Ordinanza — n. 1427/2024 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza in data 5 marzo 2019, la Corte d’appello di Ancona, nella regolare costituzione dell’appellata C.V.R. DI SCARTOZZI EMILIO C. SNC, ha respinto il gravame proposto da LUCIANO BRUNI, SERGIO BRUNI e PIO BRUNI avverso la sentenza del Tribunaledi Ascoli Piceno n. 191/2014, depositata il 3 marzo 2014.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 873 c.c; Ordinanza — n. 1427/2024 — snciv · Corte di Cassazione: − per contro, l’edificio della controricorrente, in quanto realizzato nel 1998 era tenuto al rispetto non solo delle previsioni codicistiche e dell’art. 9, D.M. 1444/1968, ma anche alle prescrizioni di cui all’art. 25, delle NTA del PRG del comune di San Benedetto del Tronto; − tale violazione risulterebbe accertata anche dal CTU. Alla luce di tali premesse, il ricorso impugna la decisione della Corte d’appello di Ancona, argomentando che la stessa erroneamente avrebbe richiamato il principio di prevenzione e, con la propria decisione, si sarebbe posta in contrasto con le risultanzedella CTU, in tal modo incorrendo nella violazione degli artt. 9, D.M. 1444/1968 nonché 872, 873, 874, 875 e 877 c.c.
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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30140/2019R.G. proposto da: PIO BRUNI, LUCIANO BRUNI, SERGIO BRUNI, domiciliati ex legein ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE e con elezione di domicilio telematico , rappresentat i e difesidall'avvocato SCARAMAZZA LUCIANO –ricorrente – contro CVR DI SCARTOZZI EMILIO C. SNC , elettivamente domiciliat a in ROMA VIA DI VILLA GRAZIOLI 15, presso lo studio dell’avvocato GARGANI BENEDETTO, rappresentata e difes a dall'avvocato ASCANI ROBERTO –controricorrente – avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO ANCONA n. 303/2019 depositata il 05/03/2019. Oggetto: Proprietà - Distanze R.G.N. 30140/2019 Ad. 28/11/2023CC Sez. S2 -R.G. 30140/2019 – CC 28/11/2023 - Pagina nr. 2 di 6 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 28/11/2023dal Consigliere Dott. Federico Rolfi;
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 5 marzo 2019, la Corte d’appello di Ancona, nella regolare costituzione dell’appellata C.V.R. DI SCARTOZZI EMILIO C. SNC, ha respinto il gravame proposto da LUCIANO BRUNI, SERGIO BRUNI e PIO BRUNI avverso la sentenza del Tribunaledi Ascoli Piceno n. 191/2014, depositata il 3 marzo 2014.
2. Il Tribunale di Ascoli Piceno, a propria volta, si era pronunciato sulle domande formulate in due procedimenti successivamente riuniti. Il primo giudizio era stato promosso da LUCIANO BRUNI, SERGIO BRUNI e PIO BRUNI, i quali, dopo avere premesso di essere proprietari di un edificio adibito a civile abitazione in San Benedetto del Tronto, via Monte Aquilino, avevano lamentato che la C.V.R. DI SCARTOZZI EMILIO C. SNC avesse realizzato un fabbricato a distanza inferiore a quella di legge ed avevano quindi chiesto la condanna della convenuta sia alla demolizione della parte di fabbricato realizzata in violazione delle distanze sia al risarcimento dei danni.
Il secondo giudizio era stato invece promosso dalla C.V.R. DI SCARTOZZI EMILIO C. SNC, la quale aveva chiesto la condanna dei medesimi LUCIANO BRUNI, SERGIO BRUNI e PIO BRUNI alla chiusura di alcune finestre poste in locali sottostanti una scala di accesso del loro fabbricato -in quanto poste a distanza dal confine inferiore a quella legale - nonché all’arretramento di alcune opere e manufatti, assumendo che anche questi ultimi venivano a violare la distanza legale. Sez. S2 -R.G. 30140/2019 – CC 28/11/2023 - Pagina nr. 3 di 6 Il Tribunale di Ascoli Piceno, riuniti i procedimenti e svolta attività istruttoria con espletamento di CTU, aveva disatteso entrambe le domande, compensando le spese di lite.
