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Ordinanza — n. 1528/2024 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1528/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1528/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15286/2023 R.G. proposto da: GEMMA GIUSEPPE, difeso dall’avvocata GEMMA GLORIA -ricorrente- contro COMPLESSO RESIDENZIALE PARCO AZZURRO -intimato- per la correzione della SENTENZA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n. 18014/2023 depositata il 23/06/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/01/2024 dal Consigliere ANTONIO SCARPA. FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE Ritenuto che, pronunciando sul ricorso proposto da Giuseppe Gemma avverso la sentenza del TRIBUNALE DI TIVOLI n. 1290/2018 depositata il 24/09/2018, questa Corte, con sentenza 18014/2023 del 23/06/2023, ha così disposto:

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 1528/2024 — snciv · Corte di Cassazione: 15286/2023 R.G. proposto da: GEMMA GIUSEPPE, difeso dall’avvocata GEMMA GLORIA -ricorrente- contro COMPLESSO RESIDENZIALE PARCO AZZURRO -intimato- per la correzione della SENTENZA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n. 18014/2023 depositata il 23/06/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/01/2024 dal Consigliere ANTONIO SCARPA. FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE Ritenuto che, pronunciando sul ricorso proposto da Giuseppe Gemma avverso la sentenza del TRIBUNALE DI TIVOLI n. 1290/2018 depositata il 24/09/2018, questa Corte, con sentenza 18014/2023 del 23/06/2023, ha così disposto:

Parole chiave

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corretta notificazione notifica tardiva dei difetti correzione di errore materiale risarcimento per errore giudiziario ritiro della domanda di revisione allegazioni insufficientemente motivate
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15286/2023 R.G. proposto da: GEMMA GIUSEPPE, difeso dall’avvocata GEMMA GLORIA -ricorrente- contro COMPLESSO RESIDENZIALE PARCO AZZURRO -intimato- per la correzione della SENTENZA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n. 18014/2023 depositata il 23/06/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/01/2024 dal Consigliere ANTONIO SCARPA. FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE Ritenuto che, pronunciando sul ricorso proposto da Giuseppe Gemma avverso la sentenza del TRIBUNALE DI TIVOLI n. 1290/2018 depositata il 24/09/2018, questa Corte, con sentenza 18014/2023 del 23/06/2023, ha così disposto:

« La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decide nel merito, revocando il decreto ingiuntivo opposto; condanna la parte controricorrente al rimborso delle spese del processo in favore della parte controricorrente, che liquida in € 1.000 per il primo grado, € 1.500 per il secondo grado, € 1.500 oltre a € 200 per esborsi per il giudizio di cassazione, oltre –in ciascun grado - alle spese generali, pari al 15% sui compensi e agli accessori di legge»; che per la correzione dell’errore materiale occorso in questa sentenza Giuseppe Gemma ha proposto ricorso, con atto non notificato alla cooperativa edilizia Parco Azzurro a r.l., lamentando l’erronea statuizione «condanna la parte controricorrente al rimborso delle spese del processo in favore della parte controricorrente», in luogo di quella esatta «condanna la parte controricorrente al rimborso delle spese del processo in favore della parte ricorrente»; che la mancata notificazione del ricorso ad istanza della parte interessata non preclude la correzione della sentenza o dell'ordinanza pronunciata dalla Corte di cassazione, ammesso anche su rilievo d’ufficio in qualsiasi tempo; che in data 23 ottobre 2023 è stato dato avviso ad entrambe le parti dell’adunanza fissata ai sensi dell’art. 375, comma 2, n. 4-bis, c.p.c.; che l’errore evidenziato non integra un vizio attinente alla portata concettuale e sostanziale della decisione, bensì un errore materiale, correggibile ai sensi degli artt. 287 e 391-bis c.p.c., trattandosi di ovviare ad un difetto di corrispondenza tra l'ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, rilevabile "ictu oculi" dal testo, senza che venga in rilievo un'inammissibile attività di specificazione o di interpretazione della sentenza di legittimità; considerato che non vi è luogo a pronuncia sulle spese, trattandosi di procedimento di correzione di errore materiale, senza che neppure la parte intimata si sia costituita per resistere all’istanza di correzione;

P.Q.M.

La Corte ordina la correzione dell'errore materiale occorso nella sentenza 18014/2023 del 23/06/2023, attraverso la sostituzione, nel dispositivo, della frase «condanna la parte controricorrente al rimborso delle spese del processo in favore della parte controricorrente» con la frase «condanna la parte controricorrente al rimborso delle spese del processo in favore della parte ricorrente». Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda