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Ordinanza — n. 1431/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court partially allows appeal on costs, rejecting nullity claim due to lack of false accusation filing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1431/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation partially allowed the incidental appeal regarding litigation costs while rejecting the main appeal challenging the will's validity. The lower court had declared the nullity action inadmissible because the plaintiff failed to file a formal false accusation (querela di falso) as required by prevailing jurisprudence at the time. The Supreme Court upheld the substantive rejection of the will's nullity but corrected the cost allocation, ordering the plaintiff to pay two-thirds of the second-instance costs due to their total loss in the first instance.

Regesto Legislator

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Art. 92 comma 2 c.p.c.; Art. 564 c.c.; Art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002: The action to declare a holographic will null for lack of autograph is inadmissible without a prior false accusation, and costs are allocated based on the degree of success in the appeal.

Parole chiave

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holographic will nullity lack of autograph querela di falso litigation costs allocation false accusation requirement legitimate share reduction inadmissibility of action revoca dell'esecutore testamentario

Disposizioni normative citate

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Art. 92 comma 2 c.p.c.
Per le spese processuali del giudizio di secondo grado, invece, l'impugnata sentenza ha fatto correttamente applicazione dell'art. 92 comma 2° c.p.c.
Art. 564 c.c.
15169 del 23.6.2010), dichiarava prescritta l'azione subordinata di annullamento per incapacità d'intendere e di volere ed inammissibile ex art. 564 cod.
Art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002
Occorre dare atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per imporre un ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto.
art. 554 cod. civ
art. 564 cod. civ
15169 del 23.6.2010), dichiarava prescritta l'azione subordinata di annullamento per incapacità d'intendere e di volere ed inammissibile ex art. 564 cod. civ.
art. 355 c.p
art. 602 cod. civ
3 c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 602 cod. civ.
art. 606 cod. civ
art. 112 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. sez. un. n. 15169/2010
Cass. sez. un. n. 12307/2015
sez. un. n. 12307/2015
sez. un. n. 12307/2015) e venivano condannati Delana Attilio e Delana Lino al pagamento delle spese processuali di Preciso Piera e Delana Elsa.
sez. un. n.12307/2015
sez. un. n.12307/2015) ed ha quindi accolto il primo motivo di appello di Delana Attilio, respingendo l'eccezione d'inammissibilità della domanda di nullità accolta in primo grado, rigettandola però nel merito.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10580/2018 R.G. proposto da : DELANA ATTILIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE GIULIO CESARE 14 scala A interno 4, presso lo studio dell’avvocato GABRIELE PAFUNDI (PFNGRL57B09H501K) che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'avvocato ALFREDO FERRARI (FRRLRD63L21L378Y)per procura a margine del ricorso, -ricorrente- contro DELANA LINO, -intimato- nonché contro PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI TRENTO, -intimata- nonché contro PRECISO PIERA e DELANA ELSA, elettivamente domiciliatein ROMA VIA LUIGI LUCIANI 1, presso lo studio dell’avvocato DANIELE MANCA BITTI (MNCDNL67L12H501S) che li rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente a ll’ avvoca to FRANCESCO MOSER (MSRFNC61R26L378A) per procura a margine del controricorso e ricorso incidentale, -controricorrenti e ricorrenti incidentali - avverso la SENTENZA ella i CORTE D'APPELLO di TRENTO n. 300/2017depositata il 1 7. 11 . 2017 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18.12.2023 dal Consigliere VINCENZO PICARO. FATTI DI CAUSA Con atto di citazione dell'8.6.2010 Delana Attilio conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Trento i fratelli Delana Lino e Delana Elsa e la figlia di quest'ultima, Preciso Piera, per fare accertare la nullità per difetto di autografia del testamento olografo della madre, affetta da cecità progressiva e non vedente dopo il 1990, Cervo Maria (deceduta a 95 anni il 22.6.2000) dell'1.2.1999; in subordine, per farlo annullare per incapacità di intendere e di volere ed in ulteriore subordine per fare dichiarare tale testamento inefficace nei limiti della lesione della sua quota di legittima, con conseguente riduzione ex art. 554 cod. civ.