3. Nel decidere il gravame proposto da LUCIANO BRUNI, SERGIO BRUNI e PIO BRUNI la Corte d’appello di Ancona ha, in primo luogo, richiamato la ricostruzione dello stato dei luoghi che risultava dalla consulenza tecnica, rilevando che “la parete finestrata da cui gli allora attori lamentavano la violazione delle distanze, è costituita da un corpo scala utilizzato per locali di servizio distante dal confine circa mt 3,904 mentre la distanza del capannone della convenuta dal confine è di mt 5,684”. La Corte, poi, ha sottolineato che il disposto di cui all’art. 9, D.M. 1444/1968, nello stabilire che la distanza tra edifici non può essere inferiore a quella del fronte dell’edificio da costruire, viene a riferirsi alla distanza fra fabbricati e non alladistanza dal confine. La Corte ha ulteriormente richiamato il principio della prevenzione e, richiamando precedenti di questa Corte, ha concluso che, avendo gli appellanti realizzato una parete finestrata a meno di cinque metri dal confine, non poteva comunque trovare applicazione il disposto di cui all’art. 873 c.c.
4. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Ancona ricorrono ora LUCIANO BRUNI, SERGIO BRUNI e PIO BRUNI. Resiste con controricorso C.V.R. DI SCARTOZZI EMILIO C. SNC.
5. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380 bis.1, c.p.c.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con l’unico motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione ed erronea applicazione degli artt. 9, D.M. Sez. S2 -R.G. 30140/2019 – CC 28/11/2023 - Pagina nr. 4 di 6 1444/1968 nonché 872, 873, 874, 875 e 877 c.c. e, ulteriormente “erronea valutazione delle emergenze istruttorie”. Argomenta, in particolare, il ricorso che: − l’edificio dei ricorrenti medesimi, in quanto realizzato in epoca anteriore al 1940 deve ritenersi sottratto alla stessa applicazione dell’art. 873 c.c.; − ulteriormente, la decisione impugnata avrebbe erroneamente applicato il principio di prevenzione, trascurando che la decisione di prime cure del Tribunale di San Benedetto del Trontoaveva accertato l’intervenuto acquisto per usucapione da parte dei ricorrenti del diritto di mantenere il proprio edificio a distanza inferiore a mt. 5 dal confine;
− per contro, l’edificio della controricorrente, in quanto realizzato nel 1998 era tenuto al rispetto non solo delle previsioni codicistiche e dell’art. 9, D.M. 1444/1968, ma anche alle prescrizioni di cui all’art. 25, delle NTA del PRG del comune di San Benedetto del Tronto; − tale violazione risulterebbe accertata anche dal CTU. Alla luce di tali premesse, il ricorso impugna la decisione della Corte d’appello di Ancona, argomentando che la stessa erroneamente avrebbe richiamato il principio di prevenzione e, con la propria decisione, si sarebbe posta in contrasto con le risultanzedella CTU, in tal modo incorrendo nella violazione degli artt. 9, D.M. 1444/1968 nonché 872, 873, 874, 875 e 877 c.c.
2. Il motivo è fondato. La decisione della Corte d’appello, infatti, nel ritenere applicabile alla fattispecie concreta il principio di prevenzione ha omesso di valutare il vincolo di giudicato interno scaturito dalla decisione del Tribunale di San Benedetto del Tronto n. 191/2014, la quale aveva Sez. S2 -R.G. 30140/2019 – CC 28/11/2023 - Pagina nr. 5 di 6 ritenuto fondata l’eccezione sollevata dagli odierni ricorrenti circa l’intervenuto acquisto per usucapione del diritto di mantenere il proprio edificio a distanza inferiore a mt. 5 dal confine (il ricorso a pag. 7 evidenzia la cristallizzazione del diritto, costituendo “res judicata”).
Tale accertamento, non impugnato in sede di gravame e quindi coperto da giudicato interno, comporta, tuttavia, l’inapplicabilità del principio di prevenzione, avendo questa Corte stabilito che qualora una delle aree limitrofe sia già edificata e risulti consolidato il diritto a tenere la costruzione verso il fondo aperto del vicino ad una distanza inferiore a quella legale sulla base di un titolo valido, legale o negoziale – il quale può essere costituito dalla preesistente disciplina delle distanze, da unaconvenzione, dall’usucapione di un diritto di servitù di tale contenuto - la nuova fabbrica che si intenda costruire sull'area ancora libera incontra, con il divieto della costruzione in aderenza, anche l'obbligo di un ulteriore arretramento idoneo al rispetto della maggiore distanza tra i due edifici (Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 299 del 30/01/1973; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3530 del 26/05/1986). La Corte d’appello si è quindi discostata dal principio enunciato da questa Corte, applicando il principio di prevenzione in una ipotesi in cui lo stesso non poteva essere evocato.
3. Il ricorso va pertanto accolto e la decisione impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione, la quale, oltre a provvedere ad una nuova valutazione del gravame che tenga conto del principio poc’anzi richiamato , provvederà anche a regolare le spese del presente giudizio di legittimità. P. Q. M. Sez. S2 -R.G. 30140/2019 – CC 28/11/2023 - Pagina nr. 6 di 6 La Corte accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese de