

Generato dall'IA
material error correction procedural order amendment new legal representative party name discrepancy c.p.c. article 391 bis correzione di errore materiale rettifica del registro fondiario coefficiente correttore

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 391 bis c.p.c.
Giulio Faggioni – Carrara S.r.l.” è dunque frutto di un errore materiale, suscettibile di essere emendato nelle forme di cui all’art. 391 bis c.p.c. Nulla per le spese.
art. 391 bis c.p
Giulio Faggioni – Carrara S.r.l.” è dunque frutto di un errore materiale, suscettibile di essere emendato nelle forme di cui all’art. 391 bis c.p.c.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 17613-2023proposto da: F.B. CAVE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POMPEO MAGNO n. 7 , nello studio dell’avv. PAOLO GALLINELLI, rappresentatae difesa da gli avv. ti CRISTIANA CARCELLIe NATALE GIALLONGO -ricorrente - contro INGEGNER GIULIO FAGGIONI –CARRARA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, FERDINANDO VANELLI DI GIORGIO VANELLI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore e S.A.M. SOCIETA’ APUANA MARMI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat e in ROMA, VIA CARLO MIRABELLO n. 18 , nello studio dell’avv.

ALFONSO QUINTARELLI, che le rappresentae difende -controricorrenti - avverso la sente nza n. 60 / 20 1 8 de l la CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 17/01/2018; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva FATTI DI CAUSA Con istanza depositata in via telematica in data 25.7.2023 la società Ing. Giulio Faggioni – Carrara S.r.l. invocava la correzione dell’errore materiale incidente sull’ordinanza n. 17188/2023 di questa Corte, consistente nell’erronea indicazione, alla pagina 1 del predetto provvedimento, tra le parti controricorrenti, di “Faggioni Giulio” in luogo di “Ingegner Giulio Faggioni Carrara S.r.l.”.

Con provvedimento del 5.9.2023 il presidente titolare della seconda sezione civile ha trasmesso l’istanza alla cancelleria per l’iscrizione al ruolo di un procedimento per la correzione, anche d’ufficio, dell’errore predetto RAGIONI DELLA DECISIONE L’istanza va accolta. L’errore materialesegnalato dalla parte istante sussiste, essendosi l’avv. Alfonso Quintarelli costituito come nuovo difensore delle società controricorrenti Ing. Giulio Faggioni –Carrara S.r.l., VF Marmi S.r.l., già Ferdinando Vanelli di Giorgio Vanelli S.r.l. e S.A.M.

Società Apuana Marmi S.r.l., con atto datato 9.10.2020, al quale erano state allegate le corrispondenti procure speciali, sottoscritte dai legali rappresentanti delle tre società suindicate.L’indicazione, nella sola prima pagina dell’ordinanza n. 17188/2023 di questa Corte, di “Faggioni Giulio” in luogo di “Ing. Giulio Faggioni – Carrara S.r.l.” è dunque frutto di un errore materiale, suscettibile di essere emendato nelle forme di cui all’art. 391 bis c.p.c. Nulla per le spese. PQM la Corte accoglie l’istanza e dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nella prima pagina dell’ordinanza n. 17188/2023 di questa Corte, sostituendo le parole“Faggioni Giulio” contenute nella quintultima riga con quelle, corrette, di “Ing.

Giulio Faggioni –Carrara S.r.l.”. Così deciso in Roma, nella camera di c