Con detto testamento, pubblicato dal notaio Carlo Defant di Trento il 12.7.2000, la Cervo, il cui patrimonio era costituito da un fabbricato in Trento, aveva letteralmente disposto: “Trento 1.2.99 lasio a mia nipote piera meta casa e lorto Cervo Maria”. Si costituiva nel giudizio di primo grado Preciso Piera, che affermava l'autografia e la piena validità del testamento olografo della nonna, eccepiva la prescrizione della domanda subordinata di annullamento per incapacità di intendere e di volere e l'inammissibilità e/o improponibilità della domanda di riduzione per lesione di legittima ex art. 564 cod. civ.

Si costituiva in primo grado Delana Lino, che faceva proprie le domande del fratello Attilio. Espletata CTU grafologica dalla dott.ssa Gadotti, il Tribunale di Trento con la sentenza n. 268/2013 del 26.3.2013 dichiarava inammissibile la domanda di accertamento della nullità del testamento per difetto di autografia, non essendo stata proposta querela di falso (richiamando l'orientamento in tal senso espresso da Cass. sez. un. n. 15169 del 23.6.2010), dichiarava prescritta l'azione subordinata di annullamento per incapacità d'intendere e di volere ed inammissibile ex art. 564 cod. civ. la domanda di riduzione per lesione di legittima.

Condannava Delana Attilio e Lino al pagamento delle spese processuali di Preciso Piera e delle spese di CTU. Avverso tale sentenza proponeva appello Delana Attilio, che riproponeva le domande avanzate in primo grado, chiedeva la condanna di Preciso Piera alla restituzione dell'importo versatole per le spese di soccombenza e di CTU, e ai fini della contestazione dell'autografia del testamento olografo proponeva querela di falso e chiedeva la sospensione del giudizio, oltre alla rinnovazione della CTU grafologica, in quanto secondo la relazione del suo consulente di parte il testamento di Cervo Maria era stato redatto con “mano guidata”.

Analogo separato appello, poi riunito, veniva proposto da Delana Lino. Si costituivano in secondo grado Preciso Piera e Delana Elsa, che chiedevano il rigetto degli appelli e la prima anche una nuova quantificazione delle spese processuali liquidate ed il rimborso delle spese di CTP. La Corte d'Appello di Trento, ritenuta la necessità per contestare l'autografia del testamento della proposizione della querela di falso e preso atto della volontà di Preciso Piera e Delano Elsa di avvalersi del testamento olografo, autorizzava la presentazione della querela di falso e sospendeva il giudizio di appello fino all'esito del giudizio sulla querela di falso ex art. 355 c.p.c.

Riassunto il giudizio da Delana Attilio e Delana Lino separatamente davanti al Tribunale di Trento e disposta la riunione, con la sentenza n. 1289/2015 del 30.12.2015 veniva respinta la querela di falso (pur ritenendosi non necessaria per la sufficienza dell'azione di accertamento negativo dell'autenticità secondo Cass. sez. un. n. 12307/2015) e venivano condannati Delana Attilio e Delana Lino al pagamento delle spese processuali di Preciso Piera e Delana Elsa. Avverso tale sentenza del Tribunale di Trento proponeva appello Delana Attilio, che ribadiva la domanda di accertamento della falsità del testamento olografo per difetto di autografia e la domanda di condanna di Preciso Piera alla restituzione in suo favore dell'importo di € 5.048,60 oltre interessi dal 29.1.2016 al saldo.

Si costituivano in tale giudizio Preciso Piera e Delana Elsa, che chiedevano di dichiarare inammissibile la querela di falso e comunque di rigettare l'appello, mentre Delana Lino restava contumace. La Corte d'Appello di Trento con la sentenza n. 300/2017 del 17.11.2017 respingeva l'appello, superando però l'eccezione d'inammissibilità della querela di falso, e compensava le spese processuali del doppio grado. Avverso tale ultima sentenza, notificata il 29.1.2018, proponeva ricorso alla Suprema Corte, notificato a Preciso Piera e Delana Elsa ed alla Procura Generale presso la Corte d'Appello di Trento il 29.3.2018 ed a Delana Lino il 29.3/3.4.2018, Delana Angela, quale procuratrice generale di Delana Attilio, affidandosi a tre motivi, e resistono con controricorso e ricorso incidentale notificato il 7.5.2018 Preciso Piera e Delana Elsa con un unico motivo, mentre Delana Lino èrimasto intimato.

