Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of res judicata identity and new legal issues.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the principle of res judicata does not apply because the previous judgment involved different parties and claims. The appellants argued that usucapion retroacts to invalidate a donation, but the court found the argument lacked specificity regarding possession dates and introduced a new legal question not raised in the lower court. Consequently, the appeal was rejected for failing to meet the strict requirements of identity of subjects, object, and cause necessary for res judicata to bind a third party.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2944 c.c.; Art. 2923 c.c.: The authority of res judicata operates only within the strict limits of the constituent elements of the action, requiring identity of subjects, petitum, and causa petendi between the prior and current proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29914/2022 R.G. proposto da: CARUSO ANTONELLA, SANSEVERINO ANNA, CARUSO ANGELA, CARUSO ANTONIO, elettivamente domiciliati in AVELLINO, VIA MANCINI, N. 128, presso lo studio dell’avvocato ANNIBALE SCHETTINO che li rappresenta e difende; -ricorrente - contro CANONICO GIUSEPPE; -intimato - avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di NAPOLI n. 3765/2022 depositata il 14/09/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/11/2023dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE; Ric. 2022n. 29914sez. S2 - A d. 16 / 11 /202 3 FATTI DI CAUSA 1. Con atto di citazione notificato in data 16 maggio 2014 Giuseppe Canonico conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Avellino Vincenzo Caruso , asserendo di essere proprietario del fondo sito in Mugnano del Cardinale (Av), alla località Ponticelli della estensione di are 6,50 distinto in catasto al fol. 1,p.lla 203 e chiedendo di accertare e dichiarare la detenzione sine titulo dell’immobile de quoposta in essere dal convenuto con condanna al rilascio dello stesso.
2. Si costitui va Vincenzo Caruso , spiegando domanda riconvenzionale di usucapione del terreno de quo.
3. Il Tribunale di Avellino in accoglimento della domanda attorea condannava Vincenzo Caruso a rilasciare il fondo sopra indicatoin favore di Giuseppe Canonico .
4. Vincenzo Caruso interpo neva appello a vverso tale pronuncia.
5. La Corte d'Appello rigetta va l’appello evidenziando che la testimonianza di Giovanni De Feo non era dirimente nel senso auspicato dall’appellante, il quale , peraltro , aveva ammesso i n sede di interrogatorio formale l’iniziale detenzione della madre in virtù del mandato conferito dal fratello Angelo e la circostanza che era stato proprio quest'ultimo a consegnare le chiavi per lo svolgimento dei poteri di gestione nella maniera più proficua. Inoltre,nella medesima circostanza aveva ammesso che, sebbene il fondo fosse gestito ed utilizzato prima dalla madre e poi da lui stesso, ciò era avvenuto sempre con il pieno riconoscimento del diritto di proprietà del fratello/zio Angelo Canonico.
Ric. 2022n. 29914sez. S2 - A d. 16 / 11 /202 3 Infine, la domanda proposta da Giuseppe C anonico da qualificarsi quale domanda di rivendica era fondata sulla prova dell'acquisto della proprietà fino a risalire ad un'epoca antecedente al ventennio tale da costituire prova dell'acquisto a titolo originario. N on assumeva alcuna rilevanza nel giudizio l a sentenza n. 616 del 2021 pronunciata dal T ribunale di Avellino con la quale era stata accolta la domanda di usucapione del terreno in contestazione nei confronti di Michael Canonico. Infatti, il consolidarsi del giudicato postula va l’identità d e i soggetti, del petitum e della causa petendi .
Nella fattispecie, mancava il requisito dell’identità s oggettiva, posto che, nel giudizio definito dal Tribunale di Avellino con la sentenza citata, la domanda di usucapione era stata proposta da Vincenzo Caruso nei confronti di Michael Canonico, mentre in questa controversia, agivaGiuseppe Canonico.
6. Anna Severino, Antonella Caruso, Angela Caruso e Antonio Caruso in qualità di eredi di Vincenzo Caruso hanno proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di un motivodi ricorso.
