Cassation court dismisses revocation appeal on procedural grounds and remands case for public hearing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court dismissed the revocation appeal filed by Lory Scozzari against a prior cassation order regarding a parking dispute. Scozzari argued the lower court erred in fact by claiming he was properly notified of an appellate hearing date, while the opposing party maintained the notice was valid. The court found the appeal inadmissible due to procedural defects and ordered a remand to a public hearing for further examination.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391 bis, n. 4; Art. 395, n. 4 c.p.c.: A revocation appeal based on factual error is inadmissible if the alleged error concerns a matter not immediately evident from the case file or if the appeal fails to meet strict procedural requirements for admissibility.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.20634/2020 R.G. proposto da : SCOZZARI LORY, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GERMANICO 101, presso lo studio dell’avvocato PIAZZA LUCIANO (PZZLCN51E28G273T) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro REINA ROBERTO, SEGATO ROSALINDA, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato CHIMERA GIOVANNI (CHMGNN49A14L112L) -controricorrenti- nonchè contro SEGATO ROSALINDA -intimato- avverso ORDINANZA diCORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n. 28485/2019depositata il 06/11/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/01/2024 dal Consigliere ANTONIO MONDINI. Premesso che: 1.Lory Scozzari ricorre per la revocazione della ordinanza n.28485 del 2019 con cui questa Corte ha ritenuto legittima la sentenza della Corte di Appello di Palermo n.647 del 14 aprile 2014, emessa nella contumacia di essa ricorrente, di accoglimento dell’originaria domanda proposta da Claudio Reina e Rosalinda Sergio -odierni controricorrenti- per la condanna di esso Scozzari alla demolizione di un muro realizzato in modo tale da impedire agli attori di utilizzare uno spazio di parcheggio;
2. il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. (nella versione antecedente alla riforma introdotta dal d.lgs. n.149 del 10 ottobre 2022);
3. le parti hanno depositato memorie;
4. in esito all’adunanza del 27 gennaio 2022 la causa è stata rinviata per l’acquisizione del fascicolo del giudizio di appello; considerato che: -con l’unico motivo di ricorso viene dedotto, in riferimento agli artt. 391 bis e 395, n. 4, c.p.c., che la Corte, nella suddetta ordinanza, ha commesso un errore di lettura degli atti processuali laddove ha dichiarato infondato il primo motivo di ricorso per cassazione proposto dal ricorrente ai sensi degli artt. 101, 163, 164 342 e 291 c.p.c., per denunciare la nullità della sentenza della Corte di Appello in conseguenza del fatto che “la prima udienza del giudizio di appello, fissata in data 22.10.2007, era stata anticipata al 5.10.2007 senza che dell’anticipazione dell’udienza [il ricorrente, allora appellato] avesse ricevuto alcun avviso, sicché la corte territoriale, alla prima udienza aveva erroneamente dichiarato la sua contumacia”.
Nell’ordinanza della Corte si legge che detto motivo di ricorso doveva essere rigettato in quanto, “dall’esame degli atti processuali … risulta che lo Scozzari era stato citato in appello all’udienza del 23 luglio 2007 e non invece all’udienza del 22.10.2007 come affermato in ricorso” e che “la prima udienza era stata rinviata al 5.10.2007 e [che] di tale rinvio lo Scozzari aveva ricevuto regolare avviso non essendo costituito in cancelleria”. Sostiene il ricorrente che, al contrario, dagli atti risulta proprio quanto da esso dedotto come motivo di ricorso contro la sentenza d’appello;
2. il ricorso è ammissibile. 2.1. È infondata la eccezione dei controricorrenti per cui il ricorso per revocazione sarebbe inammissibile perché tardivo: l’ordinanza revocanda è stata depositata il 6 novembre 2019 e non è stata notificata; il termine semestrale per la revocazione stabilito dall’art.327 c.p.c., prorogato per l’emergenza Covid che ha operato tra il 9 marzo e l’11 maggio 2020 (d.l. 8 aprile 2020 n. 23), era destinato a scadere il 9 luglio 2020; la notifica del ricorso per revocazione è avvenuta il 7 luglio (data di consegna del ricorso all’ufficiale giudiziario per la notifica; v. documentazione in calce al ricorso); 2.2. questa Corte ha affermato che "L'errore di fatto, quale motivo di revocazione della sentenza ai sensi dell'art. 395, richiamato per le sentenze della Corte di cassazione dall'art. 391-bis c.p.c., deve consistere in una falsa percezione di quanto emerge dagli atti sottoposti al suo giudizio, concretatasi in una svista materiale su circostanze decisive, emergenti direttamente dagli atti con carattere di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, con esclusione di ogni apprezzamento in ordine alla valutazione in diritto delle risultanze processuali" (Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 17443 del 25/06/2008, Rv. 604023). Ai fini della revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, infatti, "la configurabilità dell'errore di fatto, ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., presuppone che la decisione appaia fondata, in tutto o in parte, esplicitandone e rappresentandone la decisività, sull'affermazione di esistenza o inesistenza di un fatto che, per converso, la realtà effettiva (quale documentata in atti) induce, rispettivamente, ad escludere od affermare, così che il fatto in questione sia percepito e portato ad emersione nello stesso giudizio di cassazione, nonché posto a fondamento dell'argomentazione logico-giuridica conseguentemente adottata dal giudice di legittimità" (Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 1383 del 31/01/2012, Rv. 621176) Nel caso di specie, questa Corte si è pronunciata in ordine alla data dell'udienza fissata nell’atto di citazione in appello, notificato all’odierno ricorrente, in ordine allo spostamento ufficioso di tale data e in ordine alla comunicazione dello spostamento all’allora appellato. Viene denunciato che la pronuncia è, nella sua triplice articolazione, errata per falsa percezione della realtà obiettivamente ed immediatamente rilevabile dagli atti del processo di appello;
3. valutato il fumus del motivo di ricorso per revocazione nel suo profilo rescindente, va disposto il rinvio alla pubblica udienza, ai sensi dell’art.391 bis, comma 4, cod. proc. civ..
P.Q.M.
la Corte dispone il rinvio della causa alla pubblica udienza, ai sensi dell’art.391 bis