Il ricorrente principale e le controricorrenti ricorrenti incidentali hanno depositato memoria ex art. 380 bis. 1 c.p.c. La causa è stata trattenuta in decisione nell'adunanza camerale del 18.12.2023. RAGIONI DELLA DECISIONE Col primo motivo del ricorso principale Delana Attilio lamenta, in relazione all'art. 360 comma primo n. 3 c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 602 cod. civ. per avere la Corte d'Appello di Trento affermato che l'eventuale intervento di un'altra persona nella redazione del prolungamento del filetto del numero 1 della data del testamento olografo della non vedente Cervo Maria, risulterebbe irrilevante e non comprometterebbe l'autografia di tale testamento, essendo comunque il segno grafico della predetta ben comprensibile per la parte autografa.

Il motivo è inammissibile, in quanto non si basa sul fatto come ricostruito dall'impugnata sentenza, ma su una mera ipotesi formulata nel ricorso, e quindi su una diversa ricostruzione dei fatti non consentita in cassazione. La sentenza impugnata, infatti, a pagina 14, al culmine di un lungo ragionamento basato sulla valutazione critica della CTU grafologica espletata nel giudizio di primo grado dalla dott.ssa Lucia Gadotti, dell'originale del testamento olografo in verifica, delle scritture di comparazione considerate autentiche, e della circostanza pacifica che l'ultranovantenne Cervo Maria, dopo il 1990 aveva perso progressivamente la vista, risultando non più vedente alla firma del testamento olografo dell'1.2.1999, ha ritenuto pienamente provata l'autografia del testamento olografo di Cervo Maria, che in primo grado era stata contestata da Delana Attilio e Delana Lino, figli della defunta.

In particolare alle pagine 12 e 13 la sentenza impugnata, sulla base della CTU grafologica, ha indicato come non implausibile, che ad un breve arresto nella scrittura, la mano della de cuius sia ripartita esattamente dal punto di arresto del filetto verticale del numero 1 della data del testamento olografo, posto che risulta utilizzato lo stesso inchiostro e non è stata riscontrata una differente pressione del secondo tratto del filetto verticale e di quello orizzontale del numero e non è emersa altra circostanza significativa di un intervento di conduzione della mano della testatrice di una terza persona, per cui è rimasta una mera ipotesi frutto di sospetto, ma priva di prova, quella che a redigere il filetto verticale inferiore e quello orizzontale alla base del numero 1 della data del testamento olografo sia stato un soggetto diverso da Cervo Maria.

Per questo la sentenza impugnata non ha attribuito alcuna rilevanza alla giustapposizione in questione alla base del numero 1 della data del testamento olografo, ed a tale motivazione ha aggiunto, usando il verbo al condizionale, che un eventuale intervento di altra persona sarebbe stato del tutto irrilevante, essendo comunque il segno grafico per la parte certamente autografa ben comprensibile come numero 1 anche senza il prolungamento del filetto. Trattandosi quindi di una motivazione ad abundantiam inerente ad un fatto meramente ipotetico, la critica della stessa è inidonea ad intaccare la vera ragione posta a base del rigetto della domanda di nullità del testamento olografo di Cervo Maria, che è quella della riconosciuta piena autenticità dello stesso da parte dei giudici di primo e di secondo grado, sicché difetta l'interesse a far valere il motivo in questione, perché anche se fondato, non potrebbe portare a caducare la statuizione impugnata.

Col secondo motivo del ricorso principale Delana Attilio, in relazione all'art. 360 comma primo n.

3) c.p.c., lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 602 cod. civ., per avere la Corte d'Appello di Trento affermato che l'assistenza prestata da un terzo alla testatrice, affetta da cecità assoluta, nella redazione del testamento olografo, col piazzamento della sua mano all'inizio di ogni rigo del testamento, non comprometta l'autografia del testamento stesso. La sentenza impugnata alle pagine 13 e 14, dopo avere escluso che il testamento olografo sia stato vergato con la mano della testatrice condotta da terzi, come era stato ipotizzato da Delana Attilio, ha invece ritenuto plausibile, sulla base del fatto che all'atto della redazione Cervo Maria era ormai non vedente e che il testamento olografo presenti due “centrature”, una della data e delle disposizioni di ultima volontà, aventi un margine sinistro abbastanza uniforme, ed una della firma, e che invece il margine destro non sia uniforme, che la testatrice, come ipotizzato dal CTU, sia stata aiutata al momento di vergare il testo del testamento olografo nel posizionare la mano all'inizio delle righe.