7. Giuseppe Canonico è rimasto intimato. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione degli artt. 948 e 2697 c.c. Secondo parte ricorrente la Corte d’Appello non avrebbe valutato le conseguenze della sentenza del Tribunale di Avellino passata in giudicato che ha dichiarato l’usucapione in favore di Vincenzo Carusoin punto di invalidità della donazione disposta da Michael Canonico in favore di Canonico Giuseppe atteso che gli Ric. 2022n. 29914sez. S2 - A d. 16 / 11 /202 3 effetti dell’usucapione retroagiscono al momento dell’iniziale esercizio della relazione di fatto con il bene (Cass. 24 febbraio 2009 n.4434) a prescindere dalla trascrizione della domanda, trattandosi di acquisto a titolo originario, sicché il donante , ne l momento in cui ha disposto del bene in favore dell’odierno appellato con atto di donazione, repertorio n.5651, raccolta n. 3546 redatto il 09.12.2013 per notar Massimo Giordano, registrato inS.
Angelo dei Lombardi (Av) il 18.12.2013 al n. 3161 non era già più proprietario del bene . Per tale r agione non potrebbe dirsi assolta da parte del Canonico la c.d. probatio diabolica, avendo ricevuto il bene in forza di un atto di donazione nullo perché avente ad oggetto un bene non di proprietà del donante ma del Caruso Vincenzo, giusta sentenza passata in giudicato n. 616/2021, pronunciata dal Tribunale di Avellino in data16.4.2021, pubblicata il 19.4.2021 (n. 5393/2013 RG). 1.1 L’unico motivo di ricorso è inammissibile( v. art. 360 bis cpce Sez.
U - , Sentenza n. 7155 del 21/03/2017 Rv. 643549 ) . La sentenza del Tribunale di Avellino con la quale era stata accolta la domanda di usucapione del terreno in contestazione nei confronti di Michael C anonico non è opponibile a Giuseppe Canonico che non ha partecipato al giudizio. Giova riba d ire in proposito che: «L'autorità del giudicato sostanziale opera soltanto entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell'azione e presuppone, quindi, che la causa precedente e quella in atto abbiano in comune, oltre ai soggetti, anche il "petitum" e la "causa petendi", restando irrilevante, a tal fine, l'eventuale identità delle questioni giuridiche o di fatto da esaminare per pervenire alla decisione» (Sez. 1, Ord.n. 15817 del 2021).
Ric. 2022n. 29914sez. S2 - A d. 16 / 11 /202 3 D’altra parte, il ricorrente deduce unicamente che l’usucapione retroagisce al momento dell’iniziale relazione con il bene. A suo dire, ciò determinerebbe l’invalidità della donazione disposta da Michael Canonico in favore di Giuseppe Canonico a prescindere dalla trascrizione della domanda, infatti, trattandosi di acquisto a titolo originario travolge rebbe anche il suo atto di donazione. La censura èinammissibile anche per altra ragione, in quanto il ricorrente non precisa in alcun modo da quando è iniziato a decorrere il suo possesso e in quale data è maturata l’asserita usucapione come riconosciuto nella sentenza impugnata, pertanto il motivo difetta di specificità.Inoltre, introduce una questione di diritto nuova non affrontata dalla sentenza impugnata e il ricorrente non indica in quale atto l’ha sollevata nel giudizio di merito.
Secondo l’indirizzo consolidato di questa Corte, infatti,: «In tema diricorso per cassazione, qualora siano prospettatequestioni di cui non vi sia cenno nellasentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito ma, in virtù del principio di autosufficienza, anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente ciò sia avvenuto, giacché i motivi diricorso devono investirequestioni già comprese nel "thema decidendum" del giudizio diappello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione diquestioni o temi di contestazionenuovi, non trattati nella fase di merito né rilevabili Ric. 2022n. 29914sez.
S2 - A d. 16 / 11 /202 3 di ufficio» (ex plurimis Sez. 2, Sent. n. 20694 del 2018, Sez. 6 - 1,Ord n. 15430 del 2018 ).
2. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.
3. Nulla sulle spese non essendovi altre parti costituite oltre i ricorrenti.
4. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrent i di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibileil ricorso ; ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, I. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrent i di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato paria quello previsto per il ricorso principale, a norma del c