La sentenza ha poi evidenziato che tale mero aiuto di posizionamento non ha inciso sull'autografia, e spiega come mai siano state riscontrate piccole incongruenze nel testo dell'olografo rispetto alle scritture di comparazione (puntini, trattini, l'uso di lettere minuscole per nomi propri tranne che nella firma, i trattini delle t mancanti), che non vi sarebbero state se la mano della testatrice fosse stata condotta nello scrivere da parte di un terzo. La sentenza ha poi evidenziato che ogni altra questione relativa alla consapevolezza della testatrice circa l'atto che stava compiendo ed il suo contenuto non attenevano alla falsità della scrittura, ma semmai alla capacità di intendere e di volere di Cervo Maria.

Il semplice posizionamento della mano del testatore, che aiuti il non vedente a dare una forma ordinata alle sue disposizioni di ultima volontà e non comporti coartazione del gesto di scrittura del testatore stesso attraverso il sostegno della mano, o addirittura attraverso il suo direzionamento in fase di scrittura, lasciando quindi intatta la gestualità grafica del testatore, non è di per sé prova del difetto di autografìa della redazione e sottoscrizione del testamento olografo, e quindi della sua nullità ex art. 606 cod. civ., a meno che non si dimostri che l'assistenza nella redazione del documento non faccia parte di un più ampio disegno di coartazione della capacità di intendere e di volere, che può sfociare eventualmente nell'annullamento, per cui il motivo èinfondato.

In proposito si deve ricordare che mentre il testamento pubblico del non vedente, non contemplato dalla L. 16.2.1913 n. 89, che si riferisce invece alle particolari formalità richieste per il testamento pubblico del sordo, del muto e del sordomuto (vedi in tal senso Cass. 4.12.2001 n. 15326; Cass. 7.4.2000 n.4344), in base all'art.603 cod. civ. richiede normalmente la presenza solo di due testimoni, ma secondo l'ultimo comma addirittura di quattro testimoni solo quando il non vedente sia anche muto, sordo, o sordomuto, il testamento olografo del non vedente è regolato dalla L. 3.2.1975 n. 18, che stabilisce:

a) all'art. 1, che la persona affetta da cecità congenita e contratta successivamente per qualsiasi causa, è a tutti gli effetti giuridici pienamente capace di agire purché non sia inabilitata, o interdetta;

b) all'art. 2, che la firma apposta su qualsiasi atto, senza alcuna assistenza, dalla persona affetta da cecità è vincolante ai fini delle obbligazioni e delle responsabilità connesse e che è vietato per il non vedente il testamento segreto;

c) all'art. 3, che per espressa richiesta della persona non vedente è ammessa ad assistere la medesima nel compimento degli atti, o a partecipare alla loro redazione, nei limiti indicati dall'interessato, altra persona cui egli accordi la necessaria fiducia e che la persona che presta assistenza nel compimento dell'atto, o partecipa alla redazione dell'atto, deve apporre su di esso la propria firma premettendo ad essa le parole “il testimone” o “il partecipante alla redazione dell'atto”;

d) all'art. 4, che se il non vedente non può sottoscrivere l'atto, si richiedela sottoscrizione di due persone designate ai sensi dell'art.

3. Nel caso di specie non è stata allegata ed invocata la violazione delle formalità richieste per il testamento olografo del non vedente dalla L. 18/1975, ma dalla stessa si desume che il non vedente ha la piena capacità di agire purché non sia stato interdetto, o inabilitato, e che particolari cautele sono previste per le ipotesi in cui il non vedente non sia in grado di sottoscrivere l'atto, ipotesi che non ricorre nel caso in esame, in cui la CTU grafologica espletata ha pienamente confermato l'autenticità sia del testo, che della sottoscrizione di Cervo Maria, che del resto ha progressivamente perso la vista solo negli ultimi anni della sua vita, conservando, malgrado l'età avanzata, la capacità di scrittura comprensibile anche se qualitativamente scaduta per il tremore e la perdita della vista. Col terzo motivo del ricorso principale Delana Attilio lamenta, in relazione all'art. 360 comma primo n.

4) c.p.c., la violazione dell'art. 112 c.p.c., per avere la Corte d'Appello omesso di pronunciarsi sulla sua domanda di restituzione di € 5.048,60 oltre interessi legali dal 29.1.2016 al saldo, somma che era stata versata da Delana Attilio in forza della condanna alle spese inflittagli dalla sentenza del Tribunale di Trento n. 1289/2015, come emergente dal bonifico di pari importo che Delana Attlio aveva allegato come documento 1 al suo atto di appello. Il terzo motivo èinfondato, perché si deve ritenere che l'impugnata sentenza abbia provveduto negativamente, in modo implicito, sulla richiesta di restituzione che era stata avanzata da Delana Attilio nei confronti di Delana Elsa e Preciso Piera, avendo respinto la domanda di Delana Attilio di accertamento della nullità/falsità del testamento olografo di Cervo Maria, che costituiva il presupposto della restituzione che era stata richiesta, che non era basata invece sulla compensazione delle spese processuali del doppio grado poi disposta a conclusione del giudizio di secondo grado.

Col ricorso incidentale Preciso Piera e Delana Elsa lamentano, in relazione all'art. 360 comma primo n. 3 c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli articoli 91 e 92 c.p.c., per avere la Corte d'Appello compensato le spese processuali del doppio grado di giudizio per i contrasti giurisprudenziali ed il mutamento di giurisprudenza in corso di causa sui mezzi processuali da utilizzare per contestare la mancanza di autografia del testamento olografo, nonostante la domanda di accertamento della falsità del testamento olografo avanzata da Delana Attilio sulla base della quale lo stesso aveva chiesto la condanna della controparte alla restituzione delle spese pagate per il giudizio di primo grado fosse stata respinta.

Tale motivo è parzialmente fondato, e merita accoglimento limitatamente alle spese processuali del giudizio di primo grado, in quanto essendo stata respinta la domanda riproposta in appello da Delana Attilio, sul cui accoglimento si fondava la richiesta dello stesso di condanna di Preciso Piera e Delana Elsa alla restituzione dell'importo di € 5.048,60 oltre interessi dal 29.1.2016 al saldo per l'avvenuto pagamento delle spese processuali di primo grado, si è verificata per il primo grado di giudizio una soccombenza totale di Delana Attilio, che pienamente giustificava la sua condanna alle spese processuali di primo grado, e non era consentita, per assenza di un motivo d'impugnazione specifico sul punto, la compensazione delle spese processuali di primo grado disposta dalla Corte d'Appello, spese che dovevano restare regolate come disposto nella sentenza del Tribunale di Trento n. 1289/2015.

Per le spese processuali del giudizio di secondo grado, invece, l'impugnata sentenza ha fatto correttamente applicazione dell'art. 92 comma 2° c.p.c. nel testo vigente ratione temporis in considerazione del mutamento di giurisprudenza della Suprema Corte intervenuto circa gli strumenti utilizzabili per contestare il difetto di autografia del testamento olografo. L'impugnata sentenza ha infatti evidenziato che da un passaggio incidentale della sentenza n. 15169/2010 delle sezioni unite della Corte di Cassazione, che aveva ritenuto indispensabile la proposizione della querela di falso, ed in base al quale, su eccezione di parte convenuta, Delana Attilio era stato costretto a proporre querela di falso nel corso del giudizio di appello per superare la dichiarazione d'inammissibilità della sua domanda di nullità del testamento olografo di Cervo Maria per difetto di autografìa del Tribunale di Trento, si è passati alla tesi che sia sufficiente proporre azione di accertamento negativo della provenienza del testamento olografo con onere della prova comunque a carico della parte attrice (vedi Cass. sez. un. n.12307/2015) ed ha quindi accolto il primo motivo di appello di Delana Attilio, respingendo l'eccezione d'inammissibilità della domanda di nullità accolta in primo grado, rigettandola però nel merito.

La reciproca soccombenza delle parti giustifica la compensazione delle spese processuali del giudizio di legittimità per 1/3 tra Delana Attilio da un lato e Preciso Piera e Delana Elsa dall'altro, con condanna di Delana Attilio, prevalentemente soccombente, al pagamento dei residui 2/3 in favore di Preciso Piera e Delana Elsa, liquidati in € 4.400,00 per compensi, oltre IVA, CA e rimborso spese generali del 15%, ed in € 140,00 per spese, mentre Delana Lino è rimasto intimato. Occorre dare atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per imporre un ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione, sezione seconda civile, respinge il ricorso principale, accoglie parzialmente quello incidentale e cassa l’impugnata sentenza limitatamente alla compensazione delle spese processuali del giudizio di primo grado. Dichiara compensate per 1/3 le spese processuali del giudizio di legittimità e condanna Delana Attilio al pagamento dei residui 2/3 in fa